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ASN: Il Tar accoglie sui titoli e sulle pubblicazioni
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Con sentenza n. 327 pubblicata in data 8 gennaio 2024, il Tar del Lazio, Sez. III Bis, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e dallo studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si dibatteva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/A1. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondati ben tre motivi del ricorso con cui veniva impugnato il giudizio collegiale e i giudizi individuali espressi dalla commissione, nonché le modalità ed i criteri di valutazione compiuti dalla stessa commissione. La terza Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto legittime le censure proposte nel ricorso. La sentenza in commento ha evidenziato la contraddittorietà del giudizio sul riconoscimento dei titoli, nonché l’erronea valutazione della commissione che non considera il criterio correttamente, limitandosi ad una valutazione che non tiene conto del conseguimento dei premi nella sua interezza. Oltretutto,  i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche individuati dal bando ministeriale (coerenza, apporto individuale, collocazione editoriale dei prodotti, qualità dei lavori anche a livello internazionale, continuità e rilevanza per il settore concorsuale) devono essere tutti oggetto di corretta e analitica valutazione da parte…
La Corte di Appello di Salerno con decisione n. 645/2018 riformava la decisione di primo grado, del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, che riconosceva il diritto del dipendente di una P.A. ad ottenere il risarcimento dei danni per aver prestato attività lavorativa (tramite la stipula prima di contratti a progetto e poi di contratti a tempo determinato) per oltre 12 anni. In particolare il ricorrente rappresentava di aver lavorato per conto del Comune dal dicembre 2005 al 30 giugno 2008 con contratti a progetto e poi dal dicembre 2009 al 2012, con contratti a termine che erano stati prorogati addirittura dopo la pubblicazione della decisione del Giudice di Primo grado di condanna, ossia sino al 2017. Difatti in primo grado al dipendente non solo veniva riconosciuta l’indennità risarcitoria ex art. art. 32, co. 5, della Legge n. 183/2010, nella misura di 7 mensilità, ma le differenze retributive e previdenziali, per tutto l’arco lavorativo. La Corte di Appello di Salerno, attraverso una reinterpretazione dell’istruttoria riformava in toto la decisione di primo grado asserendo, addirittura, che ai fini della dichiarazione di illegittimità dei contratti a termine per l’abuso degli stessi, vi deve essere continuità temporale tra i contratti sottoscritti. Secondo i Giudici…