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Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri. Il TAR del Lazio riammette il candidato vincitore.
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L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del ricorrente (che aveva superato tutte le fasi concorsuali) dal concorso per non aver rispettato “la tempistica stabilita dal Centro di Reclutamento” per l’inoltro della documentazione medica integrativa. Nonostante il candidato si fosse attivato in tempo utile per l’inoltro della documentazione medica richiesta dal Centro di Reclutamento, questa veniva consegnata il giorno successivo a quello indicato sulla lettera di richiesta. L’Amministrazione procedeva con l’esclusione del candidato senza alcuna preventiva comunicazione limitandosi a rilevare l’arrivo fuori termine e ciò nonostante il giorno in cui si riuniva la Commissione per la verifica della detta documentazione questa fosse in suo possesso. Il TAR accoglieva il ricorso rilevando in primis che al ricorrente non veniva contestata la mancanza dei requisiti medici e che non possono pesare sullo stesso difficoltà dell’Amministrazione. Il candidato difatti, una volta ricevuta la richiesta del Centro di Reclutamento si attivava immediatamente per ottenere il certificato ed inoltrava ben due raccomandate (consegnate con ritardo) ed una pec non pervenuta per motivi tecnici dell’Amministrazione. Nella sentenza del TAR si legge testualmente: “È, pertanto, illegittimo ed illogico che il ricorrente debba subire le conseguenze negative di un’attività rimessa al gestore del servizio postale: un principio ribadito dalla Corte Costituzionale,…
Seminario 10 novembre 2021: Concorsi pubblici e tutela cautelare
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In fase di acquisizione 2 crediti al CNF. Oggi, 10 novembre, in modalità on line ed in presenza, sarò relatore accanto ad importanti esponenti della magistratura di primo e di secondo grado, nonché di docenti universitari per parlare di concorsi pubblici, tutela giurisdizionale, tutele monocratica e collegiale. Per iscrivervi cliccate qui http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-roma-10-11-21/ poi riceverete il link per partecipare, mentre per venire dal vivo basta una e mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Lo studio legale Bonetti vince dinanzi al Collegio dell’ABI (Arbitrato Bancario Finanziario). In caso di sistema di sicurezza della carta di credito difforme dalle indicazioni dell’European Banking Autority (EBA) il correntista deve essere rimborsato
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Lo studio legale Bonetti ha rappresentato e difeso un correntista di un noto istituto bancario italiano dopo che si era visto sottrarre ingenti somme di denaro sul proprio conto corrente mediante utilizzo fraudolento da parte di terzi della propria carta di credito. Nello specifico, venivano poste in essere operazioni “on-line” di cui il correntista veniva a conoscenza mediante sms ricevuti sul cellulare e per cui si attivava prontamente per interrompere l’attività dolosa posta in essere da terzi. Alla richiesta di rimborso proposta dal correntista direttamente all’intermediario finanziario, quest’ultimo, riteneva che “le operazioni risultavano debitamente registrate e autenticate mediante piattaforma 3D Secure. Queste richieste – oltre ai dati statici delle carte (PAN, scadenza e CVV) – l’inserimento del codice OTP di 6 cifre inviato al cellulare del cliente. Pertanto la ricorrente deve necessariamente aver comunicato il codice OTP trasmessole, presumibilmente in seguito a una frode di tipo phishing”. In netto dissenso con quanto sostenuto dall’Istituto Bancario e in accoglimento totale delle doglianze proposte dallo studio legale Bonetti, il collegio dell’Arbitrato Bancario Finanziario di Roma, ha rilevato la responsabilità esclusiva dell’Istituto bancario nella descritta vicenda. Il Collegio, interpellato mediante ricorso proposto dallo studio legale Bonetti, ha osservato che, nel caso di specie,…
T.A.R. Lazio: il fascicolo processuale “sfugge alla disciplina” dell’accesso agli atti
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Il T.A.R. Lazio con l’ordinanza n. 3553 del 24 marzo 2021 ha ritenuto di non concedere l’accesso al fascicolo processuale ad un controinteressato sostanziale alle domande spiegate in giudizio. Come noto, alla luce della disciplina del processo amministrativo telematico (introdotta in attuazione dell'art. 38 D.L. n. 90/2014, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 114, a seguito del quale è stato emanato il D.P.C.M. n. 40/2016 avente ad oggetto il “Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico” oggi sostituito con D.P.C.S. n. 134/2020) tutti i fascicoli, sia precedenti che successivi alla riforma, sono stati digitalizzati e dunque il fascicolo processuale riferibile al singolo procedimento, contenente tutte le informazioni e dati ad esso riferibile, è oramai tenuto sotto forma di fascicolo informatico. Diversamente dall’accesso ai provvedimenti del giudice, assicurato tramite pubblicazione sul sito web della giustizia amministrativa a qualunque cittadino, l’accesso al fascicolo informatico è riservato alle sole parti costituite. Solo qualora vi fossero soggetti terzi interessati a visionare il fascicolo di parte al fine di intervenire nel procedimento, il G.A. dovrà, previa specifica e motivata istanza, valutare se consentire l’accesso al fascicolo. Difatti, a norma dell’art. 17, comma 3, del D.P.C.S. n. 134/2020 All. 1 e…
LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA L’INESISTENZA DI POTERI LOCALI IN TEMA COVID
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La Corte Costituzionale, con una sentenza di ampio respiro, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della Legge regionale della Valle d’Aosta, ha affrontato, in maniera sistematica, il regime dei poteri (Statali, regionali e locali) in momenti pandemici. Lo Stato, difatti, aveva impugnato in via diretta innanzi alla Corte Costituzionale la Legge regionale sostenendo, in sintesi, che “non spetterebbe al legislatore regionale introdurre un meccanismo di contrasto all’epidemia che diverge da quello progettato dalla legge dello Stato, quale che sia in concreto il grado di siffatta divergenza”. Secondo la Corte, “a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla (…). Né si tratta soltanto di questo. Un’azione o un coordinamento…
L'autorefezione ai tempi del COVID. L'importante pronuncia del Consiglio di Stato.
