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Accesso alla Laurea Magistrale in Psicologia: il TAR Abruzzo consolida l’iscrizione degli studenti
Pubblicato in La voce del diritto
L’accesso ai corsi universitari a numero programmato torna al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto e consolidato l’iscrizione di alcuni studenti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia.
La vicenda trae origine dal bando emanato dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM-51) per l’anno accademico 2024/2025. A seguito della riapertura dei termini per la copertura dei posti residui, diversi candidati – pur in possesso dei requisiti e con punteggi utili – venivano esclusi dalla graduatoria finale.
Gli studenti, assistiti dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, contestando, tra l’altro, la legittimità delle modalità di selezione adottate dall’Ateneo, fondate sulla valutazione del curriculum anziché sul previo superamento di una prova selettiva, in presunta violazione della normativa vigente.
In sede cautelare il TAR accoglieva le istanze dei ricorrenti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate e disponendo l’ammissione con riserva degli stessi al corso di laurea. Il giudice adito specificava infatti che “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”, da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, e tali prove non  sono surrogabili, come invece avvenuto nella presente vicenda, attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata  sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto, come già stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Torino, Sez. III, ordinanza n. 7/2025)”.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare, i ricorrenti si immatricolavano e iniziavano regolarmente il percorso accademico, sostenendo con profitto gli esami previsti.
Con la sentenza definitiva pubblicata lo scorso 8 aprile, il TAR Abruzzo ha rilevato come la posizione degli studenti si sia ormai consolidata. Il Collegio ha infatti riconosciuto che l’avvenuta iscrizione, unitamente al superamento degli esami universitari, ha determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il percorso accademico utilmente intrapreso dallo studente non può essere rimesso in discussione, anche in ragione del principio di conservazione degli atti e della tutela dell’affidamento.
Il risultato ottenuto conferma ancora una volta l’efficacia dell’azione legale promossa dallo Studio, da sempre impegnato nella tutela del diritto allo studio e nell’accesso equo ai percorsi universitari.
Mi ritengo particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto, che rappresenta un’ulteriore conferma della tutela effettiva del diritto allo studio e della necessità che le procedure di accesso ai corsi a numero programmato rispettino rigorosamente i principi di legge, garantendo equità, trasparenza e meritocrazia.
Indennità di esclusività ai dirigenti AIFA: il Tribunale di Roma riconosce gli arretrati 2022–2024
Pubblicato in Altri diritti

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto dei dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche con riferimento al periodo 2022–2024, dunque anteriormente all’intervento legislativo espresso intervenuto con la legge di bilancio 2025.

Il giudice ha accolto il ricorso proposto da alcuni dirigenti dell’Agenzia e patrocinato dall’avvocato Michele Bonetti, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS.

La controversia trae origine da una lacuna del quadro normativo: l’articolato di cui al D.L. n. 4/2022 aveva previsto il riconoscimento dell’indennità di esclusività in favore dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, escludendone espressamente l’applicazione ai dirigenti AIFA. Solo con la legge di bilancio 2025 il legislatore ha esteso in via esplicita tale emolumento anche a questi ultimi.

Il Tribunale ha ritenuto tale esclusione priva di adeguata giustificazione, in quanto i dirigenti sanitari AIFA risultano equiparati, sul piano ordinamentale ed economico, ai dirigenti del Ministero della Salute in forza della contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità/adeguatezza della retribuzione di cui agli artt. 3 e 36 Cost.

Inoltre, il giudice ha valorizzato il principio secondo cui il trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato è rimesso alla contrattazione collettiva, rilevando come la disciplina contrattuale vigente non contemplasse alcuna differenziazione idonea a giustificare il diverso trattamento.

Sulla base di tali premesse, è stato affermato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche per il periodo anteriore al 2025.

La pronuncia assume rilievo sistematico, in quanto ribadisce l’intangibilità del principio di parità di trattamento tra dirigenti sanitari in assenza di una ragionevole e proporzionata giustificazione, non derogabile neppure ad opera del legislatore.

La decisione è suscettibile di incidere significativamente sul contenzioso in materia e sugli assetti della dirigenza sanitaria pubblica.