Al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM).
Le note caratteristiche venivano in primis impugnate in via gerarchica con esisto negativo che veniva impugnato, a sua volta, innanzi il TAR Lazio.
Il ricorrente lamentava in primis la violazione dell’articolo 694 TUOM al comma 1 stabilisce chiaramente che “i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento ai procedimenti penali e disciplinali” e poi eccepiva: violazione dell’articolo l’art. 688 del d.P.R. 90/2010 per violazione del principio di tempestività ed in quanto i fatti oggetto di procedimento disciplinare si erano verificatisi in altro periodo storico rispetto a quello oggetto di valutazione; contraddittorietà tra le valutazioni inserite nelle c.d. note caratteristiche.
Con decisione pubblicata in data 15 novembre 2024 il TAR del Lazio accoglieva le ragioni del Carabiniere ed annullava anche le c.d. note caratteristiche rilevando il difetto di una adeguata motivazione, alla luce del fatto che tra il giudizio finale e quelli singoli non vi era armonicità.
“Con il giudizio finale sintetico, infatti, al ricorrente è stata attribuita la valutazione di “superiore alla media” di cui all’articolo 1026 del c.o.m., che, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2008, viene “attribuita al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e per il livello e la continuità del rendimento”.
Invece, nel giudizio complessivo finale è riportata una valutazione di ben diverso e di superiore tenore: “ufficiale superiore di ottime qualità complessive, tra le quali mi piace sottolineare la serietà, l’equilibrio, il buon senso e alle quali egli associa un solido retroterra culturale, una eccezionale preparazione e una elevata competenza professionale sostenuta da non comune temperamento artistico, unito a raffinata creatività, ispirazione ed eccezionale capacità di composizione, che lo portano a riscuotere alta stima e notevole considerazione del panorama musicale, anche oltre l’orizzonte delle istituzioni del Paese, ove è ben conosciuto ed emerge per elevata predisposizione, attitudine ed abilità nel peculiare settore”.
Dello stesso segno sono erano i giudizi del compilatore e del primo revisore.
La valutazione complessiva dell’ufficiale era in palese contrasto con la descrizione dell’attività svolta nel periodo oggetto di valutazione che dalla descrizione riportata era riconducibile ad un giudizio ben superiore a quello assegnato.
Alla luce di tali deduzioni il TAR Lazio deduceva: “In tale contrasto prevale la descrizione sul giudizio finale sintetico, poso che la prima oltre ad essere ben motivata è più coerente e in linea con i giudizi riportati negli anni precedenti.
Tra la valutazione e i giudizi espressi, deve infatti, intercorrere un rapporto di necessaria armonia e conseguenzialità, in altri termini deve sussistere una stringente coerenza tra il valore attribuito alle voci interne del documento di valutazione e il giudizio complessivo finale, che però per quanto osservato manca nel caso di specie.
Il ricorrente viene descritto come un ufficiale con capacità uniche nel genere, ma ciò nonostante si afferma che egli abbia subito un calo di rendimento, per il quale, peraltro, non si adducono concreti elementi a sostegno”.
Così argomentando il TAR Lazio annullava le note caratteristiche dell’ufficiale e condannava l’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.