Il potere di disporre la decadenza dalle cariche accademiche
L’art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i. attribuisce al Senato Accademico delle Università il potere di proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
Ad oggi ben quarantaquattromila studenti si recano all’estero a causa del “numero chiuso”. Ci siamo più volte occupati di questo tema in un nostro editoriale di apertura della rivista con particolare riferimento al caso dell’università albanese convenzionata con l’Ateneo di Tor Vergata.
Tra le forme di negoziazione assistita introdotte dal Governo col D.L. 12 settembre 2014, n°132, pubblicato in G.U. in pari data, un’importanza particolare acquisisce quella prevista in forma volontaria in materia di diritti disponibili.
L’eccezione processuale si fonda su fatti con effetti giuridici estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dall’attore. Di fronte alla domanda di questi, infatti, il convenuto, chiamato in giudizio in attuazione del principio del contraddittorio e costituitosi, può proporre eccezione, introdurre cioè fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigetto della pretesa attorea.
E’ un principio innovativo quello del 3 gennaio 2014, statuito dal Tar del Lazio nella sentenza 54/2014 e che a nostro avviso è applicabile a tutti i campi concorsuali