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ILLEGITTIMO IL DEPENNAMENTO DALLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE CON GIUDIZI PENDENTI, LA SENTENZA DEL TAR LECCE

Gli insegnanti con diploma di maturità magistrale inseriti in GAE non possono essere depennati se non a seguito di sentenza definitiva di merito in quanto, “ai fini della mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado”.

È quanto afferma il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, che, con sentenza breve, ha riammesso definitivamente una ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell’illegittimo depennamento intervenuto da parte dell’USR.

Nello specifico la ricorrente, era inserita in GAE tramite provvedimento cautelare del TAR Lazio e, per il solo fatto di non essere in possesso di un provvedimento definitivo, era stata esclusa dall’ambita graduatoria e reinserita in II fascia.

Il G.A., a seguito dell'impugnazione intervenuta per il tramite degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, nell’annullare il provvedimento dell’Amministrazione, ha rilevato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l’inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (…) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”.

Ad avviso dell’On.le Giudicante il predetto decreto M.I.U.R. deve essere interpretato nel senso che possono essere esclusi dall’aggiornamento delle graduatorie solo quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, cioè soggetti con situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto.

In tale ottica il D.M. fornisce, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall’autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e, in definitiva, ai fini del mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado.

Ultima modifica il 16 Dicembre 2019