Articoli filtrati per data: Febbraio 2024
Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
Pubblicato in Altri diritti

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.
Si può leggere la sentenza cliccando qui

Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.

RIA ai dipendenti pubblici: gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Come agire per recuperare un tesoretto
Pubblicato in La voce del diritto

Gli Avvocati Michele Bonetti &Santi Delia ci spiegano cosa possono fare i dipendenti pubblici che, tra gli anni 91-93,erano stati tagliati fuori dalle maggiorazioni RIA.

idipendenti pubblici del comparto Ministeri in servizio negli anni ’90 potrebbero avere una imperdibile occasione di recuperare diverse migliaia di euro. Si tratta di personale, per lo più oggi in pensione che, grazie all’intervento di una recente sentenza della Corte Costituzionale, avrebbe ancora diritto a tali somme.

Ma come si è arrivati a questa sentenza?

A fine anni ’80 – in quel bel Paese con un debito pubblico che continuava a crescere senza tuttavia che fosse intaccata la fiducia che fosse quella la strada giusta – ci si preparava alle notti magiche di “Italia 90”. Forse anche grazie a tale euforia, dopo anni di blocco dei contratti, si decise di dare un riconoscimento ai dipendenti pubblici in ragione dell’anzianità maturata.

Si pensò, così, di introdurre una ulteriore maggiorazione della cosiddetta RIA – retribuzione individuale di anzianità – il cui valore mutava a seconda di quanti anni di servizio erano già stati maturati.

Ed infatti (con i commi 4 e 5 dell’art. 9 DPR n. 44/90), si stabilì una maggiorazione della RIA in presenza dei seguenti requisiti:

a) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990);

b) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;

c) per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

Fino a qui nulla di rilevante per il contenzioso futuro che ci occupa. Chi aveva maturato quei requisiti (di 5, 10 0 20 anni di servizio) entro il 31 dicembre 1990, ha già ottenuto quanto promesso.

Qualche anno dopo, tuttavia, il requisito temporale del 31 dicembre 1990 venne spostato al 31 dicembre 1993.

Tutti i dipendenti che avevano, frattanto, maturato i requisiti dei 5, 10 o 20 anni tra l’1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, allora, speravano di ottenere tali maggiorazioni, ma si aprì un contenzioso in quanto i Ministeri si opposero a tale richiesta sostenendo che le previsioni richiamate dai dipendenti non si riferivano anche alla maggiorazione economica per l’anzianità.

Il contenzioso, però, diede ragione ai dipendenti che, negli anni 90, vinsero innanzi al T.A.R. Lazio ed al Consiglio di Stato ottenendo, in alcuni casi, quanto spettante.

Invero, e i casi non sono isolati, vi sono stati lavoratori che, pur ottenendo giustizia, non hanno potuto eseguire la sentenza a loro favorevole stante un nuovo intervento del Legislatore.

Ad arginare i rimborsi che sarebbero arrivati con i nuovi ricorsi e con le esecuzioni delle richiamate sentenze, difatti, intervenne il Legislatore che, alla fine del 2000 (stavolta siamo in piena spending review e le notti magiche di Italia 90 sono un vecchio ricordo), con la Legge finanziaria, diede vita ad una norma di interpretazione autentica che negava ogni diritto al personale che aveva maturato i requisiti tra il 1991 e il 1993.

Oggi, questa norma, che in precedenza era stata salvata dalla Corte delle Leggi (n. 299 del 1999 e n. 374 del 2000), è stata dichiarata dalla stessa incostituzionale (sentenza 4/2024).

Quanto concretamente potrebbe spettare ai singoli lavoratori?

L’art. 9, comma 4, dell’accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri del 26 settembre 1989, approvato con D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, prevede che “al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:

  • prima, seconda e terza qualifica funzionale £. 300.000;
  • quarta, quinta e sesta qualifica funzionale £. 400.000;
  • settima, ottava e nona qualifica funzionale £. 500.000″.

Il successivo comma 5 aggiunge che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell’arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.

Cosa fare per ottenere le somme?

Bisogna agire giudizialmente giacché il Ministero, stante gli scenari ancora non chiari sulla portata della sentenza, non consentirà, verosimilmente, alcun riconoscimento diretto ai dipendenti.

