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CONSOLIDAMENTO: IL TAR DEL LAZIO FUGA OGNI DUBBIO CONFERMANDO LE AMMISSIONI CON RISERVA [Short article]

Il TAR del Lazio, dopo lo scioglimento positivo della riserva con sentenza, dichiarava nel dispositivo l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. 

Tuttavia, nel corpo della motivazione, i Giudici della III° Sezione rappresentavano che il candidato aveva dimostrato di possedere i requisiti e di esser idoneo a svolgere le attività del corso di laurea con conseguente acquisizione della posizione ambita.

La questione concerne la vicenda del c.d. consolidamento a seguito delle ammissioni con riserva. A nostro avviso costituisce principio immanente dell’ordinamento Italiano la tutela dell’affidamento nelle ipotesi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, principio che ha trovato riconoscimento nell’art. 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115 del 2005 secondo cui “conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte e orali previste dal bando, anche se l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Il Tar del Lazio riteneva pertanto che lo svolgimento della vita universitaria nella sua interezza (esami, frequenza delle lezioni ecc.) determinasse attraverso il c.d. fenomeno del consolidamento l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Con il passaggio al secondo anno lo studente si iscrive difatti ad un anno successivo in cui non vi è programmazione.

L’Ateneo di Tor Vergata procedeva però all’annullamento dell’immatricolazione poiché lo stesso TAR nel dispositivo della sentenza, anziché riferirsi alla cessazione della materia del contendere, dichiarava l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

L’Ateneo assumeva tale determinazione nonostante il TAR del Lazio avesse affermato la sussistenza di un legittimo affidamento a proseguire negli studi, avendo dimostrato “sul campo” di possedere i requisiti per frequentare la facoltà di medicina.

Il TAR del Lazio, in una interessante e lunga sentenza del 12 febbraio 2005, ribadisce come la norma applicabile analogicamente dell’art. 4 comma 2-bis del decreto legge n. 115 del 2005 consenta il conseguimento del titolo per il quale si concorre a seguito del superamento delle relative prove, anche quando tale traguardo scaturisca da provvedimenti giurisdizionali cautelari.

Il “bene” preteso dal ricorrente consisteva nell’acquisizione della matricola ovvero dello status di studente universitario; status in concreto raggiunto con l’immatricolazione con riserva ed il superamento di alcuni esami.

Per il TAR il superamento degli esami del piano di studio equivale a quelle prove scritte ed orali cui fa riferimento la norma dell’art. 4 comma 2-bis del decreto legge n. 115 del 2005 sugli esami da avvocato.

L’Ateneo, così, doveva solo prendere atto del consolidamento della posizione invece di annullare l’immatricolazione per motivi formali legati al dispositivo della sentenza.

Il TAR afferma, poi, che l’attività dell’amministrazione deve essere ispirata a principi di leale collaborazione, richiamabili dall’art. 97 Cost. e ribadisce come l’Ateneo romano doveva dare dunque esecuzione, secondo buona fede, alla decisione giurisdizionale amministrativa, soddisfacendo la pretesa del ricorrente e senza frustrarne le legittime aspettative.

Richiamandosi ad un principio sostanzialista, il TAR ha precisato che ogni dubbio doveva essere fugato “attraverso la combinata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza che costituisce la modalità corretta per l’individuazione del decisum giurisdizionale a cui si deve ispirare l’attività conformativa; attività conformativa che, nel caso di specie, consisteva in un non facere nel senso che, in ragione degli eventi successivi all’ordinanza n. 1879/2013 con cui è stata ordinata l’ammissione con riserva dell’istante, il conseguimento dello status di studente si era consolidato, anche in ragione degli eventi susseguenti (esami sostenuti), assumendo il carattere della definitività”.

Ultima modifica il 02 Marzo 2015