durante la sua permanenza nella scuola, esaminando un caso in cui l’evento dannoso si era verificato prima dell’inizio delle lezioni.
Uno studente delle scuole elementari subiva un infortunio quando già si trovava all’interno dell’edificio scolastico.
I genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore convenivano in giudizio il Direttore Didattico ed il Ministero della Pubblica istruzione adducendo che il ragazzo, alunno della terza elementare, mentre stava percorrendo il corridoio principale che portava alla sua classe, era stato spinto da altri alunni e cadendo aveva subito la rottura parziale di due denti.
L’avvocatura dello Stato per il Ministero contestava la responsabilità sostenendo la estraneità del personale didattico e non didattico al fatto lesivo dovuto invece alla indisciplina e non educazione degli studenti, sosteneva inoltre che il fatto si era verificato repentinamente per cui non si profilava né dolo né colpa grave del personale, infine chiedeva di chiamare la compagnia di Assicurazioni, ai fini della manleva e la compagnia si costituiva nel giudizio.
Il Tribunale dell’Aquila rigettava la domanda attorea rilevando che dalle prove testimoniali era emerso che l’evento lesivo si era verificato prima dell’inizio delle lezioni, quindi in assenza dei maestri ed in costanza di tutela affidata al Comune che, tra l’altro, aveva effettuato il trasporto del minore da casa alla scuola.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila per cui i genitori dell’alunno infortunato ricorrevano in Cassazione.
La terza sezione civile ha deciso la controversia con la sentenza n. 14701 del 19 luglio 2016.
Il giudice di legittimità ha rilevato che nella sentenza impugnata si evidenziava che quando un alunno subisce un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola possono concorrere due diversi tipi di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale ed è onere dell’attore dimostrare l’avvenuto inserimento dello studente nella struttura scolastica.
Il Tribunale aveva escluso la responsabilità della scuola in quanto gli attori avevano collocato il fatto ad un preciso orario prima dell’inizio delle attività scolastiche (8,30), orario rientrante nelle attività gestite direttamente dal Comune con i servizi precedenti all’ingresso nella scuola.
Questa affermazione, secondo i giudici di piazza Cavour, contrasta con il principio secondo cui dall’iscrizione alla scuola, deriva l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni.
Tra questi c’è l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, pertanto l’amministrazione scolastica deve dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso.
Il principio di diritto espresso dalla Cassazione: “la responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola.”.
La responsabilità della scuola inizia dal momento in cui il minore entra all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi.
Pertanto è stato sottolineato che sulla scuola incombe il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso.
Nel caso particolare il minore era entrato all’interno della scuola per recarsi in classe sotto l’osservanza del personale scolastico ovvero dei bidelli.
Quindi la Corte, accogliendo il ricorso dei genitori dell’alunno infortunato, ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di Appello dell’Aquila per nuovo esame alla luce dei principi di diritto richiamati.