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Scuola: per il TAR Lazio la bocciatura per assenza all'esame di riparazione è illegittima se c'è buona fede dell'alunno ed errore indotto dal registro elettronico
Pubblicato in La voce del diritto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico).

Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente.

L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata.

Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR.

L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima, in quanto meramente stereotipata ed apparente. Infatti, essa non conteneva alcuna valutazione didattica sull’effettivo livello di preparazione dello studente; di conseguenza, il relativo giudizio negativo non era fondato sull'accertamento di una insufficienza. A tal riguardo, emerge anche un evidente difetto nell’istruttoria compiuta dall’istituto scolastico: l'Amministrazione ha puramente etichettato l'assenza dello studente come «ingiustificata», senza svolgere alcun concreto accertamento in ordine alla fondatezza di siffatta qualificazione. Ferma l’obbligatorietà per l’Amministrazione, a tutela del cittadino, di effettuare un esame approfondito della vicenda di fatto prima di adottare un provvedimento ad effetti irreversibili sul destinatario, ciò che ha colpito l’intera famiglia è stata la totale indisponibilità della scuola a mutare, a fronte dell’evidente malinteso, la propria determinazione. Circostanza questa molto grave con riferimento all’istituzione scolastica, per la quale vige il dovere di educare e formare i futuri cittadini adulti.    

Tanto rilevato, si è avuto cura di censurare l'agire dell'Amministrazione scolastica sotto diversi profili: violazione dell'obbligo di motivazione didattica, difetto assoluto di istruttoria, violazione dei canoni di trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione.

I Giudici amministrativi, condividendo le tesi difensive, hanno ritenuto illegittimo il rigido automatismo formale applicato dall'istituto scolastico. Secondo l'ordinanza del TAR competente, la scuola avrebbe dovuto adottare un comportamento proattivo – in linea i principi costituzionali di buona fede e correttezza, aventi fondamento nell'art. 97 della Costituzione – contattando tempestivamente la famiglia per verificare l'anomalia dell'assenza, prima di procedere ad una misura così drastica e pregiudizievole. E’ infatti essenziale rimarcare che il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere connotato dalla buona fede e trasparenza; e, si ribadisce, ciò deve inerire soprattutto al contesto scolastico. La scuola è il luogo dell’educazione dell’alunno, il quale vanta un interesse qualificato e diretto a che l’insegnamento sia funzionalizzato verso una prospettiva educativa, e non puramente sanzionatoria.   

Escludendosi “ipotesi di comportamenti opportunistici del ricorrente”, che anzi, si è volontariamente “presentato il giorno 14 luglio per sostenere la prova”, il TAR ha ordinato alla scuola di “fissare una nuova data per l’esame di recupero per cui è causa”,che veniva superata con successo dallo studente, con la conseguente ammissione alla classe successiva.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto un ricorso cautelare, sospendendo il provvedimento di non ammissione alla classe quinta di uno studente minorenne della scuola secondaria superiore. Il giudizio del giovane era stato sospeso a giugno per un’unica insufficienza, fra l‘altro non grave ed arrotondata per difetto, in lingua inglese (materia neanche facente parte dell’indirizzo scolastico).

Il giorno fissato per la prova di recupero della materia lo studente veniva a conoscenza del fatto che la stessa si era tenuta il giorno precedente e che quindi risultava assente.

L’assenza alla prova di recupero era stata determinata da un disguido nella comunicazione della data tramite il c.d. registro elettronico. La famiglia dell'alunno, accedendo all'area riservata del registro elettronico, aveva visualizzato e fatto affidamento su una circolare (relativa all'anno precedente ma rimasta nella memoria del sistema) che indicava una determinata data per lo svolgimento della prova di recupero. Nonostante questo malinteso, e in concomitanza con uno stato di alterazione psicofisica del minore per quanto accaduto, il Consiglio di classe ne aveva seccamente decretato l’automatica non ammissione per assenza ingiustificata.

Avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva la famiglia avanzava ricorso al TAR.

L’assertiva motivazione di siffatto provvedimento è illegittima, in quanto meramente stereotipata ed apparente. Infatti, essa non conteneva alcuna valutazione didattica sull’effettivo livello di preparazione dello studente; di conseguenza, il relativo giudizio negativo non era fondato sull'accertamento di una insufficienza. A tal riguardo, emerge anche un evidente difetto nell’istruttoria compiuta dall’istituto scolastico: l'Amministrazione ha puramente etichettato l'assenza dello studente come «ingiustificata», senza svolgere alcun concreto accertamento in ordine alla fondatezza di siffatta qualificazione. Ferma l’obbligatorietà per l’Amministrazione, a tutela del cittadino, di effettuare un esame approfondito della vicenda di fatto prima di adottare un provvedimento ad effetti irreversibili sul destinatario, ciò che ha colpito l’intera famiglia è stata la totale indisponibilità della scuola a mutare, a fronte dell’evidente malinteso, la propria determinazione. Circostanza questa molto grave con riferimento all’istituzione scolastica, per la quale vige il dovere di educare e formare i futuri cittadini adulti.    

