Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia – il Tar Lazio dispone la rivalutazione del giudizio di non idoneità carente di una adeguata motivazione

L'abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall'art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l'essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell'art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata"; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).

A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Va quindi affermato che, come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.

Il ricorrente impugnava il proprio giudizio di “non idoneità” rilevando come questo non fosse sostenuto da una adeguata e coerente motivazione.

Difatti nel caso di specie, veniva superato il requisito inerente all’impatto della produzione scientifica, avendo superato i valori soglia indicati dalla commissione così come il possesso dei titoli avendo il ricorrente ottenuto il riconoscimento di 8 titoli su 9.

La valutazione del candidato era più che positiva, ma non otteneva l’abilitazione in maniera del tutto contraddittoria ed immotivata.

Il TAR del Lazio con decisione pubblicata in data 19 febbraio 2025 accoglieva le censure del candidato rilevando in primis che “l'accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l'attitudine dell'esaminato a svolgere determinate funzioni che deve venire desunta da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall'esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni). Il relativo esito può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il "processo" valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell'organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio)”.

Ed ancora precisava il Collegio di prime cure: “l'esegesi dei criteri guida contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all'effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se - al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione - il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno (e dunque sia stata correttamente affermata la non coincidenza del profilo del candidato con lo schema normativo presupposto), pur tenendo sempre presente che il referente finale di tale valutazione, ossia la “maturità scientifica” di cui l’aspirante deve dimostrare di avere il possesso, è definito (non da un parametro giuridico normativo, ma) dal grado e dal tipo di sapere che la comunità scientifica attribuisce a quel determinato livello di insegnamento e ricerca.”.

Il collegio accoglieva il ricorso rilevando che l’analisi delle motivazioni espresse dalla Commissione non consentiva di evincere quali fossero i presupposti (che costituiscono elementi di fatto, non di giudizio) che l’hanno indotta ad escludere la collocazione dei contributi del ricorrente in riviste di rilievo.

I giudizi (tanto quello collegiale quanto i singoli rilievi individuali che sono conformi) si limitavano ad “affermare” che le riviste sulle quali i contributi erano stati pubblicati non possiedono la necessaria rilevanza; affermazione che dunque non spiega quanto deduce il ricorrente il quale– senza alcuna replica specifica da parte dell’Avvocatura – evidenzia 4 relazioni scientifiche pubblicate su riviste ed effettuava una serie di allegazioni documentali atti ad evidenziare il difetto di presupposti fattuali per il giudizio di non abilitazione.

Così argomentando il Collegio disponeva quindi la rivalutazione della domanda di abilitazione scientifica presentata dal candidato.