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Scuola: per il TAR Lazio la bocciatura per assenza all'esame di riparazione è illegittima se c'è buona fede dell'alunno ed errore indotto dal registro elettronico
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico). Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente. L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata. Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR. L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima,…
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico). Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente. L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata. Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR. L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima,…