Tanto rilevato, si è avuto cura di censurare l'agire dell'Amministrazione scolastica sotto diversi profili: violazione dell'obbligo di motivazione didattica, difetto assoluto di istruttoria, violazione dei canoni di trasparenza, buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione.

I Giudici amministrativi, condividendo le tesi difensive, hanno ritenuto illegittimo il rigido automatismo formale applicato dall'istituto scolastico. Secondo l'ordinanza del TAR competente, la scuola avrebbe dovuto adottare un comportamento proattivo – in linea i principi costituzionali di buona fede e correttezza, aventi fondamento nell'art. 97 della Costituzione – contattando tempestivamente la famiglia per verificare l'anomalia dell'assenza, prima di procedere ad una misura così drastica e pregiudizievole. E’ infatti essenziale rimarcare che il rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione deve essere connotato dalla buona fede e trasparenza; e, si ribadisce, ciò deve inerire soprattutto al contesto scolastico. La scuola è il luogo dell’educazione dell’alunno, il quale vanta un interesse qualificato e diretto a che l’insegnamento sia funzionalizzato verso una prospettiva educativa, e non puramente sanzionatoria.   

Escludendosi “ipotesi di comportamenti opportunistici del ricorrente”, che anzi, si è volontariamente “presentato il giorno 14 luglio per sostenere la prova”, il TAR ha ordinato alla scuola di “fissare una nuova data per l’esame di recupero per cui è causa”,che veniva superata con successo dallo studente, con la conseguente ammissione alla classe successiva.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 settembre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Bonetti, accertando il carattere discriminatorio della condotta di Roma Capitale nei confronti di un minore con disabilità, al quale era stata garantita un’assistenza alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) significativamente inferiore rispetto al fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa. La decisione definisce nel merito una vicenda già oggetto di ordinanza cautelare, per cui in relazione all’anno scolastico 2025/2026, il GLO aveva individuato nel PEI la necessità di garantire al minore un certo numero di ore settimanali di assistenza CAA. Roma Capitale aveva invece inizialmente assegnato un budget corrispondente a circa un quarto del monte ore necessario. Il servizio veniva poi attivato dopo mesi dall’inizio delle attività didattica e comunque per un monte ore del tutto insufficiente. Particolare rilievo assume la valutazione svolta dal giudice sulla funzione della CAA nel caso concreto. Il PEI evidenziava, infatti, come proprio la comunicazione costituisse una delle principali aree di criticità del minore. Il Tribunale ha quindi chiarito che, pur essendo distinto dall’attività didattica in senso stretto, il servizio CAA è “strettamente funzionale ad assicurare al minore la piena partecipazione all’attività didattica”. Né la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’operatore OEPAC può sostituire l’intervento del personale specificamente dedicato alla CAA. Quanto ai limiti finanziari richiamati dall’Amministrazione, il Tribunale ha precisato che le risorse disponibili possono assumere rilievo nella concreta organizzazione del servizio, ma non possono tradursi in una automatica compressione dell’assistenza necessaria. Nel caso esaminato, al netto di produzione di prove dell’impossibilità a ricorrere ad ulteriori risorse da parte dell’Amministrazione resistente, il mero richiamo al budget disponibile non è stato quindi ritenuto sufficiente a giustificare la significativa riduzione dell’assistenza. Il Tribunale ha pertanto accertato la discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67/2006. Sebbene la condotta fosse già stata rimossa in esecuzione dell’ordinanza cautelare, il giudice ha riconosciuto che, per diversi mesi, il minore era stato privato totalmente o parzialmente dell’assistenza CAA necessaria, con conseguente compromissione della sua piena integrazione scolastica, da cui il riconoscimento del danno non patrimoniale. La pronuncia assume particolare rilievo poiché conferma l’effettività della tutela antidiscriminatoria prevista dalla legge n. 67/2006: nel caso concreto, il rito ha consentito dapprima di ottenere in sede cautelare il ripristino dell’assistenza necessaria e, successivamente, di conseguire l’accertamento della discriminazione e il risarcimento del pregiudizio già prodotto. La decisione chiarisce, al contempo, che una significativa riduzione dell’assistenza CAA rispetto al fabbisogno individualmente accertato può assumere carattere discriminatorio quando comprometta concretamente la piena partecipazione scolastica dell’alunno con disabilità e non sia sorretta da un’adeguata istruttoria e da specifiche ragioni idonee a giustificarla.