Pubblicato in Istruzione

DM 496/16: irragionevole l'esclusione dal piano di assunzione dei docenti già di ruolo. Consiglio di Stato, Ord. n. 3001/2017

by Dott. Giovanni Valenti on30 Agosto 2017

Com'è noto, sebbene il Testo Unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994, art. 400, comma 1) abbia previsto la cadenza triennale dei concorsi per l'assunzione nel settore scuola, quello del 2012 è stato il primo concorso dopo 13 anni di silenzio.

In quell'anno, nello specifico, il bando prevedeva che sarebbero stati coperti 11.542 posti a cattedre di personale docente, attraverso l'approvazione di una graduatoria di merito con l'elenco di tutti i candidati che avessero superato la prova orale.

In realtà, un numero ingente di vincitori di quel famoso concorso rimasero senza lavoro, sebbene non tutti i posti vacanti fossero stati ricoperti: l'unico spiraglio di speranza, quindi, avrebbe dovuto essere quello dettato dalla L.n. 107/2015 che, grazie al piano straordinario di assunzioni, avrebbe potuto porre rimedio ad una tale condizione.

Ebbene, nonostante il comma 96 della L. n. 107/2015 individuasse tra i vincitori e gli idonei del concorso 2012, quali legittimi partecipanti al piano di assunzioni straordinario, in concreto, tuttavia, nessuno dei vincitori o degli idonei di tale graduatoria di merito del concorso infanzia 2012 ha ricevuto alcuna proposta di assunzione, semplicemente perché i posti resi disponibili da tale piano straordinario di assunzioni per la scuola dell'infanzia sono stati pari a zero. Idonei e vincitori (una trentina e solo per la Regione Sicilia) delle graduatorie di merito infanzia, dunque, furono gli unici aventi diritto del concorso 2012 a non essere assunti con il piano straordinario de "La Buona scuola".

Nel mese di febbraio 2016, frattanto, veniva bandito il nuovo concorso a cattedra e, con esso, l'annunciata cancellazione delle graduatorie di merito vigenti.

Il Legislatore, comprendendo l'illegittima scelta sinora perseguita nei confronti dei vincitori di tale concorso pubblico, intervenne nel mese successivo e, con il D.L. 29 marzo 2016, n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89 fece salve le graduatorie del concorso 2012 escludendovi solo i soggetti presenti nelle graduatoria di merito non a pieno titolo e rimandando ad un successivo D.M. i provvedimenti attuativi. Vincitori e idonei, tuttavia, vennero per lo più assunti fuori dalla Regione ove avevano concorso. Una trentina di vincitori siciliani, ad esempio, vennero assunti in Toscana e Veneto. Gli idonei siciliani e campani tra Lazio, Toscana, Emilia, Lombardia e Veneto.

Ma vi è anche stato chi è stato categoricamente escluso dalle assunzioni.

Alla procedura di assunzione, infatti, la docente protagonista della decisione del Consiglio di Stato, ha appreso di non poter far parte giacché, il MINISTERO ritenne di introdurre tra i requisiti per potervi partecipare anche il fatto di non aver, frattanto, ottenuto il ruolo in altra C.D.C.

Tale clausola, infatti, è illegittima giacchè impedire ad una docente di aspirare ad una migliore collocazione lavorativa per la sola circostanza di aver ottenuto un ruolo in un'altra classe di concorso, vanificando così la propria posizione in una graduatoria di merito che aveva faticosamente conquistato all'esito di un concorso pubblico e per di più senza neanche essere preavvertita circa gli effetti di aver accettato il ruolo in altra classe di concorso, vuol dire calpestare i più elementari principi di uno Stato di diritto.

Il T.A.R. Lazio invero, aveva ritenuto legittima e conforme a diritto la scelta dell'Amministrazione ritenendo che "malgrado tale preclusione non sia prevista nella legge", la scelta dell'amministrazione secondo cui "dal Piano di assunzione per la Scuola dell'infanzia dovessero essere esclusi coloro che "risultino già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo posto e dal grado di istruzione per i quali sono assunti" e, quindi, anche coloro che fossero stati assunti a tempo indeterminato per effetto del precedente Piano di assunzione di cui alla legge n.107/2015", è immune da "eccesso di potere".

Il Consiglio di Stato, tuttavia, accogliendo l’appello patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, in riforma di tale sentenza del T.A.R., ha sospeso in parte qua il provvedimento impugnato ordinando l'inserimento della docente nelle procedure di reclutamento per la Regione Sicilia che si celebreranno nel mese di settembre affermando che risulta "sufficientemente comprovato il requisito del fumus boni iuris alla luce del fatto che, per un verso, l'avere parte ricorrente conseguito la formalizzazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, per effetto di una precedente procedura straordinaria di reclutamento, non appare fungere da ostacolo al conseguimento, da parte sua, di un risultato lavorativo più soddisfacente grazie all'avvenuta, positiva partecipazione ad una nuova e successiva procedura di reclutamento (senza tra l'altro ignorare che il posto attualmente ricoperto da parte ricorrente e che conseguentemente verrebbe lasciato libero ben potrà essere utilmente ricoperto dall'Amministrazione mediante, ad esempio, scorrimento di graduatoria) e che pertanto l'accoglimento della domanda di parte ricorrente risulta rispondere sostanzialmente ad una criterio di obiettiva ragionevolezza; ritenuto altresì sufficientemente comprovato anche il requisito del periculum, tenuto conto dell'attuale periodo dell'anno in corso e delle concomitanti procedure di programmazione in atto per la copertura di posti, trascorso il quale il pregiudizio delineato da parte ricorrente può solo che aggravarsi fini della liquidazione delle spese legali a carico dell'Amministrazione resistente".

Ultima modifica il 30 Agosto 2017