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23 Novembre 2023
Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023. La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso. Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese). Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza. In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico…
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Redazione
05 Settembre 2023
Riconoscimento titoli spagnoli. Nel procedimento di riconoscimento del titolo estero degli insegnanti deve essere considerata la posizione professionale ricoperta (in Italia) dal docente. La sentenza del TAR Lazio.
Ancora una sentenza di accoglimento pubblicata dal TAR del Lazio in relazione al riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Spagna. Il TAR, difatti, continua ad annullare gli atti di diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti dagli insegnanti all’estero e ciò in ragione dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ma non solo. Nel caso di specie la docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna ma il Ministero aveva respinto la domanda in quanto la docente non aveva dimostrato il riconoscimento all’estero del titolo di laurea conseguito in Italia. A seguito di provvedimento cautelare la docente veniva inserita nelle graduatorie per l’insegnamento e otteneva il ruolo in virtù del titolo conseguito all’estero. Oggi, nell’esito del procedimento di merito, il TAR specifica non solo che la documentazione prodotta dalla docente era completa, ma che l’Amministrazione dovrà riconoscere il titolo conformandosi ai principi eurocomunitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché a quelli enunziati dalle sentenze dall’Adunanza Plenaria. Nella sentenza si legge altresì che dovrà “tenersi nella dovuta considerazione, nell’attività di cui sopra che l’amministrazione ha l’obbligo di porre in essere, la documentata assunzione in ruolo della ricorrente anche confermata a seguito di superamento…
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Redazione
09 Agosto 2023
Bocciatura alla scuola secondaria di primo grado: il TAR annulla il 03 agosto 2023 ordinando il riesame e la scuola rivaluta il 04 agosto ammettendo lo studente alla classe successiva.
Nel presente link avevamo riportato l’accoglimento del nostro ricorso intervenuto con sentenza semplificata del TAR del Lazio, sempre in data 03 agosto 2023. A seguito dell’accoglimento ottenuto d’innanzi il Tar del Lazio con pubblicazione in data 03 agosto, lo studio legale notificava il tutto alla scuola prendendo contatti direttamente con la stessa. In data 4 agosto la scuola riapriva lo scrutinio rivalutando anche sulla base delle osservazioni contenute in sentenza la studentessa e ammettendola alla classe successiva. Sempre in data 04 agosto la scuola notificava alla famiglia ed allo studio legale un provvedimento motivato ove per l’appunto, agendo in ottemperanza alla sentenza, ammetteva alla classe successiva la studentessa. “La vicenda rappresenta l’efficienza della giustizia amministrativa” a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti & Delia “In meno di un mese è stata resa una articolata e puntuale sentenza debitamente eseguita dall’Amministrazione; la celerità della corretta pronuncia del Tar del Lazio potrà consentire alla studentessa anche di recuperare eventuali lacune seguendo dei percorsi individualizzati organizzati dalla scuola”.
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08 Agosto 2023
ASN: Il TAR accoglie sulla I° fascia, ordina la rivalutazione e condanna alle spese del giudizio l’Amministrazione.