L’azione verrà proposta innanzi al Tribunale dell’ultima sede di servizio del dipendente.

Il costo è di € 350 oltre IVA e CPA. Solo in caso di vittoria un success fee ai minimi tariffari.

Per info scrivere a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ci sono rischi nel contenzioso che si deve intraprendere?

Al momento i destinatari diretti della pronuncia, che peraltro dovranno attendere l’esito del loro giudizio al Consiglio di Stato, sono gli unici certi di poter beneficiare.

A nostro modo di vedere tuttavia anche gli altri lavoratori che non hanno agito hanno possibilità di farlo.

Se è vero infatti che l’efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale” (così Trib. Roma 14 febbraio 1995), non può dimenticarsi che nel caso specifico siamo innanzi alla declaratoria di incostituzionalità di una norma di interpretazione autentica.

Ciò vuol dire che a rivivere è l’originaria norma che, come accennato, era stata interpretata dal Giudice Amministrativo in maniera favorevole ai ricorrenti. I fatti che potrebbero essere favorevoli al Ministero, come la prescrizione o la decadenza, possono essere affrontati con le nostre tesi giuridiche.

A nostro modo di vedere, difatti, la prescrizione, ai sensi del codice civile, non è concretamente iniziata a decorrere in quanto, stante la presenza della norma poi dichiarata incostituzionale, non era possibile far valere alcun diritto.

Non sembra esservi inoltre decadenza giacchè frattanto la giurisdizione è del Giudice del Lavoro e non del T.A.R. ove poteva immaginarsi tale decadenza.

Potrebbe esservi, infine, una norma che limita, per un anno, i beneficiari dei rimborsi giacchè, per il 1993, vi era altra norma di blocco dei benefici. Se, dunque, gli ostacoli ad ottenere il pagamento della maggiorazione RIA spettante a chi ha maturato i requisiti del quinquennio, decennio o ventennio di servizio tra l’1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992 sono solo quelli di cui sopra, per chi, invece, li ha maturati entro l’anno seguente, potrebbe esservi l’ostacolo del comma 3 del medesimo articolo 7 del DPR 384/92 che ha disposto l’inapplicabilità per l’anno 1993 delle norme che comportano aumenti retributivi, questione che rimane da chiarire.

Ci sono delle altre categorie di soggetti che potrebbero agire?

Si, in quanto stante l’ampio contenzioso a suo tempo instaurato, è utile valutare singolarmente i casi di chi, a suo tempo, aveva già agito in giudizio.

In tal caso va valutata una consulenza ad hoc per ogni singolo caso prima di intraprendere l’azione.

Per ulteriori informazioni o aderire scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Bando trasferimenti Università di Foggia: il Tar Bari ravvisa l’illegittimità dei criteri. Nei trasferimenti deve essere considerato il solo merito.
Pubblicato in Altri diritti

L’Università degli Studi di Foggia emanava il “Bando trasferimento Studenti – Corsi di laurea Area Medica – a.a. 2023/2024” tramite il quale metteva a disposizione 49 posti da coprire mediante procedura di trasferimento.

Con la pubblicazione delle graduatorie di merito si aveva contezza dell’illegittimità dei criteri adoperati dalla Amministrazione nella redazione delle stesse; difatti i candidati erano suddivisi in due graduatorie a seconda della provenienza da Ateneo nazionale o straniero con postergazione di questi ultimi rispetto ai primi.

A tal riguardo, plurimi studenti proponevano ricorso avverso le citate graduatorie innanzi al TAR competente e il Tar accoglieva il nostro ricorso.

Il 21 febbraio 2024, il TAR per la Puglia, sede di Bari, pronunciandosi con Ordinanza n. 101/2024 statuiva che: “Considerato, infatti, che la graduatoria impugnata dalla ricorrente non appare in linea con il principio della valutazione del merito per come interpretato, nella materia dei trasferimenti universitari, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015; considerato che il medesimo provvedimento appare essere, altresì, caratterizzato da una dubbia conformità al principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineato dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del TUE e dall’art. 21 del TFUE”.

