Concorso scuola primaria. Prova di inglese obbligatoria? No thanks.
“La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese” (art. 7 co. 3 del decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012).
Con questa ultima pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, si può dire che si è formato un orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l’obbligatorietà della conoscenze della lingua inglese, che concorre con gli altri quesiti al superamento della soglia minima di ammissione alla prova orale, sia illegittima.
ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO: LA NECESSARIETA’ DELLA MOTIVAZIONE PER LE VALUTAZIONI VICINE ALLA SUFFICIENZA
Probabilmente in molti, nel corso degli anni, non avendo visto il proprio nome tra i soggetti ammessi alla prova orale ed incuriositi dagli errori che gli sono costati un anno di attesa, hanno provveduto a presentare all’Amministrazione competente un accesso agli atti al fine di esaminare la propria prova. Tuttavia, spesso dette prove, nonostante non siano state valutate con votazione sufficiente, ma comunque vicina al voto di 90 richiesto per l’accesso alla prova orale, non presentano alcuna motivazione o comunque correzioni che possano giustificare il mancato raggiungimento del punteggio richiesto, situazione che fa sorgere spontanei diversi interrogativi: perché non ho superato la prova? cos’ho sbagliato?
Il Tar Lazio Sez. III Bis ha confermato il Decreto cautelare di una docente non ammessa agli orali.
La docente ha spiegato una serie di motivi per giustificare la fondatezza delle proprie richieste. In particolare, è stata redatta una perizia giurata sulla validità del suo compito ed è stato contestato il sistema delle griglie.
Nonostante la nota “querelle” sulla discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel valutare le prove dei candidati, la difesa, forte di una perizia giurata, della non contestazione della stessa da parte della difesa erariale, ha sostenuto che l’operato della Pubblica Amministrazione sconfinasse nell’arbitrio e fosse manifestatamente illogico, ed in quanto tale insindacabile.
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