#Mancata conferma di interesse #Decadenza dalla graduatoria - Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere dopo l’accoglimento cautelare, volto al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia 2022/2023.

Dopo aver ottenuto un primo accoglimento cautelare con decreto monocratico confermato poi in sede collegiale, il nostro Studio Legale ha ottenuto una pronuncia definitiva di cessata materia del contendere da parte dei Giudici del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di una studentessa figurante come “rinunciataria”, in quanto sostanzialmente decaduta dalla graduatoria.

La studentessa dopo aver superato brillantemente il test si accingeva ad immatricolarsi nell’Ateneo presso cui era prenotata. Tuttavia, essendo già iscritta ad altro corso di studi per conservare la carriera le veniva richiesto di effettuare le procedure di trasferimento anziché una nuova immatricolazione. Nelle more dell’iter burocratico di trasferimento, la studentessa decadeva dalla graduatoria per la mancata conferma di interesse e le veniva successivamente impedito di iscriversi.  
Attraverso il nostro studio legale la ricorrente ha impugnato tale diniego al TAR, che con decreto monocratico ha accolto le doglianze della studentessa. Sulla mancata conferma di interesse infatti il decreto ha specificato ulteriormente che “Considerato tuttavia che tal clausola di chiusura, dev’esser applicata secondo ragionevolezza, in base, cioè, alle peculiari vicende personali che giustifichino, con adeguata motivazione, talune e rigorosamente verificate posizioni peculiari; Considerato al riguardo che, tra tali posizioni, va annoverata quella, inerente alla ricorrente, in cui l’immatricolazione all’Ateneo optato e disponibile sia non già automatica (per cui detta decadenza opererebbe correttamente a fronte dell’inerzia del candidato inerte), bensì condizionata da ulteriori, necessari adempimenti richiesti da detto Ateneo ed occorrenti per perfezionare optimo jure la stessa immatricolazione; per questi motivi Accoglie l’istanza cautelare attorea “.

A seguito dell’accoglimento cautelare, l’amministrazione ha ottemperato al reinserimento in graduatoria della ricorrente la quale ha tempestivamente provveduto ad immatricolarsi a pieno titolo al corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo ambito.
Riconoscendone i presupposti in fatto ed in diritto il decreto è stato poi confermato in sede collegiale.

Oggi con sentenza definitiva, la III sezione del TAR Lazio, prendendo atto dell’ottemperanza dell’amministrazione resistente e della successiva immatricolazione della studentessa, ha dichiarato la cessata materia del contendere.