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TAR Lazio, Sez. III Quater, sentenza n. 5287/2022 – Ritardata assunzione e risarcimento del danno da errore valutativo della P.A.

Con la sentenza n. 5287/2022, il TAR Lazio – Sezione Terza Quater – ha accolto parzialmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, riconoscendo la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno derivante dalla tardiva assunzione di una candidata, conseguenza diretta di un errore nella valutazione dei titoli concorsuali.
 
Il Collegio, richiamando la precedente decisione definitiva n. 13294/2021, ha ritenuto accertato l’errore della Commissione esaminatrice nell’attribuzione del punteggio, errore che aveva inciso in modo determinante sulla posizione della candidata in graduatoria e, dunque, sulla tempistica della sua immissione in ruolo.
In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità della P.A., il Tribunale ha evidenziato che sussistono tutti gli elementi del fatto illecito di cui agli artt. 2043 e 1226 c.c., in quanto la condotta amministrativa, caratterizzata da colpa, ha cagionato un pregiudizio patrimoniale ingiusto.
 
Il TAR ha tuttavia precisato che, in assenza di un rapporto di impiego già in essere, non può trovare applicazione l’istituto della ricostruzione della carriera previsto nei casi di illegittima sospensione o interruzione del rapporto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 5706/2024; n. 9974/2023).
La tutela azionabile è pertanto solo quella risarcitoria per equivalente, volta a reintegrare in via economica il pregiudizio subito.
 
Ai fini della quantificazione, il Giudice amministrativo ha adottato un criterio equitativo, valorizzando la differenza tra il reddito percepito e quello che sarebbe stato corrisposto in caso di tempestiva assunzione, liquidando complessivamente €10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. La sentenza richiama, a fondamento di tale criterio, precedenti della stessa Sezione (TAR Lazio, Sez. III bis, n. 10274/2024; Cons. Stato, Sez. II, n. 5128/2022).
 
La decisione riveste rilievo sistematico perché riafferma il principio secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità concorsuale, è tenuta ad agire secondo correttezza e buona fede (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990), rispondendo civilmente degli errori valutativi che determinano ritardi o preclusioni nell’accesso al pubblico impiego.
Una pronuncia che conferma la funzione risarcitoria del giudizio amministrativo ex art. 30 c.p.a. come strumento effettivo di tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei cittadini.