La questione concerne l’impugnazione dei provvedimenti inerenti una procedura di abilitazione scientifica nazionale definita negativamente per il candidato a seguito di una votazione dei Commissari conclusasi 3 a 2. Il giudizio collegiale è stato ritenuto dal TAR non sufficiente in quanto frutto di una chiara ripetizione del contenuto dei giudizi individuali di due soli commissari con violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016 e dell’art.8 del D.P.R. 95/2016. La valutazione dei commissari favorevoli veniva obliterata nella motivazione del giudizio collegiale e a parere della nostra difesa ciò non si conciliava con la natura personale delle singole valutazioni; infatti la discussione collegiale non può mai prescindere dall’apporto individuale di ogni singolo commissario. Veniva così censurato in modo particolareil giudizio individuale dei uno dei tre commissari che aveva fornito il giudizio negativo, mettendo in luce come non venissero considerate diverse pubblicazioni da un lato, e dall’altro come il giudizio fosse particolarmente sintetico. Gli “appunti” del terzo commissario apparivano particolarmente stereotipati, così come il giudizio generico sulla ripetitività delle riflessioni, delle imprecisioni ecc. In tal modo non è stato possibile ripercorrere gli argomenti logici che avevano portato il commissario “decisivo” a ritenere la non idoneità. Il ricorrente produceva in giudizio delle perizie che il…
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Istruzione
Redazione
04 Agosto 2023
Concorso a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. IlTAR del Lazio accoglie le doglianze, un "cuore" nel compito in determinati casi può non essere un segno di riconoscimento.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo la correzione della prova scritta di una candidata che era stata esclusa dalla procedura concorsuale a causa dell’apposizione, nella mala copia di uno degli elaborati, di due “cuoricini” valutati dalla Commissione come segni di riconoscimento. L’On.le Collegio, richiamando la granitica giurisprudenza in materia, afferma che: “(…) al fine di configurare la presenza di un segno grafico in un elaborato come segno di riconoscimento, la particolarità deve assumere “un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (cfr. Tar Lazio, III, 3 marzo 2020, n. 2770)”. La candidata difatti, nel caso di specie, si serviva dell’utilizzo di due “cuoricini” nella redazione della mala copia dell’elaborato al fine di rendere immediatamente riconoscibile, al momento della trascrizione in “bella copia”, la ricostruzione dei passaggi effettuati, nonché l’ordine degli stessi ed evitare inoltre un notevole dispendio di tempo. Lo Studio Legale ha, sin dall’inizio della vicenda, rappresentato come i simboli utilizzati ed apposti nel compito dalla candidata fossero dei meri rimandi tra le varie correzioni e rielaborazioni del testo iniziale che veniva successivamente trascritto in “bella” secondo l’esatto ordine…
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Redazione
04 Agosto 2023
Studentessa bocciata in I^ media: il TAR annulla il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo l’annullamento del provvedimento che deliberava la non ammissione alla classe successiva di un’alunna di I^ media la cui bocciatura era stata esclusivamente motivata sul non raggiungimento della sufficienza in tutte le materie. In particolare la studentessa aveva una insufficienza grave e 5 insufficienze lievi. Il Consiglio di classe limitava la propria valutazione ai voti numerici ed ometteva di considerare che durante l’anno scolastico l’alunna aveva migliorato i suoi voti in molte materie, oltre che il suo comportamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti. Il TAR del Lazio, richiamando la giurisprudenza di secondo grado, ha ritenuto che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”. Con parole forti ma giuste l’On.le Collegio di primo grado ha poi proseguito affermando che “in via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche…
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La voce del diritto
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22 Maggio 2023
Errore di fatto revocatorio: il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l’ammissione al concorso 2016 degli Insegnanti Tecnico Pratici
Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder dello studio Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari. Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015. Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati. In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi. “Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato…
Redazione
22 Maggio 2023
Errore di fatto revocatorio: il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l’ammissione al concorso 2016 degli Insegnanti Tecnico Pratici
Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder dello studio Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari. Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015. Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati. In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi. “Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato…
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La voce del diritto
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22 Maggio 2023
Errore di fatto revocatorio: il Consiglio di Stato accoglie la nostra tesi e salva l’ammissione al concorso 2016 degli Insegnanti Tecnico Pratici
Il Consiglio di Stato, con un’articolata sentenza, ripercorrendo gli angusti spazi delle ipotesi di accesso alla revocazione, ha accolto il ricorso degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, name founder dello studio Bonetti & Delia, evitando il licenziamento di una ventina di Insegnanti Tecnico Pratici, ammessi a partecipare al concorso 2016 per effetto di provvedimenti cautelari. Il “concorsone 2016”, come ricorderete, è stato il primo esclusivamente riservato agli insegnati abilitati in ottemperanza alla riforma della c.d. “Buona Scuola” appena entrata in vigore nel 2015. Tale scelta del Legislatore aveva escluso ogni possibilità di partecipazione non solo a tutti i soggetti che avevano scelto di non abilitarsi ma, soprattutto, a coloro i quali, dopo aver ottenuto il titolo di accesso all’insegnamento, non avevano avuto alcuna possibilità di partecipare a percorsi di abilitazione in quanto lo Stato italiano non ne aveva creati. In giudizio, nell’ambito delle migliaia di ammissioni che per quel concorso siamo riusciti ad ottenere, avevamo dimostrato l’illogicità e l’irragionevolezza di tale previsione normativa ove non interpretata nel senso di non consentire l’ammissione a chi, quell’abilitazione, non l’aveva potuta conseguire in ragione dell’inesistenza di canali abilitanti frattanto banditi. “Il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato…
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