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 dicembre 2020 n. 7640 Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro commento a sentenza “La richiesta di consumare individualmente il proprio pasto in linea di principio deve dunque ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell'art. 26, quinto comma, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente”.   ANALISI DEL CASO La vicenda definita con la sentenza in commento trae origine dal ricorso incardinato dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Brescia, da parte dei genitori degli alunni di una scuola primaria che, nell’ambito dell’organizzazione scolastica che prevede quattro rientri obbligatori settimanali, negava agli alunni che avevano rifiutato il servizio di ristorazione collettiva di consumare gli alimenti di preparazione domestica nei locali adibiti a refettorio. Parte ricorrente, stante la possibilità di scegliere, in luogo della mensa scolastica, un pasto domestico da consumare nei locali scolastici nell’orario destinato alla refezione, lamentava una grave discriminazione nei confronti degli alunni che avevano scelto tale opzione…
Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte del DS: la sentenza del Consiglio di Stato
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Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533 Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro Nota a sentenza “Il consiglio di classe […] nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”. “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell’assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito”. ANALISI DEL CASO I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, agivano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, al fine di veder annullato il verbale del consiglio di classe con cui il proprio figlio non veniva ammesso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Parte ricorrente adduceva quale motivazione che l’assenza della docente di matematica e scienze, in quanto sostituita dal Dirigente Scolastico e non da un altro insegnante…
Prime sentenze definitive di accoglimento del TAR per gli aspiranti agenti della Polizia di Stato.
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Nella giornata di venerdì 13 novembre, il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sulla vicenda inerente al concorso per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti, all’esito di una delle prime udienze pubbliche calendarizzate in seguito all’emanazione dell’emendamento che ha sanato la posizione dei ricorrenti. Si tratta, dunque, di una delle prime sentenze di merito che concerne i ricorrenti che in questi giorni stanno svolgendole rimanenti prove concorsuali in applicazione dell’art. 260 bis del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, provvedimento adottato dal Governo a seguito delle plurime pronunce del Giudice Amministrativo. Ebbene, mediante tale pronuncia, il TAR del Lazio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, atteso che “l’Amministrazione resistente, mediante la richiamata convocazione, ha eliminato gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, consistenti nella esclusione dalle suddette prove di idoneità, rendendo priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio, dal momento che parte ricorrente non potrebbe trarre ulteriori vantaggi dall’eventuale accoglimento del ricorso”. Difatti, precisa il TAR del Lazio, “la norma di sanatoria, introdotta in sede di conversione del decreto legge al fine di definire i contenziosi insorti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, consente…
IL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ONERI DECADENZIALI DELLE GRADUATORIE DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
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È stato pubblicato oggi un nuovo ed importantissimo provvedimento, a firma dell’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, con il quale si introduce un’importante apertura in tema di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria. Trattasi di un’ordinanza cautelare in cui il Supremo Collegio prende posizione in maniera netta ed innovativa sulla nota questione della decadenza dalle graduatorie per non aver effettuato la conferma di interesse disciplinata dall’art. 10 del D.M. n. 337/2018. La rilevanza del pronunciamento riguarda il fatto che trattasi di una nuova giurisprudenza del Supremo Consiglio di Stato, resa in grado di appello, che può aprire la strada ai ricorrenti che incolpevolmente risultano decaduti. Con il provvedimento viene accolto il ricorso collettivo patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, consentendo l’immatricolazione con riserva ai ricorrenti con punteggio elevato conseguito ai test. Il tema è sempre quello della mancata assegnazione dei posti disponibili e non banditi, già accolto con ordinanze e sentenze del G.A. Nel caso di specie, viene affermato che “la Sezione tuttavia non ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all’onere di conferma dell’interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare…