RIFLESSIONI SULLA DECADENZA DALLA CARRIERA UNIVERSITARIA
Pubblicato in Istruzione

È circostanza comune a molti studenti intraprendere un percorso universitario che, per diversi motivi protraggono i loro studi per un periodo superiore a otto anni. L’art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933 prevede la decadenza della qualità di studente. A tal proposito la normativa in parola così recita: “coloro i quali abbiano compiuto l’intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all’Università la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella (…).

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.”Trattasi della c.d. decadenza per inattività dalla carriera universitaria. 

Orbene,  se da un lato il dato testuale della disposizione succitata  risulta essere rigido senza lasciare nessun tipo di interpretazione, dall’altro la semplice prenotazione di esami o addirttura l’esito negativo di una prova, la partecipazione a seminari, implicano una attività da parte dello studente che, andrebbe ad  interrompere i termini decadenziali.  Pertanto, per far sì che lo studente decada dalla propria qualità di studente si deve far riferimento ad una completa inattività  che si sostanzia in una assenza totale dalla vita universitaria per più di otto anni.

A supporto di quanto appena rappresentato, merita di essere sottolineato come la giurisprudenza amministrativa abbia ormai da tempo e in maniera pressocché unanime, avallato il principio secondo cui: “perché si verifichi la decadenza dalla qualità di studente universitario, ai sensi dell'art. 149 del t.u. approvato con r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, è necessario il decorso di otto anni, da intendersi come anni accademici e non solari - trattandosi del computo obiettivo di un'attività di studio che si svolge nell'ambito di un Istituto Universitario - senza che l'interessato abbia sostenuto, anche con esito negativo, una prova d'esame del corrispondente piano di studi.(T.A.R. Lazio Sez. III, 31/10/2002, n. 9333).

Pertanto, se come asserito poc’anzi la ratio della normativa in parola è quella di “sanzionare” l’inattività dello studente, non potrà subire tale declaratoria colui che, seppur non sia riuscito a sostenere esami con esito positivo, abbia comunque partecipato alla vita universitaria.

Non v’è alcun dubbio che al fine di dare effettiva prova della “non inattività” dello studente al fine di comminare la sanzione della decadenza, debba essere accertata la mancanza di esami sostenuti e non superati e la partecipazione alle attività accademiche (frequenza di corsi, seminari, prove preselettive, ecc.), che sarebbero idonee ad interrompere il decorso dei termini dell’istituto in esame.

La norma de qua, come chiarito in precedenza, è volta a sanzionare la condizione di inattività di chi ometta di sostenere esami per più di otto anni consecutivi, non certo la condotta di chi, pur partecipando alla attività didattiche e sostenendo esami, non riesca a superarli con profitto.

Per questo motivo lo studio legale Bonetti & Partners da tempo assiste gli studenti che incorrono nella perdita illegittima della qualità di studenti a seguito di una valutazione di inattività comminata dall’Università di appartenenza.

LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL C.D.L. DI MEDICINA.
Pubblicato in La voce del diritto

Sull’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al corso di laurea in Medicina da parte dei soggetti laureandi o laureati in materia affine si è pronunciato positivamente nel merito il Tribunale amministrativo per il Molise.

E’ stata infatti pubblicata in data odierna dal TAR Molise la sentenza n. 450/2018 che ha accolto la domanda avanzata da una studentessa laureata in Biologia molecolare e cellulare (materia affine a Medicina) per l’immatricolazione ad anni successivi al C.D.L. di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio aveva, già in fase cautelare, ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ed aveva pertanto disposto il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo. Chiare le argomentazioni riportate nell’ordinanza e fatte proprie nella fase di merito: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. In tali casi, infatti, il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all'indefettibile limite di posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”(così T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/02/2016, n. 2468; nello stesso senso TAR Milano, III, 25 maggio 2016, n. 1441; idem 18 settembre 2017, n. 1823; Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746).

Ed allora, anche nella fase di merito del giudizio, il Collegio conferma in maniera decisa l’orientamento espresso in sede cautelare. Appare infatti inequivocabile la lettera della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota 22 dicembre 2017 dell'Università degli Studi del Molise.

Questa pronuncia di accoglimento nel merito costituisce una svolta decisiva con riferimento alla questione dell’immatricolazione ad anni successivi al primo per la ricorrente interessata, alla quale viene così riconosciuto il diritto ad intraprendere gli studi in Medicina, avendo dimostrato nel corso del pregresso percorso universitario in materia affine di essere in possesso di conoscenze superiori rispetto a coloro che si accingono per la prima volta a sostenere il test di ingresso

Non si può pero circoscrivere l’importanza di detta pronuncia solo ed esclusivamente al caso di specie. Deve infatti considerarsi il detto provvedimento come una conferma delle argomentazioni avanzate dagli avv. Bonetti e Delia a tutela dei propri ricorrenti, utile anche per quei soggetti attualmente in possesso di un provvedimento cautelare che sono in attesa di una pronuncia nel merito della vicenda.

 

LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL C.D.L. DI MEDICINA.
Pubblicato in Istruzione

Sull’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al corso di laurea in Medicina da parte dei soggetti laureandi o laureati in materia affine si è pronunciato positivamente, nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.

E’ stata infatti pubblicata, in data odierna, dal TAR Molise la sentenza n. 450/2018 che ha accolto la domanda avanzata da una studentessa laureata in Biologia molecolare e cellulare (materia affine a Medicina) per l’immatricolazione ad anni successivi al C.D.L. di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio aveva, già in fase cautelare, ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ed aveva, pertanto, disposto il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo. Chiare le argomentazioni riportate nell’ordinanza e fatte proprie nella fase di merito: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. In tali casi, infatti, il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all'indefettibile limite di posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”(così T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/02/2016, n. 2468; nello stesso senso TAR Milano, III, 25 maggio 2016, n. 1441; idem 18 settembre 2017, n. 1823; Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746).

Ed allora, anche nella fase di merito del giudizio, il Collegio conferma in maniera decisa l’orientamento espresso in sede cautelare. Appare infatti inequivocabile la lettera della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota 22 dicembre 2017 dell'Università degli Studi del Molise.

Questa pronuncia di accoglimento nel merito costituisce una svolta decisiva con riferimento alla questione dell’immatricolazione ad anni successivi al primo per la ricorrente interessata, alla quale viene così riconosciuto il diritto ad intraprendere gli studi in Medicina, avendo dimostrato nel corso del pregresso percorso universitario in materia affine il pieno possesso di conoscenze superiori rispetto a coloro che si accingono per la prima volta a sostenere il test di ingresso

Non si può, però, circoscrivere l’importanza di detta pronuncia solo ed esclusivamente al caso di specie. Il detto provvedimento deve infatti considerarsi come una conferma delle argomentazioni avanzate dagli avv. Bonetti e Delia a tutela dei propri ricorrenti, utile anche per quei soggetti attualmente in possesso di un provvedimento cautelare e che attendonoi una pronuncia nel merito della vicenda.