destinati, per un periodo stabilito, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 Cod. civ., secondo comma.
Il vincolo non può superare come durata i 90 anni o la vita del beneficiario. Deve risultare da atto pubblico (come avviene peraltro per il fondo patrimoniale e la donazione) e va trascritto ai fini della opponibilità verso i terzi.
L’effetto del vincolo è quello della segregazione dei beni su cui insiste, che vengono sottratti alla disciplina generale di cui all’art. 2740 c.c.. Soltanto creditori qualificati possono infatti aggredire i beni destinati, quando il credito è sorto in relazione allo scopo da perseguire.
I beni conferiti ed i frutti degli stessi devono essere impiegati per il fine stabilito (es. la cura e l’assistenza di un disabile, il mantenimento di un minorenne, il soddisfacimento dei creditori). Il fine va indicato nell’atto dato che riguarda la causa negoziale.
Il disponente, o qualsiasi altro interessato, possono agire per la realizzazione dello scopo.
Il requisito della meritevolezza del fine perseguito giustifica quindi la deroga alla regola generale sulla garanzia patrimoniale. La sua mancanza determina la nullità dell’atto.
Va tuttavia rilevato che non esiste un’univoca interpretazione del concetto di meritevolezza. Una parte minoritaria della dottrina, in un’ottica restrittiva, ritiene che lo stesso debba rinvenirsi in un interesse di pubblica utilità, come avviene per le fondazioni. Diversamente, si è ritenuto dai più, che la meritevolezza vada semplicemente identificata nella liceità dell’atto, vale a dire nella sua non contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, così come viene comunemente interpretato l’art. 1322 c.c. in tema di autonomia contrattuale (cfr. Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14343).
La genericità del dettato legislativo, l’assenza di riferimenti normativi dettagliati, lasciano spazio ad un vasto campo di utilizzo della fattispecie, dato che la stessa può in pratica applicarsi alle situazioni più varie, purché sempre realizzi un interesse meritevole di tutela. Un limite è comunque da rivenire nei beni oggetto del vincolo, circoscritti ai soli immobili e mobili registrati. Diversamente avviene per il fondo patrimoniale che può invece includere anche titoli di credito nominativi ed il trust che può poi comprendere qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica (quindi anche denaro ed altri beni mobili).
L’utilizzo degli atti di disposizione nel concordato preventivo.
Gli atti di disposizione possono essere utilizzati nel concordato preventivo al fine di consentire l’apporto di beni esterni da parte di terzi al fine di garantire il risultato prospettato ai creditori.
Il Tribunale di Rovigo, con decreto del 7 ottobre 2014 si è di recente espresso a favore di una proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio, comportante un vincolo di destinazione sul compendio immobiliare di un terzo, a vantaggio dei creditori concordatari, con mandato al liquidatore giudiziale, nominato dal tribunale, di provvedere alla vendita ed al soddisfacimento degli stessi creditori.
Nel caso concreto il vincolo di destinazione, ai sensi dell’art. 2645 ter, persegue interessi meritevoli di tutela, dato che si inserisce in una procedura di concordato, ricevendo da questa la propria causa concreta, a condizione che contenga un vincolo irrevocabile a vendere gli immobili. In tal modo si realizza l’incontrovertibilità della messa a disposizione dei beni, solamente condizionata all’omologa del tribunale.
Nello stesso senso si era pronunciato il Tribunale di Ravenna con decreto del 22 maggio 2014 (in www.ilcaso.it), che ha reputato ammissibile una proposta di concordato preventivo garantita contemporaneamente sia da un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., che da un trust di scopo, acconsentendo in tal modo il pagamento parziale dei creditori chirografari, in un primo momento esclusi, per incapienza del patrimonio del debitore.
Nel caso di specie, una società aveva presentato istanza di ammissione al concordato che era stata accettata dal tribunale. Successivamente, i nominati commissari giudiziali avevano rilevato l’insufficienza del patrimonio della società non solo per il pagamento dei creditori chirografari, ma anche di quelli privilegiati. Così la domanda originaria è stata poi integrata e potenziata attraverso l’apporto di beni di terzi tramite la costituzione di un vincolo di destinazione su beni immobili e l’istituzione di un trust comprendente partecipazioni societarie.
Nelle summenzionate pronunce l’utilizzo del vincolo di destinazione (lo stesso può dirsi per il trust) è considerato idoneo al fine di immettere beni di terzi nella procedura di concordato (in senso favorevole si è espressa anche la dottrina prevalente; vedi però contra Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014, in Il fallimento 2014, 907). L’apporto di nuovi beni amplia l’attivo patrimoniale, permettendo un miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali.
La tutela dell’attività di impresa, compresa la salvaguardia dei posti d lavoro così come del credito, realizza interessi meritevoli di tutela ex art. 2645 ter.
Il Tribunale di Verona, con decreto del 13 marzo 2012 ha ritenuto invece inopponibile ai creditori il vincolo di destinazione posto in essere sui propri beni dall’imprenditore in stato di crisi (vincolo “auto-imposto”), in previsione della presentazione della domanda di concordato preventivo. Lo scopo dichiarato del vincolo era quello di evitare un’aggressione disordinata del patrimonio dell’impresa comportante una dispersione di valore a danno dei creditori. Ma il Tribunale ha ritenuto che ammettere l’opponibilità avrebbe significato attribuire al debitore la scelta del concreto soddisfacimento dei propri creditori, in palese contrasto col principio della par conditio creditorum.
In senso favorevole al vincolo di destinazione effettuato dallo stesso debitore si è invece espresso il Tribunale di Lecco con decreto del 26 aprile 2012, affermando che deve considerarsi degno di riconoscimento il fine di assicurare il soddisfacimento proporzionale dei creditori non assistiti da prelazione, così da considerare inopponibili le ipoteche iscritte dopo la trascrizione del vincolo.
Vi è infine da osservare che se è pur vero che l’atto di disposizione vincola il bene al buon esito della procedura concordataria, occorre anche rilevare che lo stesso rimane esposto al rischio dell’esercizio di azioni revocatorie da parte dei creditori del disponente. Per cui, quando questo rischio si presenta elevato, il tribunale, chiamato ad esercitare il controllo di legittimità nel giudizio di fattibilità della proposta di concordato, dovrà dichiarare inammissibile la proposta stessa in tutti quei casi in cui la realizzazione del piano si dimostri aleatoria.
.jpg)