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L’interruzione della perenzione ex art. 82 c.p.a.

by Dott. Giovanni Valenti on09 Marzo 2017

La perenzione rientra tra quegli “accidenti” dell’iter processuale che possono comportare l’estinzione di un giudizio pendente.

Nello specifico, il Legislatore conferisce valore di presunzione allo scorrere del tempo e all’inattività della parte che, nel processo amministrativo, costituisce il “motore” dell’azione intrapresa.

Com’è noto, ben prima dell’introduzione del D. Lgs. 104/2010, la Legge 205 del 2000 aveva quantificato tale lasso temporale, fissando il termine di un decennio; se durante questo periodo il ricorrente fosse rimasto inerte, tale condotta sarebbe stata idonea ad ingenerare la presunzione “legale” di una perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio, estinguendolo e – letteralmente – “liberando” le aule dei tribunali.

Esigenze di celerità nella definizione delle procedure amministrative, ivi compresi i contenziosi, hanno indotto il Legislatore del 2008 ad abbreviare ulteriormente la durata del periodo di inerzia da dieci a cinque anni, sino a giungere all’attuale formulazione degli artt. 81 e ss. del codice del processo amministrativo.

Orbene - con riferimento allo specifico oggetto di indagine su cui qui ci concentreremo – è opportuno soffermarsi su una specifica disposizione tra quelle precedentemente richiamate, vale a dire proprio l’art. 81 c.p.a..

Tale norma si occupa di suggellare l’importanza dell’attività di impulso del ricorrente nel giudizio amministrativo, attribuendo rilevanza fondamentale alla proposizione di “atti di procedura” al fine di mantenere in vita il giudizio intrapreso.

Viene da chiedersi, a questo punto, cosa debba intendersi per atto di procedura e, in che momento, la perenzione possa considerarsi interrotta, ovvero, quando gli “atti” proposti dal ricorrente siano assolutamente ininfluenti ai fini dell’applicazione dell’art. 82 c.p.a..

Punto di partenza non può che essere il risalente - ma sempre più - consolidato orientamento, introdotto dalla nota pronuncia n. 6/1983 con cui l’Adunanza Plenaria ha chiarito che “la perenzione nel giudizio amministrativo, essendone espressamente prevista la rilevabilità d'ufficio, non può considerarsi istituto di mero interesse privato. La legge però non richiede che l'atto di procedura consista in un'istanza su cui il giudice debba immediatamente provvedere. Quindi il deposito di atti attinenti alla causa interrompe il termine di perenzione, indipendentemente dalla loro concreta utilità ai fini del decidere”.

Si intuisce, quindi, che ogni atto proveniente dalla parte possa ritenersi comunque idoneo a far sì che il giudizio non venga espunto dai ruoli dei Tribunali.

Come autorevole dottrina ha avuto modo di chiarire, gli atti tipici del giudizio amministrativo (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memoria di resistenza al ricorso incidentale, ecc.) hanno “valenza di impulso processuale o, quanto meno, espressivi del proposito di coltivare il giudizio sia a parte actorissia per amministrazione, controinteressati e quant’altri legittimati, a norma di legge, a dar sentire incisivamente la propria presenza in giudizio; tutti atti altrettanto certamente idonei a smentire la ritenuta presunzione generalizzata di abbandono che, unitamente all’esigenza di assicurare la definizione con sentenza del giudizio, sta alla base dell’istituto della perenzione[1]”.

Apparentemente, dunque, anche un atto di costituzione di nuovo procuratore può astrattamente ritenersi idoneo a manifestare tale volontà della parte: ma cosa succedere se il G.A. “ignora” tale volontà e ritiene comunque perento il giudizio?

Secondo una lettura sistematica delle disposizioni del codice di rito, sussisterebbero tutti gli elementi per procedere ai sensi dell’art. 85 c.p.a. in quanto il decreto di perenzione non avrebbe correttamente tutelato il diritto alla difesa costituzionalmente garantito.

Quid iuris se, viceversa, la parte ha ottemperato alle indicazioni della segreteria provvedendo a depositare una nuova istanza di fissazione udienza (prima) e, rimanendo la stessa priva di riscontro, apposita istanza di prelievo?

In primo luogo va evidenziato che sia la domanda di fissazione udienza che l’istanza di prelievo “assolvono a funzioni distinte, avendo la prima finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda quella d’impedire mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza, la perenzione del giudizio” (cfr. Cass. civ, Sez. I sent. 17 dicembre 2010 n. 25572).

Orbene, appare di palmare evidenza che l’inerzia dei Tribunali nel provvedere alla fissazione dell’udienza non possa essere posta a carico della parte che abbia diligentemente adempiuto a ciascuna delle prescrizioni previste dal codice,

Si consideri, in tal senso, che proprio la proposizione dell’istanza di prelievo assume carattere dirimente rispetto alla manifestazione di una permanenza dell’interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto rappresenta un evidente “interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo”.

In tal senso, infatti, è stato correttamente affermato che“la protrazione del giudizio nonostante la presentazione dell'istanza di prelievo ed oltre il limite di durata ragionevole costituisce una patologia del processo […] non può né essere posta a carico della parte ricorrente, nè essere assunta quale causa efficiente, secondo il criterio della regolarità causale, della perdita di interesse della parte stessa”. (cfr in tema Cass. civ. Sez. IV sent. 27 maggio 2014 n. 11822).

            Se ne ricava quindi che il lasso di tempo intercorso fra detta istanza e la definizione del giudizio non può essere assunto di per sè solo ad elemento significativo ai fini della mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ma vada considerato, in estrema ratio, quale momento storico da cui far eventualmente decorrere un nuovo termine di perenzione quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a.



[1] Cfr. SAITTA “Sistema di giustizia amministrativa”, terza ed, pag. 311.

Ultima modifica il 09 Marzo 2017