Gli Avvocati Michele Bonetti &Santi Delia ci spiegano cosa possono fare i dipendenti pubblici che, tra gli anni 91-93,erano stati tagliati fuori dalle maggiorazioni RIA.
idipendenti pubblici del comparto Ministeri in servizio negli anni ’90 potrebbero avere una imperdibile occasione di recuperare diverse migliaia di euro. Si tratta di personale, per lo più oggi in pensione che, grazie all’intervento di una recente sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe ancora diritto a tali somme.
Ma come si è arrivati a questa sentenza?
A fine anni ’80 – in quel bel Paese con un debito pubblico che continuava a crescere senza tuttavia che fosse intaccata la fiducia che fosse quella la strada giusta – ci si preparava alle notti magiche di “Italia 90”. Forse anche grazie a tale euforia, dopo anni di blocco dei contratti, si decise di dare un riconoscimento ai dipendenti pubblici in ragione dell’anzianità maturata.
Si pensò, così, di introdurre una ulteriore maggiorazione della cosiddetta RIA – retribuzione individuale di anzianità – il cui valore mutava a seconda di quanti anni di servizio erano già stati maturati.
Ed infatti (con i commi 4 e 5 dell’art. 9 DPR n. 44/90), si stabilì una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:
a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990);
b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;
c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Fino a qui nulla di rilevante per il contenzioso futuro che ci occupa. Chi aveva maturato quei requisiti (di 5, 10 0 20 anni di servizio) entro il 31 dicembre 1990, ha già ottenuto quanto promesso.
Qualche anno dopo, tuttavia, il requisito temporale del 31 dicembre 1990 venne spostato al 31 dicembre 1993.
Tutti i dipendenti che avevano, frattanto, maturato i requisiti dei 5, 10 o 20 anni tra l’1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, allora, speravano di ottenere tali maggiorazioni, ma si aprì un contenzioso in quanto i Ministeri si opposero a tale richiesta sostenendo che le previsioni richiamate dai dipendenti non si riferivano anche alla maggiorazione economica per l’anzianità.
Il contenzioso, però, diede ragione ai dipendenti che, negli anni 90, vinsero innanzi al T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato ottenendo, in alcuni casi, quanto spettante.
Invero, e i casi non sono isolati, vi sono stati lavoratori che, pur ottenendo giustizia, non hanno potuto eseguire la sentenza a loro favorevole stante un nuovo intervento del Legislatore.
Ad arginare i rimborsi che sarebbero arrivati con i nuovi ricorsi e con le esecuzioni delle richiamate sentenze, difatti, intervenne il Legislatore che, alla fine del 2000 (stavolta siamo in piena spending review e le notti magiche di Italia 90 sono un vecchio ricordo), con la Legge finanziaria, diede vita ad una norma di interpretazione autentica che negava ogni diritto al personale che aveva maturato i requisiti tra il 1991 e il 1993.
Oggi, questa norma, che in precedenza era stata salvata dalla Corte delle Leggi (n. 299 del 1999 e n. 374 del 2000), è stata dichiarata dalla stessa incostituzionale (sentenza 4/2024).
Quanto concretamente potrebbe spettare ai singoli lavoratori?
L’art. 9, comma 4, dell’accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri del 26 settembre 1989, approvato con D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, prevede che “al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale £. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale £. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale £. 500.000″.
Il successivo comma 5 aggiunge che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Cosa fare per ottenere le somme?
Bisogna agire giudizialmente giacché il Ministero, stante gli scenari ancora non chiari sulla portata della sentenza, non consentirà, verosimilmente, alcun riconoscimento diretto ai dipendenti.
L’azione verrà proposta innanzi al Tribunale dell’ultima sede di servizio del dipendente.
Il costo è di € 350 oltre IVA e CPA. Solo in caso di vittoria un success fee ai minimi tariffari.
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Ci sono rischi nel contenzioso che si deve intraprendere?
Al momento i destinatari diretti della pronuncia, che peraltro dovranno attendere l’esito del loro giudizio al Consiglio di Stato, sono gli unici certi di poter beneficiare.
A nostro modo di vedere tuttavia anche gli altri lavoratori che non hanno agito hanno possibilità di farlo.
Se è vero infatti che “l’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale” (così Trib. Roma 14 febbraio 1995), non può dimenticarsi che nel caso specifico siamo innanzi alla declaratoria di incostituzionalità di una norma di interpretazione autentica.
Ciò vuol dire che a rivivere è l’originaria norma che, come accennato, era stata interpretata dal Giudice Amministrativo in maniera favorevole ai ricorrenti. I fatti che potrebbero essere favorevoli al Ministero, come la prescrizione o la decadenza, possono essere affrontati con le nostre tesi giuridiche.
A nostro modo di vedere, difatti, la prescrizione, ai sensi del codice civile, non è concretamente iniziata a decorrere in quanto, stante la presenza della norma poi dichiarata incostituzionale, non era possibile far valere alcun diritto.
Non sembra esservi inoltre decadenza giacchè frattanto la giurisdizione è del Giudice del Lavoro e non del T.A.R. ove poteva immaginarsi tale decadenza.
Potrebbe esservi, infine, una norma che limita, per un anno, i beneficiari dei rimborsi giacchè, per il 1993, vi era altra norma di blocco dei benefici. Se, dunque, gli ostacoli ad ottenere il pagamento della maggiorazione RIA spettante a chi ha maturato i requisiti del quinquennio, decennio o ventennio di servizio tra l’1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992 sono solo quelli di cui sopra, per chi, invece, li ha maturati entro l’anno seguente, potrebbe esservi l’ostacolo del comma 3 del medesimo articolo 7 del DPR 384/92 che ha disposto l’inapplicabilità per l’anno 1993 delle norme che comportano aumenti retributivi, questione che rimane da chiarire.
Ci sono delle altre categorie di soggetti che potrebbero agire?
Si, in quanto stante l’ampio contenzioso a suo tempo instaurato, è utile valutare singolarmente i casi di chi, a suo tempo, aveva già agito in giudizio.
In tal caso va valutata una consulenza ad hoc per ogni singolo caso prima di intraprendere l’azione.
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