Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022

Con  provvedimento pubblicato  il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022.

La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022.

Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31 dicembre 2024, oltre interessi o rivalutazione monetaria e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La decisione assume rilievo nel quadro della disciplina della dirigenza sanitaria delle amministrazioni centrali, riaffermando il principio di omogeneità di trattamento economico tra i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e quelli dell’AIFA, già riconosciuto dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.

La motivazione della sentenza, il cui deposito è stato fissato entro 60 giorni dalla lettura del dispositivo, potrà offrire ulteriori elementi interpretativi sul rapporto tra disciplina legislativa e contrattazione collettiva nel pubblico impiego, nonché sui limiti delle differenziazioni retributive tra amministrazioni appartenenti al medesimo sistema professionale.