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La voce del diritto (74)

Parte il ricorso per gli esclusi dalle GSP EEEM in quanto ammessi alla prova orale per il concorso abilitante dopo la verificazione del TAR.
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Come noto, a seguito della verificazione disposta dal TAR del Lazio per i quesiti errati nella prova scritta della procedura concorsuale abilitante per la classe di concorso EEEM, il TAR ha ammesso i nostri ricorrenti alla prova orale. Difatti, in conseguenza del riconoscimento giudiziale di una terza risposta corretta rispetto a quella individuata dal MIM per il quesito sull’ormone GH, i ricorrenti hanno sostenuto e superato la prova orale e sono stati inseriti in graduatoria, seppur tardivamente (per informazioni in merito si rimette il relativo link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/concorso-educazione-motoria-il-mim-torna-a-correggere-il-tiro-sul-quesito-dell-ormone-gh). Dopo l’accoglimento giudiziale, inoltre, lo stesso Ministero ha agito in via di autotutela, abbonando il quesito e ammettendo alla prova orale quei candidati che hanno ottenuto la rettifica del punteggio a seguito della rivalutazione. Tali docenti, che per errori causati esclusivamente dal MIM si sono trovati a completare la procedura concorsuale abilitante dopo il 30 giugno 2024, ora risultano totalmente esclusi dalle GPS per la classe di concorso in parola. L’O.M. di aggiornamento delle GPS, difatti, da un lato, non istituiva la II fascia per la classe EEEM, dall’altro, disponeva che potessero inserirsi in graduatoria di I fascia solo i docenti abilitati su tale insegnamento, ovverosia i vincitori del concorso di cui al…
Il TAR annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero
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Con ordinanza n. 4155 pubblicata in data 7 settembre 2024, il Tar del Lazio, Sezione Terza Bis, disponeva la sospensione del provvedimento con cui il Ministero rigettava l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere l’inserimento nelle GPS per le classi di concorso A060 – Tecnologia e A026 – Matematica. Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di essere inserito in graduatoria con riserva del riconoscimento del titolo estero. L’Amministrazione inoltrava al ricorrente una richiesta, chiedendo il deposito di documenti e osservazioni tramite la piattaforma RPD e concedendo al ricorrente, come di consueto, un termine di 10 giorni. In poche e semplici parole il Ministero ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo per la mancata ricezione di quei documenti che il ricorrente non ha potuto caricare sulla piattaforma RPD indicata dal Mistero, nonostante fosse in termini, perché la piattaforma era già chiusa e che, comunque, ha inoltrato a mezzo posta elettronica certificata. Per tali ragioni il nostro studio ha provveduto a depositare dinanzi al TAR del Lazio un ricorso, nell’ambito del quale si chiedeva l’annullamento del rigetto previa l’emissione di un provvedimento cautelare. Vi è stata, dunque, una violazione della L. 241/1990 in quanto il Ministero non ha concesso…