Riscatto ai fini pensionistici. Il TAR dichiara il diritto del ricorrente a riscattare gratuitamente gli anni di laurea e condanna il Ministero della Difesa alle spese legali.

Il TAR per la Basilicata con sentenza n. 139/2025 del 25 febbraio 2025 si è pronunciato sull’accertamento del diritto a riscattare gratuitamente gli anni di laurea ai sensi dell’art. 32 DPR n. 1092/1973.

In particolare il ricorrente chiedeva all’Amministrazione il riconoscimento dei 5 anni della durata legale del Corso di Laurea in Ingegneria Civile.

La norma oggetto del contenzioso, rubricata “Studi superiori richiesti agli ufficiali”, recita che “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laureasi computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.”

Dunque, al fine di poter far valere il diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici, bisogna possedere la qualifica di ufficiali in servizio permanente effettivo per la cui relativa nomina viene richiesta la laurea.

Nonostante il possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione non riconosceva il diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici. Secondo l’Amministrazione, la disposizione in esame sarebbe “applicabile solo ai nuovi arruolati” e non anche agli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che siano transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.  

Tale interpretazione è stata smentita dal TAR Potenza che nel confermare quanto da noi riprodotto nel ricorso introduttivo e richiamando plurime pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato si è uniformato al recente orientamento giurisprudenziale.

Infatti, si ritiene che “l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma.” (Cons. Stato Sent. 28 dicembre 2021 n. 8680; TAR Parma Sent. n. 170 del 15.6.2022; TAR Brescia Sent. n. 1036 del 27.10.2022; TAR Molise, 12 gennaio 2022, n. 477/2022)

La disposizione in esame, nel riferirsi agli “ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea” non opera alcun distinguo circa il ruolo di provenienza dell’Ufficiale.

La presente sentenza ha esteso l’applicazione del predetto art. 32 DPR n. 1092/1973 anche agli ufficiali del soppresso Corpo Forestale dello Stato, transitati in data 1.1.2017 nell’Arma dei Carabinieri, che ai sensi dell’art. 18 comma 11, D. g.vo n. 177/2016 conservano il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza, in quanto pur se prima dell’1.1. 2017 non erano militari, ma come il ricorrente erano stati nominati Ufficiali, per la cui nomina era necessario il possesso del diploma di laurea, dopo il transito nell’Arma dei Carabinieri stabilito dal citato D.Lg.vo n. 177/2016, sono diventati Ufficiali militari in servizio permanente effettivo, anche perché sono laureati, specificando che il suddetto art. 32 DPR n. 1092/1973 va applicato, ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, D.L. n. 694/1982 conv. nella L. n. 881/1982, se il diploma di Laurea è stato considerato ai fini dei successivi sviluppi di carriera.