Pubblicato in Istruzione

Immatricolazioni con riserva: salvi i nostri ammessi con riserva con punteggio superiore a 35,50

Nei test d’ingresso per l’anno accademico 2012-2013 vigeva ancora un sistema con graduatorie locali. Si verificò quindi l’ipotesi logicamente pronosticabile per cui un candidato escluso da un determinato Ateneo sarebbe sicuramente entrato con il medesimo punteggio in altre sedi.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con l’ordinanza del 18 giugno 2012 n. 3541 si determinò così a seguito di una nostra censura (http://www.avvocatomichelebonetti.it/index.php/campagne/numero-chiuso/item/348-andiamo-alla-corte-costituzionale-un-traguardo-importante-e-decisivo-per-la-lotta-contro-il-%E2%80%9Cnumero-chiuso%E2%80%9D) a dichiarare l’illegittimità delle graduatorie plurime in luogo di una graduatoria unica nazionale, sollevando anche questione di illegittimità costituzionale.

Sulla base di tale presupposto il T.A.R. ammise i nostri ricorrenti all’immatricolazione presso tutte le università indicate come prima scelta, sulla base del solo presupposto che con quel punteggio sarebbero potuti entrare in altre sedi.

Dopo l’epilogo della questione di legittimità costituzionale si pose il problema se il T.A.R. dovesse o meno confermare le ammissioni con riserva sino ad allora concesse.

Vi era infatti il concreto rischio che lo scioglimento della riserva fosse negativo e che il ricorrente potesse così perdere esami, la propria carriera, le frequenze etc.

A nostro avviso, il prosieguo del giudizio di merito, una volta che il candidato si è immatricolato a seguito di ammissione con riserva, non deve più essere affrontato.

Dal 2007 sosteniamo che, dopo l’immatricolazione con riserva, il T.A.R. debba dichiarare cessata la materia del contendere e di ciò ne abbiamo ricevuto conferma con un nostro procedimento proprio del 2007 definitosi solo ora dinanzi al Consiglio di Stato il 6 maggio 2014 (http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/istruzione/item/681-numero-chiuso-e-consolidamento-degli-effetti-dell-ammissione-in-via-cautelare-il-consiglio-di-stato-appone-il-sigillo-sulle-immatricolazioni-degli-studenti-che-abbiano-superato-il-primo-anno-di-corso).

Secondo il supremo giudice amministrativo in fattispecie come quella poc’anzi decritta si applica la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legge n. 115 del 2005 secondo cui "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della Commissione sia stata operata a seguito dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

La norma appena enunciata, in estrema sintesi, consente all’interessato lo stabile conseguimento del titolo per il quale ha concorso a seguito del superamento delle relative prove, anche quando tale traguardo scaturisca da provvedimenti giurisdizionali cautelari che hanno determinato il superamento dell’originaria esclusione.

Nel caso di specie, il titolo auspicato dalla ricorrente era quello di acquisire lo status di matricola e di studente, titolo in concreto raggiunto mediante il superamento degli esami del primo anno di corso, ciò in quanto “l’ammissione del corso di laurea a numero chiuso non dà affatto la certezza di ottenere il titolo di laurea, ragion per cui sarebbe errato pensare che la legge citata sia applicabile solo ove il ricorrente acquisisca la laurea; pertanto, il superamento degli esami previsti nel piano di studi equivale a quelle prove scritte e orali a cui la normativa citata fa riferimento (cit. art. 4 comma 2-bis del D.L. n. 115 del 2005)”.

In tal modo tutti i nostri ricorrenti, ma non solo, che hanno ottenuto l’ammissione con riserva potranno veder stabilizzata la propria posizione e potranno continuare a studiare.

Ultima modifica il 01 Luglio 2014