Il Collegio dunque, accoglieva le censure avanzate dalla ricorrente statuendo l’illegittimità delle richiamate graduatorie redatte in violazione dei principi espressi nell’Adunanza Plenaria n. 1/2015 e del principio della libera circolazione delle persone e dei lavoratori.

Reclutamento allievi carabinieri. Non idoneità fisica per imperfezione e infermità. Il TAR Lazio annulla con sentenza gli atti impugnati e accoglie il nostro ricorso.
Pubblicato in Altri diritti

L’interessato lamentava inizialmente l’esclusione dal concorso per “il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale” a causa di una pregressa malattia dalla quale era guarito prima che si sottoponesse agli accertamenti psico-fisici previsti dal concorso de quo.

La Commissione medica fondava l’esclusione del candidato sull’art. 582, lettera G. punto 1, del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 in maniera acritica senza neanche chiedere ulteriore documentazione medica al candidato o l’effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità.

Il TAR Lazio dapprima con decreto monocratico, successivamente confermato con ordinanza, consentiva al ricorrente di proseguire l’iter concorsuale e sostenere dunque anche i colloqui finali per la valutazione psicologica che lo stesso superava con successo. Successivamente veniva disposta verificazione sulle condizioni fisiche del ricorrente.

Il TAR Lazio, infine, con sentenza n. 2425/2024 del 08/02/2024 accoglieva tutte le doglianze del ricorrente annullando gli atti impugnati ivi compresa la graduatoria finale di merito.

Nella richiamata sentenza si legge: “Il ricorrente denuncia l’illegittimità del predetto provvedimento, nonché della graduatoria impugnata con motivi aggiunti per illegittimità derivata, in quanto viziati da eccesso di potere ed illogicità nonché travisamento di fatto da parte dell’Amministrazione, che avrebbe fondato le proprie decisioni sull’erroneo presupposto della persistenza della patologia tumorale, la quale, di contro, non risulterebbe all’attualità sussistente. Tali censure sono meritevoli di accoglimento. L’articolo 582, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, indica, tra le imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, le “Neoplasie” (lett. g), nell’ambito delle quali annovera “i tumori maligni” (punto 1). Le medesime previsioni sono riprodotte alla lettera G, punto 1, della direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Secondo il consolidato orientamento della Sezione, che il Collegio ritiene di condividere, le suddette previsioni devono essere interpretate nel senso di qualificare come causa di non idoneità al servizio militare esclusivamente le patologie oncologiche in atto, tale non potendo ritenersi la situazione di c.d. followup alla quale, a seguito della completa eradicazione del tumore deve sottoporsi per un certo tempo la persona precedentemente affetta da tale patologia. La condizione di follow-up non può, infatti, essere identificata con lo stato patologico tumorale, poiché essa consiste soltanto in una serie cadenzata di controlli periodici, per un determinato arco temporale, ai quali devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di patologie oncologiche al solo fine di rilevare tempestivamente eventuali recidive. La remissione completa della malattia, nella quale versano quanti siano soggetti soltanto a controlli periodici nell’ambito del c.d. follow-up, non può quindi essere equiparata a una situazione di malattia quiescente, in assenza di segni atti a dimostrare in alcun modo la persistenza della malattia oncologica. […] Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, la ratio dell’art. 582 reg. ord. mil. e della relativa direttiva tecnica è quella di accertare l’idoneità attuale della persona valutata allo svolgimento del servizio militare. Conseguentemente, il giudizio di non idoneità ivi previsto richiede il riscontro di una imperfezione o infermità in atto e avente carattere irreversibile e non può invece conseguire all’accertamento di una mera situazione di possibile recidiva, durante un limitato arco di tempo, di una patologia allo stato non presente. È stata ritenuta, pertanto, del tutto estranea alla ratio delle medesime previsioni l’espressione di un giudizio di non idoneità sulla base di una mera valutazione prognostica circa le possibilità che un candidato, attualmente perfettamente sano abbia in futuro a riammalarsi”.

Il Collegio condivide dunque l’interpretazione della normativa prospettata dallo Studio Legale sin dall’inizio; la patologia causa di esclusione deve avere i requisiti dell’attualità e quindi deve persistere nel momento in cui si effettua la selezione, a nulla rilevando eventuali patologie pregresse.