. La vicenda concerne i corsi di specializzazione del sostegno, a cui i ricorrenti insegnanti della scuola precari non potevano accedere.
Nel ricorso si è lamentata la contraddittorietà del comportamento della Pubblica Amministrazione che, da un lato, consentiva agli insegnanti precari di insegnare proprio nel sostegno, da un altro gli impediva la partecipazione ai detti corsi di specializzazione, il cui conseguimento rappresenta il primo passo verso la stabilizzazione.
Era dunque paradossale che alla ricorrente fosse consentito insegnare nel sostegno ma non cimentarsi nelle prove dirette a conseguire l’abilitazione per quel corso specifico.
La vicenda era aggravata dal fatto che vi fossero posti liberi, dovuti ad una serie di soglie di sbarramento che non consentivano la distribuzione dei posti, in contrasto col principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il Tar del Lazio, pertanto, dapprima ha emanato un decreto cautelare e successivamente ha confermato con ordinanza il provvedimento monocratico, prendendo atto del superamento dell’esame da parte della ricorrente.
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CANDIDATI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO: In virtù del favor partecipationis si può chiedere l’ammissione
La nota vicenda degli insegnanti della scuola, precari di III fascia, che intendono partecipare ai corsi di specializzazione per il sostegno, pare aver ottenuto una prima definizione con l’ordinanza cautelare del Tar Lazio