Una recente sentenza del TAR del Lazio, riprendendo un nostro precedente ottenuto dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/la-voce-del-diritto/editoriale/item/653-chi-di-test-ferisce-di-test-perisce) ha accolto il ricorso di una dipendente INVALSI che concorreva per l’assunzione di tre unità nel profilo di collaboratore tecnico negli enti di ricerca. Il concorso si svolgeva in modo irregolare, non secondo i canoni del regolamento recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle P.P.A.A. e non in conformità alle modalità di svolgimento dei concorsi.
In modo particolare veniva violato l’art.11 del D.P.R. n.487/94 che prevede che le prove scritte debbono sempre essere scelte tra tre tracce. Da quanto emerge dal tenore della sentenza, le prove sottoposte ai candidati risultavano pressoché di contenuto identico e quindi era stata comunque violata la ratio normativa di evitare il più possibile la divulgazione della traccia e la conoscenza indebita, da parte dei candidati, prima dell’esame.
Il Tribunale Amministrativo affronta poi una questione piuttosto nota alle cronache, anche per un’altra vicenda che approfondiremo nel prosieguo, e su cui Il Fatto Quotidiano (http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/04/invalsi-spunta-concorso-col-trucco-dopo-tre-anni-si-ripete-vincono-stessi-candidati/638254/) ha espresso durissimi giudizi.
Nel caso oggetto della sentenza n. 2173/2014 del TAR del Lazio, la ricorrente deduceva le modeste dimensioni dell’INVALSI e la circostanza che i candidati alla procedura, seppur a tempo determinato, fossero colleghi dei componenti della Commissione e che in tal modo sarebbe stata violata l’imparzialità della valutazione.
Il TAR ha però ritenuto infondata tale censura di ricorso ritenendo che, nonostante si trattasse di colleghi “in rapporto di inerenza e prossimità professionale con gli esaminatori”, non dovesse rilevare considerando che tale situazione riguardava tutti i candidati tra loro colleghi.
Il Tribunale Amministrativo richiama infine la recente pronuncia del Consiglio di Stato del 31maggio 2013 n. 3006, secondo cui la causa di incompatibilità sussiste soltanto se risulterà dimostrato tra candidato e commissioni un rapporto di natura professionale con reciproci intenti di carattere economico e una indubbia connotazione fiduciaria.
Conclude il Tribunale Amministrativo ribadendo come l’INVALSI non abbia determinato con chiarezza e puntualità i criteri di valutazione delle prove, richiamandosi ad un importante precedente dell’adunanza del Consiglio di Stato del 26.09.2012.