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La voce del diritto (74)

Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
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Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative.  Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali).   Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività…
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
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Con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati dall’Avv. Michele Bonetti, annullando l’esclusione disposta nell’ambito del concorso pubblico per 146 magistrati tributari e disponendo il riesame delle prove scritte dei ricorrenti. La vicenda trae origine dall’annullamento delle prove di alcuni candidati, estromessi dalla procedura concorsuale per aver utilizzato una particolare modalità di redazione degli elaborati, comunemente definita “metodo a libretto”, consistente nello scrivere esclusivamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo. Tale modalità era stata ritenuta, in via astratta, un possibile segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Tutti i candidati che versino in una situazione similare a quella appena delineata possono valutare di contattare lo Studio legale per agire tempestivamente anche in via non necessariamente giurisdizionale.  Nel ricorso proposto al TAR Lazio è stata evidenziata l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento, la mancanza di intentionalità, nonché la violazione della lex specialis e del legittimo affidamento dei candidati, posto che né il bando di concorso né le istruzioni operative prevedevano divieti o prescrizioni sulle modalità di utilizzo dei fogli protocollo. L’esclusione si fondava, pertanto, su una regola non preesistente e non conoscibile.     Il TAR…