CONGELATI SSIS: CON RICORSO E’ POSSIBILE ENTRARE IN GAE

La questione oggetto del presente articolo concerne la nota vicenda dei c.d. “congelati SSIS”.

Parte ricorrente era stata ammessa alle SSIS e, all’epoca, grazie all’abilitazione ivi ottenuta, avrebbe potuto accedere alle GAE in applicazione dell’articolo 5 bis l. 169/2008

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Nel caso di specie, la ricorrente, pur essendo stata ammessa alla frequenza della SSIS, non vi poteva partecipare a causa di un concomitante svolgimento di un dottorato di ricerca.

La ricorrente rientrava, dunque, nella categoria dei c.d. “congelati SSIS”.

Il “congelamento”, a causa della detta incompatibilità e divieto, avvenne con apposita certificazione e, in conformità alle disposizioni ministeriali, parte ricorrente, così come una piccola categoria di aspiranti docenti, veniva “congelata”.

L’aggiornamento delle GAE venne pubblicato l’8 aprile 2009 con D.M. n. 42/2009 in cui si consentiva ai docenti frequentanti i corsi del IX° ciclo presso le SSIS la possibilità di iscriversi con riserva; tuttavia, parte ricorrente, che non era frequentante, omise di presentare la domanda di inserimento in GAE, considerando che gli uffici scolastici provinciali provvedevano a respingere le istanze di iscrizione con riserva dei soggetti non frequentanti, depennando i pochi riusciti ad ottenere l’iscrizione.

Dopo anni, il MIUR decise finalmente di istituire dei nuovi canali abiltanti, i c.d. Tfa, e parte ricorrente, terminando il dottorato, in virtù del precedente superamento del concorso per le SSIS, raggiunse con i Tfa il suo percorso abilitante.

Parte ricorrente, pertanto, subito dopo il “congelamento” partecipò al primo canale abilitante istituito e, una volta ottenuta l’agognata abilitazione, gli venne impedita l’ammissione nelle graduatorie ad esaurimento. Per il Miur il docente “congelato” che non si era già inserito in GAE con riserva, non poteva più farlo una volta acquisita l’abilitazione.

Il Ministero sanzionava l’omessa domanda di iscrizione nelle GAE con l’esclusione dalle graduatorie anche se gli interessati, a nostro avviso, avrebbero potuto, sempre nei successivi aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento o in ipotesi di riaperture, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Del resto, l’istante non era frequentante proprio a causa della detta incompatibilità con il suo dottorato di ricerca e lo stesso D.M. n. 42/2009 non consentiva affatto ai congelati che non avessero iniziato la frequenza delle lezioni di potersi iscrivere con riserva.

Ormai, i docenti “congelati” avevano ottenuto l’abilitazione ed era ed è, pertanto, assurdo non consentirgli l’inserimento in GAE dopo l’integrazione dell’aggiornamento intervenuta con D.M. n 572/2013, adducendo una mancata richiesta di iscrizione nei termini previsti, che gli stessi uffici scolastici sconsigliavano e respingevano.

Il Ministro Gelmini nel suo dicastero riferì sull’argomento pesantissime parole: “Il MIUR ha un debito nei confronti di un gruppo di giovani, già iscritti ai corsi all'insegnamento (SSIS), che stenta aonorare. Per frequentare un dottorato di ricerca, sospesero, come consentito dalle norme, la frequenza delle SSIS. Hanno aspettato per anni di potersi abilitare a causa dei ritardi nell'attuazione del TFA (che ha sostituito le SSIS)”.

Per il Ministro Gelmini la legge, al momento dell’iscrizione nei percorsi SSIS, aveva garantito loro l’ingresso nelle GAE; poi successe che l’Amministrazione non consentì loro di iscriversi con riserva nelle GAE come prescriveva la legge o che addirittura li depennò; oggi, dopo che i “congelati” sono riusciti ad ottenere l’abilitazione, viene loro impedito l’ingresso in GAE. Tale pensiero fu codificato in un emendamento al decreto legge n. 216/2011 poi rimasto non approvato.

Il Tar del Lazio, preso atto di quanto dedotto, ha ritenuto che il D.M. n. 572/2013, con cui si consentiva l’inserimento in GAE solo ai docenti iscritti SSIS e già presenti con riserva nelle GAE non comprendendo tutti coloro che avevano omesso di richiederne l’iscrizione nei termini previsti, fosse affetto da illegittimità.

Per il Tar il D.M. ometteva, per l’appunto, di considerare tutti i soggetti ammessi SSIS ma la cui possibilità di frequenza era stata vietata per il concomitante svolgimento del dottorato di ricerca.

Il Tar ha sospeso così il D.M. nella parte in cui concerneva la non ammissione dei c.d. “congelati SSIS” e l’Amministrazione dovrà ora provvedere ad immetterli nelle GAE, ovvero in delle graduatorie in cui avviene parte del reclutamento degli insegnanti e la loro stabilizzazione.

Non contenta, l’Amministrazione ha impugnato l’ordinanza del Tar al Consiglio di Stato, il quale ha rigettato l’appello in fase cautelare condannando il Ministero ad euro 1000 di spese processuali, confermando l’ammissione disposta dal primo Giudice per tutti coloro che - come l’appellata - erano impossibilitati a frequentare i corsi di specializzazione per concomitante dottorato di ricerca.