Processo amministrativo: il ricorrente escluso e riammesso con riserva in graduatoria non ha l’onere di impugnarla

Una querelle processuale tra il T.A.R. Lazio e la nostra tesi che va avanti da qualche tempo. Talvolta si sopisce, talvolta riemerge nel tentativo, francamente poco aderente ai principi di giustizia sostanziale e del giusto processo, di definire contenziosi peculiari e complessi in rito anzichè nel merito.

Secondo il T.A.R. Lazio il ricorrente che subisce l’esclusione da un concorso ad una prova intermedia ha, correttamente, l’onere di impugnare tale esclusione. Fin qui, nulla questio. Appare pacifico tale onere così come, ove frattanto sopraggiunga la graduatoria finale, è ragionevole pretendere l’impugnazione di tale atto quale provvedimento ulteriormente finale e da impugnare.

Secondo il T.A.R., tuttavia, l’onere di impugnare la graduatoria persiste persino se il ricorrente, grazie all’azione giudiziale, aveva ottenuto la riammissione al concorso e la graduatoria da atto della sua presenza seppur con riserva all’esito dell’azione giudiziale non ancora definita.

Il T.A.R., in particolare, aveva sottolineato che la possibilità di impugnare gli atti preparatori non può tradursi in un esonero dall’onere di impugnare anche l’atto finale del procedimento, “in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto finale si consolida e non è più impugnabile» (citando precedenti anche del Consiglio di Stato non propriamente aderenti al caso che ci occupa – Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4814; in termini analoghi, TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 17219/2023).

In appello gli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia in fase cautelare, sono riusciti a ribaltare la sentenza del T.A.R.. Il Consiglio di Stato, valorizzando la tesi portata in appello e da sempre sostenuta dal nostro studio (anche al fine di evitare oneri di spesa importanti ai nostri assistiti) ha chiarito che “la dichiarazione in rito resa a definizione del giudizio di primo grado postula un interesse ad impugnare la graduatoria concorsuale in cui il ricorrente è inserito con riserva (per effetto della sospensiva ottenuta in primo grado contro la mancata ammissione alla prova orale) che ad una cognizione sommaria propria della presente fase non appare tuttavia ravvisabile, nella misura in cui le censure dedotte si concentrano sulla prova scritta ritualmente impugnata