Pubblicato in Lavoro

Concorso scuola primaria. Prova di inglese obbligatoria? No thanks.

by on18 Settembre 2013

La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese” (art. 7 co. 3 del decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012).

Con questa ultima pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, si può dire che si è formato un orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l’obbligatorietà della conoscenze della lingua inglese, che concorre con gli altri quesiti al superamento della soglia minima di ammissione alla prova orale, sia illegittima.

Il caso vede sottoposto all’esame, sia del TAR Lazio che del Consiglio di Stato, l’analisi del decreto ministeriale nella parte in cui quest’ultimo impone come requisito necessario, ai fini del superamento della prova scritta per l’ammissione alla prova orale, la conoscenza obbligatoria della lingua inglese.

La censura illustrata nei ricorsi sottolinea come l’obbligatorietà della conoscenza della lingua inglese sia in contrasto con il T.U. n. 297/1994sulle disposizioni legislative in materia di istruzione, a cui il decreto ministeriale n. 82/2012 invece avrebbe dovuto ispirarsi.

Il comma 3 dell’art. 400 T.U., infatti, prevede che “Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione dei titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale”.

La finalità dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera, solo inglese, è stata però maldestramente recuperata dal Miur del decreto n. 82/2012 e che ha preteso che questa conoscenza fosse obbligatoria e che quindi non si trattasse più di un mero accertamento, bensì di una vera e propria esigenza della conoscenza della lingua straniera per poter insegnare nella scuola primaria.

L’obbligatorietà del superamento della prova di inglese, arbitrariamente richiesta, quindi, come ribadito sia dal Tar per il Lazio che dal Consiglio di Stato che hanno accolto i motivi dei ricorsi, è in palese contrasto con l’art. 400, comma 3, del T.U. n. 297/94 e, pertanto, non era consentito ai compilatori ministeriali fissare l’obbligatorietà della lingua inglese, che comporta per ciò solo una valutazione più stringente rispetto a quella fissata nel Testo Unico al solo fine di scremare a dismisura il numero degli ammessi.

In poche parole, i docenti che hanno concorso per la primaria, rimasti esclusi dalle graduatorie degli ammessi per la prova orale perché penalizzati dalla non conoscenza della lingua inglese, sono stati ammessi con riserva a sostenere la prova orale che, se superata, vedrà i ricorrenti inseriti nella graduatoria dei vincitori di concorso.

 

Ultima modifica il 20 Febbraio 2014