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Redazione
30 Aprile 2024
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia in ottemperanza sulla questione del riconoscimento dei titolo esteri. Condannato il Ministero alla definizione dei procedimenti entro il 30 giugno 2024
Con sentenza n. 6 emessa in data 22 aprile 2024 per i giudizi n. 00008/2023 R.G. e n. 00009/2023 R.G., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciata, accogliendo i ricorsi in ottemperanza proposti dalle aspiranti docenti di ruolo che avevano presentato domanda, ai fini del riconoscimento dei titoli di qualificazione professionale acquisiti all’estero per il conseguimento dell’abilitazione in Italia all’insegnamento. In particolare, codesto Ecc.mo Collegio, in riscontro all’ordinanza istruttoria n. 17 pubblicata in data 4 dicembre 2023, con la quale lo stesso aveva richiesto al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione e del merito di esprimersi in merito all’adozione di “misure di razionalizzazione e di semplificazione delle (relative)procedure di riconoscimento”, al fine di “deflazionare l’arretrato accumulatosi presso gli uffici ministeriali – nel rispetto delle posizioni soggettive dei singoli interessati - e di contenere l’ingente contenzioso amministrativo sviluppatosi in materia”, ha affermato l’idoneità delle misure organizzative adoperate dal Ministero al perseguimento di tale scopo e la necessità di una celere definizione delle posizioni di tutti i richiedenti, che consenta l’assegnazione degli incarichi di docenza per il prossimo anno scolastico. Invero, con specifico riferimento ai ricorsi in ottemperanza, l’Adunanza Plenaria ha precisato come le domande…
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01 Marzo 2024
Immatricolazione con ritardo: per il Consiglio di Stato vi è il risarcimento del danno
Con la sentenza n. 10352/2023, pubblicata lo scorso 30 novembre 2023, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado riguardante la riforma della sentenza del Tar ai fini della condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno ingiusto, quale conseguenza dell’evidente ritardo con il quale è stata disposta l’immatricolazione definitiva della ricorrente. Si riferimento alla censura mossa sull’operato delle amministrazioni resistenti, in quanto non avevano proceduto all’ammissione della ricorrente al corso universitario prescelto, benché il punteggio conseguito all’esito dell’espletato test, unitamente al computo del bonus maturità, le avrebbe dovuto consentire l’immatricolazione. Con riferimento all’a.a. 2013/2014, la ricorrente provvedeva a presentare specifica domanda per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, che prevedeva all’art. 10 l’attribuzione di un punteggio vincolato alla valorizzazione del percorso scolastico, “bonus maturità.” Ricordiamo che il bonus maturità prevedeva l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base al voto conseguito all’esame di Stato. Tuttavia, mentre erano in corso di svolgimento i test di ingresso alle facoltà di medicina veniva ribaltata la regola fissata all’atto di indizione della procedura concorsuale. Ovvero: si escludeva dal computo del voto totale il punteggio del bonus maturità previsto dal precedente DM 449/2013 all’art- 10.…
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