Concorsi Polizia di Stato: il TAR Lazio sospende l’esclusione per tatuaggi in fase di rimozione.
«Questa ordinanza – commenta l’Avvocato Bonetti – riveste particolare rilevanza, non solo poiché il TAR, per la prima volta, si è conformato all’orientamento del Consiglio di Stato, riconoscendo valore alla procedura di rimozione dei tatuaggi e chiarendo che la mera presenza di residui di pigmento non è di per sé idonea a giustificare l’esclusione di un candidato; ma anche perché, sempre per la prima volta, il TAR ha evidenziato, seppur indirettamente, l’importanza della procedura di rimozione laser con riferimento ai tatuaggi visibili esclusivamente con la divisa estiva, costituita da maglietta a maniche corte».
Il TAR Lazio ha pronunciato un’ordinanza di estremo rilievo con la quale è stato sospeso l'efficacia del verbale di inidoneità che aveva escluso una giovane candidata a causa della presenza di tatuaggi in zone visibili, nonostante gli stessi fossero quasi del tutto rimossi.
La candidata, dopo aver superato le precedenti prove del concorso, era stata dichiarata inidonea all’esito degli accertamenti psico-fisici, a causa della presenza di tatuaggi. Tuttavia, la Commissione aveva ignorato la documentazione medica prodotta dalla candidata che attestava un trattamento di rimozione laser dei tatuaggi iniziato da oltre un anno e prossimo alla conclusione.
Nel ricorso, i legali Bonetti e Delia avevano evidenziato come l'Amministrazione fosse incorsa in un palese difetto di istruttoria e di motivazione.
Il TAR ha accolto la linea difensiva presentata nel ricorso dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, rilevando che il ricorso risultava assistito da un solido “fumus boni iuris” (fondatezza del diritto). E disponendo l’obbligo per l’Amministrazione di procedere a un riesame medico che tenga conto dell’effettivo stato di rimozione dei tatuaggi al momento della nuova visita.
Questo risultato conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato volto a sanzionare le esclusioni basate su valutazioni puramente formali. Il principio ribadito è chiaro: l'Amministrazione non può ignorare l'impegno e la buona volontà dei candidati che si sottopongono a lunghi e costosi trattamenti per conformarsi ai requisiti richiesti.
Alla luce di tale pronuncia del Tar continueremo a monitorare con attenzione l'evoluzione dei concorsi nelle Forze Armate e di Polizia, garantendo che il merito e la determinazione dei giovani aspiranti non vengano vanificati da provvedimenti privi di una solida base istruttoria.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022
Con provvedimento pubblicato il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022.
La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022.
Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31 dicembre 2024, oltre interessi o rivalutazione monetaria e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
La decisione assume rilievo nel quadro della disciplina della dirigenza sanitaria delle amministrazioni centrali, riaffermando il principio di omogeneità di trattamento economico tra i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e quelli dell’AIFA, già riconosciuto dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.
La motivazione della sentenza, il cui deposito è stato fissato entro 60 giorni dalla lettura del dispositivo, potrà offrire ulteriori elementi interpretativi sul rapporto tra disciplina legislativa e contrattazione collettiva nel pubblico impiego, nonché sui limiti delle differenziazioni retributive tra amministrazioni appartenenti al medesimo sistema professionale.
.jpg)