La prededuzione nel preconcordato prima e dopo la riforma della l. n. 9 del 2014, vecchie e nuove critiche
Il legislatore tenta l’ennesimo ritocco alla già caleidoscopica normativa in tema di concordato preventivo; con un emendamento proposto in sede di conversione in legge del recente “decreto Destinazione Italia”([1]); si tratta dell’art. 11, comma 3 quarter della l. n. 9 del 2014, che subordina il vantaggio della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione ([2]) della procedura di concordato con riserva alla duplice condizione (non solo) dell’apertura della procedura (ma anche) dell’assenza di una soluzione di continuità nel passaggio da concordato “con riserva” a “concordato pieno”. Inutile dire che c’è già chi urla alla “schizofrenia legislativa” additando l’ultima riforma come un “procedere a tentoni del nostro legislatore senza una vera progettualità coerente e ponderata”([3]).
.jpg)