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DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.

La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.

Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.

La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.

La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.

È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.

Ultima modifica il 08 Gennaio 2020