Bocciatura illegittima in mancanza di valutazione del contesto psicologico ed ambientale del ragazzo sottoposto a maltrattamenti a scuola: la nuova sentenza del Consiglio di Stato.
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Con il provvedimento n. 2423/2020 del 15.04.2020 il Giudice amministrativo d’appello torna ad occuparsi di un contenzioso afferente alla mancata ammissione di un alunno alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Trattasi, come noto, di situazioni sempre più frequentemente rimesse alla giustizia amministrativa e che richiedono uno scrutinio approfondito quanto lungimirante laddove rilevano irregolarità macroscopiche nell’applicazione della normativa vigente (a tal proposito si veda l’approfondimento reperibile al presente link) o soprattutto si fanno portavoce di un malessere, un turbamento dell’alunno, come avvenuto nel caso in argomento.

La situazione sottoposta al giudice, difatti, non atteneva unicamente alla bontà della valutazione operata dagli insegnanti, bensì si incardinava in un contesto ben più peculiare, contraddistinto, in base ai rilievi forniti dai genitori, da presunti reiterati maltrattamenti perpetrati da un professore a danno degli alunni. In considerazione degli stessi, i quali inevitabilmente si erano ripercossi negativamente sulla resa scolastica del ricorrente, i genitori avevano adito il TAR Basilicata chiedendo l’annullamento dei provvedimenti del Consiglio di classe che, tralasciando ogni valutazione sulla condotta del docente, si erano limitati a calcolare la media aritmetica dei voti del ragazzo senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali, e conseguentemente ne avevano disposto la bocciatura.

Il giudice di primo grado investito, però, aveva respinto le doglianze del ricorrente facendo leva sul rendimento scolastico insufficiente. Non veniva dunque presa in esame la peculiare situazione dell’alunno, le sevizie eventualmente subite e lo stato psicologico con cui lo stesso si sarebbe approcciato alla scuola proprio a seguito di quanto accaduto tra le mura dell’istituto. Anzi, tale situazione specifica passava del tutto in secondo piano, surclassata dalle risultanze del Consiglio di classe.

Secondo il TAR, la mera media aritmetica, oggettiva ed indefettibile, era l’unico dato rilevante ai fini della promozione o bocciatura dell’alunno, senza che le altre componenti psicologiche o ambientali potessero in alcun modo influire sulle prospettive future del ragazzo.

Avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure si è adito il Consiglio di Stato che, con la pronuncia in argomento, ha ribaltato il punto di vista del TAR accordando al discente piena tutela.

Il giudice d’appello, difatti, ha preso le mosse proprio dalla situazione di turbamento e disagio paventata dal ricorrente e, anche in considerazione della denuncia querela formulata dai genitori e del successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari (in base al quale il Tribunale di Matera ha proceduto nei confronti del professore per il delitto di cui agli arti. 81 cpv. e 572 c.p.), ha disposto un approfondimento istruttorio circa la consistenza dei fatti addebitati al docente.

Le vicissitudini richiamate all’interno della querela, invero, attenevano a condotte del professore particolarmente gravi, come punizioni fisiche agli alunni, reiterate mortificazioni degli stessi anche innanzi all’intera classe e addirittura episodi di maltrattamenti che terminavano con danni fisici ai ragazzi. Fatti che, laddove dovessero essere veritieri, non potrebbero non aver modificato, distorto, la percezione dell’adolescente sulla scuola, facendone plausibilmente un luogo di sofferenza e turbamento anziché uno di comprensione e formazione.

Non può tacersi, quindi, la portata degli episodi in trattazione che, in antitesi ai plurimi interventi di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyber bullismo dilagante negli istituti di istruzione, potrebbe aver costituito uno strumento di vero e proprio bullismo dell’insegnante sull’alunno.

Ebbene il giudice d’appello, sensibile ad una situazione tanto delicata, e nell’intento di approfondire quanto più possibile la veridicità degli episodi di maltrattamenti subiti dal ricorrente, disponeva un’ampia istruttoria, raccomandando all’amministrazione di fornire ogni elemento utile per chiarire i fatti ed altresì, d’ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che fossero nella disponibilità della pubblica amministrazione.

A differenza di quanto avvenuto in primo grado, quindi, veniva accordata un’importanza imprescindibile alla situazione specifica patita dall’alunno, su cui si chiedeva all’amministrazione di approfondire.

Se il TAR si era dimostrato sordo alla contestualizzazione della resa scolastica del ragazzo, come inevitabilmente influenzata dalle vicissitudini evidenziate, il Consiglio di Stato si è invece concentrato proprio su di esse, manifestando una preoccupazione viva, umana, su quanto accaduto tra le mura scolastiche.

E proprio l’inerzia immotivata dell’amministrazione sulle richieste del Consesso è posta a fondamento della decisione d’appello. Il significativo inadempimento processuale perpetrato dalla PA, difatti, è stato valutato ai sensi dell’art. 64 cpa, sia in ottemperanza al principio di non contestazione sia in termini di contegno della parte processuale. Va da sé evidentemente che, in mancanza di depositi in grado di smontare la tesi del ricorrente, debba presumersi l’inesistenza stessa di documenti, dati, informazioni che possano controbattere alle doglianze dell’alunno, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso deposito non è in alcun modo motivato dall’amministrazione.

