La vicenda trae origine dall’esclusione di una docente dalla prima prova preselettiva per l’accesso ai Tirocini Formativi Attivi. La ricorrente dopo aver impugnato gli atti concernenti la sua esclusione veniva ammessa con riserva agli scritti ottenendo a seguito del superamento di tutte le prove prescritte l’immatricolazione al tirocinio conseguendo poi l’abilitazione finale.
Per il Collegio presieduto daMassimo Luciano Calveri con estensore Pierina Biancofiore è immanente nel nostro ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell’affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, detto anche “principio dell’assorbimento” e desumibile dall’articolo 4, co. 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito nella legge n. 168/2005, secondo il quale "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
La sezione III° bis riprende le argomentazioni dell’articolata sentenza del 3 dicembre 2012, n. 10042 in cui è stato precisato che: “la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell’art. 4, comma 2 bis del d.l. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l’accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all’interessato di ottenerlo, rimuovendo l’ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l’effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del Giudice. (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108)”.
Il principio innovativo è dunque racchiuso nell’asserzione del Tar secondo cui il titolo abilitativo conseguito dal ricorrente ammesso con riserva è il risultato sia del superamento delle prove scritte e orali per l’ammissione al corso di studi sia del superamento di tutto il corso formativo con la conseguenza che lo stesso titolo abilitativo scaturisce da un accertamento in via amministrativa dell’idoneità dell’interessato alla cui verifica “il Giudice contribuisce esclusivamente a rimuovere un ostacolo di natura procedurale”.
Dopo aver brevemente trattato l’ipotesi delle selezioniin materia di pubblico concorso e le sue peculiarità, i Giudici del Tar Lazio rilevano come il ricorso della docente non abbia contestato un’esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti e come pertanto si possa applicare anche al caso di specie il c.d. principio dell’assorbimento.
Rilevano poi i Giudici che una pronuncia come quella in commento costituisce pur sempre una pronuncia di merito, la quale non può che produrre i suoi “rivenienti effetti sostanziali” sulla riserva apposta all’abilitazione o al titolo, consentendo quindi al soggetto interessato il loro pieno riconoscimento.
La materia del contendere viene dunque meno quando - come nel caso di specie - si superano le prove successive.
Sul punto – ribadisce il Tar – è infatti la legge medesima a prevedere per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali “anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela” il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono. (In tal senso anche TAR Emilia Romagna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 371, TAR Lazio, sezione III bis, 24 giugno 2009, n. 6113, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 settembre 2008, n. 4358).