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Redazione
26 Maggio 2026
Taglia idonei, il TAR apre la strada: accoglimento cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale.
Arriva la prima significativa apertura del TAR Lazio sul tema del cosiddetto “taglia idonei”. Con ordinanza pubblicata il 25 maggio 2026, la Sezione I Bis ha accolto in via cautelare il ricorso promosso da alcuni candidati del concorso RIPAM Difesa 2024, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei, disponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La pronuncia assume particolare rilievo poiché rappresenta uno dei primi interventi che riconosce espressamente la fondatezza delle censure sulla legittimità costituzionale in relazione all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dall’applicazione della deroga al limite del 20% i concorsi banditi nel 2024 ma con graduatorie approvate nel 2026. Secondo il TAR, la disciplina appare potenzialmente in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché determina una disparità di trattamento tra candidati inseriti in procedure concorsuali sostanzialmente omogenee, facendo dipendere l’applicazione del “taglia idonei” da un elemento meramente temporale e casuale quale la data di approvazione della graduatoria. Il Collegio ha inoltre evidenziato come tale sistema possa produrre differenze di trattamento persino all’interno del medesimo concorso, laddove graduatorie relative a profili differenti vengano approvate in anni diversi, consentendo solo ad…
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Redazione
12 Maggio 2026
Voto di lista e voto al candidato: il T.A.R. fa chiarezza sulla volontà dell’elettore e sulla prevalenza in caso di errori.
Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore. Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960. Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto. “Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse. Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”. Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in…
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