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L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.

Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico.

La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio.

In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva alcun obbligo per il dirigente scolastico di recepire le istanze avanzate dall’insegnante, ossia di procedere al giudizio di revisione della inidoneità della predetta.

Il Giudice del Lavoro di Lanciano accogliendo la tesi del nostro studio legale proponeva una interpretazione sistematica della richiamata disposizione: “a fronte di tale argomento testuale ben possono opporsi, però, alcune considerazioni derivanti da una lettura sistematica della normativa in questione con le altre preesistenti e sopravvenute. Invero, nonostante l’art 3 citato preveda un obbligo per il datore di lavoro di avviare la procedura di accertamento dell’inidoneità del dipendente che abbia superato il periodo di prova, esso non prevede contestualmente un divieto di avviare tale procedura per i lavoratori che tale periodo non abbiano compiuto. Ne discende che per tali lavoratori il datore di lavoro ha sicuramente facoltà di avviare siffatto accertamento, come del resto è stato fatto, nel caso di specie, sia nel 2017 che nel 2018, dai precedenti dirigenti scolastici”.

Ed ancora si legge nella decisione: “Peraltro, la normativa richiamata dal Ministero resistente a sostegno della propria tesi deve necessariamente armonizzarsi con il principio fondamentale sancito dall’art. 2087 (esteso alle pubbliche amministrazioni dall’art. 2093 c.c.) per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti. Le stesse considerazioni devono svolgersi in relazione alla possibilità di proroga del periodo di prova, che deve ritenersi consentita al dirigente scolastico sia in base al disposto dell’art. 438 D.Lvo 297/94, sia in forza dei pregressi provvedimenti adottati dai dirigenti scolastici che l’avevano preceduta, che in considerazione delle persistenti condizioni di salute della ricorrente”.

Il comportamento tenuto dal dirigente scolastico, a detta del Giudice del Lavoro, non può che configurare un vero e proprio inadempimento ai doveri di verifica ed accertamento delle condizioni di salute di parte ricorrente.