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Indennità di esclusività ai dirigenti AIFA: il Tribunale di Roma riconosce gli arretrati 2022–2024
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto dei dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche con riferimento al periodo 2022–2024, dunque anteriormente all’intervento legislativo espresso intervenuto con la legge di bilancio 2025.
Il giudice ha accolto il ricorso proposto da alcuni dirigenti dell’Agenzia e patrocinato dall’avvocato Michele Bonetti, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS.
La controversia trae origine da una lacuna del quadro normativo: l’articolato di cui al D.L. n. 4/2022 aveva previsto il riconoscimento dell’indennità di esclusività in favore dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, escludendone espressamente l’applicazione ai dirigenti AIFA. Solo con la legge di bilancio 2025 il legislatore ha esteso in via esplicita tale emolumento anche a questi ultimi.
Il Tribunale ha ritenuto tale esclusione priva di adeguata giustificazione, in quanto i dirigenti sanitari AIFA risultano equiparati, sul piano ordinamentale ed economico, ai dirigenti del Ministero della Salute in forza della contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità/adeguatezza della retribuzione di cui agli artt. 3 e 36 Cost.
Inoltre, il giudice ha valorizzato il principio secondo cui il trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato è rimesso alla contrattazione collettiva, rilevando come la disciplina contrattuale vigente non contemplasse alcuna differenziazione idonea a giustificare il diverso trattamento.
Sulla base di tali premesse, è stato affermato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche per il periodo anteriore al 2025.
La pronuncia assume rilievo sistematico, in quanto ribadisce l’intangibilità del principio di parità di trattamento tra dirigenti sanitari in assenza di una ragionevole e proporzionata giustificazione, non derogabile neppure ad opera del legislatore.
La decisione è suscettibile di incidere significativamente sul contenzioso in materia e sugli assetti della dirigenza sanitaria pubblica.
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