Vittoria nel contenzioso avverso la Regione Lazio e Asl Roma 2 " I ritardi dell'amministrazione non possono essere imputati al cittadino"

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza n. 13294/2021 pubblicata in data, 21.12.2021 ha ritenuto illegittimo il comportamento della Regione Lazio ed in particolare della Asl Roma 2 per errata valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali valutabili nei titoli di carriera di una partecipante al concorso difesa dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio Bonetti & Delia.

Nello specifico, la nostra ricorrente partecipando ad un bando di concorso per titoli ed esami, aveva inserito nella domanda il servizio prestato all’estero ed il servizio svolto per Organizzazioni Internazionali per un totale di 36 mesi al fine di renderli oggetto di valutazione titoli, così come previsto dal bando. L’amministrazione tuttavia non li tenne in considerazione in sede di esame,  escludendo che il servizio svolto potesse essere considerato come “titolo”, ma altresì come “curriculum formativo” con conseguente decurtazione del relativo punteggio ed adducendo come giustificazione che “Le domande di ammissione al concorso … devono essere indirizzate e presentate …all'amministrazione competente ... entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.
La ricorrente era di fatto in possesso del requisito poiché attendeva da oltre due anni la conclusione della procedura di validazione iniziata addirittura nel marzo 2017 e portata a termine solo dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande.

Il Collegio del TAR del Lazio accogliendo la tesi dell’Avv. Michele Bonetti ha sancito in maniera chiara e cristallina che “Non si possono imputare al cittadino i ritardi nell’Amministrazione nel concludere i procedimenti per i quali, peraltro, sono previsti termini precisi e stringenti proprio a tutela del privato. Di rilievo è quindi che il possesso sostanziale del titolo già al momento della presentazione della domanda, pur se l’iter burocratico, iniziato oltre un anno prima, non si è concluso a quella data, senza alcuna responsabilità della ricorrente”
Il Collegio giudicante ha inoltre ritenuto si sanzionare il comportamento della ASL interessata “non  ha fatto buon governo della normativa di settore nella valutazione dei titoli”, poiché il servizio prestato all’estero deve essere valutato come “titoli di carriera” con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno, e non come “curriculum formativo e professionale” come valutato dall’amministrazione con il punteggio di 0,5.