Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
Pubblicato in La voce del diritto
Con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati dall’Avv. Michele Bonetti, annullando l’esclusione disposta nell’ambito del concorso pubblico per 146 magistrati tributari e disponendo il riesame delle prove scritte dei ricorrenti.
La vicenda trae origine dall’annullamento delle prove di alcuni candidati, estromessi dalla procedura concorsuale per aver utilizzato una particolare modalità di redazione degli elaborati, comunemente definita “metodo a libretto”, consistente nello scrivere esclusivamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo. Tale modalità era stata ritenuta, in via astratta, un possibile segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Tutti i candidati che versino in una situazione similare a quella appena delineata possono valutare di contattare lo Studio legale per agire tempestivamente anche in via non necessariamente giurisdizionale. 
Nel ricorso proposto al TAR Lazio è stata evidenziata l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento, la mancanza di intentionalità, nonché la violazione della lex specialis e del legittimo affidamento dei candidati, posto che né il bando di concorso né le istruzioni operative prevedevano divieti o prescrizioni sulle modalità di utilizzo dei fogli protocollo. L’esclusione si fondava, pertanto, su una regola non preesistente e non conoscibile.
 
 
Il TAR Lazio ha condiviso integralmente tali argomentazioni, riconoscendo la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In particolare, il Collegio ha affermato che la redazione dell’elaborato secondo il “metodo a libretto” non appare idonea a integrare un segno di riconoscimento, rilevando l’assenza sia di una oggettiva e incontestabile anomalia della pratica, sia di una intenzionalità funzionale all’identificazione del candidato.
Il Giudice amministrativo ha inoltre osservato che tale modalità di scrittura costituisce una tecnica redazionale dotata di una propria logica e che il suo utilizzo da parte di più candidati dimostra come essa non possa essere considerata talmente anomala da rendere inequivoca l’intenzione di rendere riconoscibile l’elaborato.
In conseguenza di ciò, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di procedere al riesame delle prove scritte dei ricorrenti, disponendo che la valutazione avvenga da parte di una diversa Commissione, mediante modalità idonee a garantire la massima imparzialità e il pieno rispetto dell’anonimato. Gli elaborati dovranno essere mescolati con un congruo numero di altri compiti e sottoposti alla nuova valutazione in fotocopia, pagina per pagina, così da rendere omogenea la presentazione.
In caso di esito positivo delle prove scritte, i ricorrenti saranno ammessi con riserva alle prove orali, con pieno ripristino della possibilità di proseguire legittimamente il percorso concorsuale.
L’ordinanza riveste particolare rilievo sistematico, riaffermando un principio fondamentale in materia di concorsi pubblici: le esclusioni non possono fondarsi su interpretazioni arbitrarie o su regole introdotte ex post, ma devono essere ancorate a prescrizioni chiare, trasparenti e previamente conoscibili dai candidati.
Continueremo a tutelare, in sede giurisdizionale, i principi di imparzialità, legalità, buon andamento e parità di trattamento nell’accesso alle pubbliche funzioni.