L’inerzia immotivata su rilievi irrinunciabili ai fini della definizione del contenzioso, ha condotto all’accoglimento dell’appello con conseguente ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Ancora una volta il Consiglio di Stato manifesta il proprio orientamento a garanzia dei singoli, confermando la preoccupazione ad emettere pronunce che siano il risultato di uno scrutinio rigoroso ed approfondito, di una visione d’insieme a 360 gradi atta a valutare tutte le componenti del contenzioso e ad accordare tutela a coloro i quali sono lesi da operatori che, in spregio ai principi posti a fondamento dell’attività amministrativa, abusano dei poteri loro forniti.

Ciò emerge a maggior ragione nel nostro caso, ove trattasi di ragazzi in erba, individui alla scoperta della propria identità e del proprio futuro, lesi proprio nel luogo preposto alla loro cura e formazione.

Senza interventi giurisprudenziali quali quello in esame gli alunni farebbero le spese di un sistema inefficiente, della carenza nei controlli, della condotta abusiva di alcuni individui. Si possono forse comprendere in tal senso le posizioni di coloro che premono per la fruizione ordinaria della didattica online, strumento oggi posto al centro dell’attenzione in virtù dell’emergenza pandemica, ma anche protagonista di un ampio dibattito sul futuro dell’insegnamento, le cui sorti sono immancabilmente legate alla propria duttilità al cambiamento secondo seri correttivi.

NUOVI ACCOGLIMENTI DEL T.A.R. SULLA TEMATICA DELL'IMMATRICOLAZIONE DEI LAUREATI O LAUREANDI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
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Dopo mesi di attesa la Corte di Giustizia Europea si è finalmente pronunciata sull’annosa questione del precariato scolastico ribaltando con decisione l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Ad oggi ben quarantaquattromila studenti si recano all’estero a causa del “numero chiuso”. Ci siamo più volte occupati di questo tema in un nostro editoriale di apertura della rivista con particolare riferimento al caso dell’università albanese convenzionata con l’Ateneo di Tor Vergata.

Nonostante si sia ormai giunti alla fine di agosto e alla fine dei Percorsi Abilitanti Speciali, il Consiglio di Stato continua sulla linea di riformare, pur se in via cautelare, l’orientamento dei  TAR sulla nota vicenda dei Percorsi Abilitanti Speciali.

Vizio dell’anonimato: il peccato originario
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Correva l’anno 2007 ed in un test, molto similare a quello attuale, venivano adottate modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l’anonimato.

Nel test del 2007, pregno di brogli e procedimenti penali riuniti dalla Procura di Roma per le varie sedi universitarie della Repubblica, il problema nasceva dalla presenza all’interno della scheda anagrafica, oltre al nome e cognome del candidato, di un codice alfanumerico posto immediatamente sotto il codice a barre.

L’alto Commissario per l’Anticorruzione propose così l’eliminazione di detto codice: levando quella semplice riga dal test l’anonimato non sarebbe più stato leso. Come del resto accade in quasi tutti gli altri concorsi pubblici le cui prove preselettive iniziano col test.

Il codice a barre, infatti, rimane comunque leggibile, nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto; basta un qualsiasi smartphone dotato di un’applicazione gratuita scaricabile da Google per leggere tali codici; proprio come accade quando si fa la spesa in un supermercato: su ogni prodotto vi è un codice a barre senza un “numero segreto”.

BONUS MATURITA&#039; E RICORRENTI AMMESSI CON RISERVA: IL TAR SCIOGLIE LE RISERVE NON ENTRANDO NEL MERITO E SONO SALVI I RICORRENTI
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Il Tar del Lazio ribadendo sostanzialmente un orientamento di cui si è già discusso (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/istruzione/item/681-numero-chiuso-e-consolidamento-degli-effetti-dell-ammissione-in-via-cautelare-il-consiglio-di-stato-appone-il-sigillo-sulle-immatricolazioni-degli-studenti-che-abbiano-superato-il-primo-anno-di-corso), dopo aver preso atto che si è perfezionata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in via telematica, rilevava che il ricorrente immatricolatosi dall’11 dicembre 2013 ha raggiunto il “bene della vita” a cui aspirava.

Disturbi specifici di apprendimento: prosegue la campagna della nostra rivista per i diritti dei diversamente abili
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Ed ecco un tema a noi particolarmente caro, più volte trattato nella nostra rivista (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/la-voce-del-diritto/casi-in-evidenza/item/638-per-tutti-i-nuovi-diritti-e-per-i-diritti-dei-disabili) e nuovamente fatto proprio dal T.A.R. del Lazio in una sentenza (Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore e Consigliere Estensore dott. Alfredo Storto) della sezione III Bis pregna di valori e forti principi giuridici.