Con il provvedimento n. 2423/2020 del 15.04.2020 il Giudice amministrativo d’appello torna ad occuparsi di un contenzioso afferente alla mancata ammissione di un alunno alla seconda classe della scuola secondaria di secondo grado. Trattasi, come noto, di situazioni sempre più frequentemente rimesse alla giustizia amministrativa e che richiedono uno scrutinio approfondito quanto lungimirante laddove rilevano irregolarità macroscopiche nell’applicazione della normativa vigente (a tal proposito si veda l’approfondimento reperibile al presente link) o soprattutto si fanno portavoce di un malessere, un turbamento dell’alunno, come avvenuto nel caso in argomento.
La situazione sottoposta al giudice, difatti, non atteneva unicamente alla bontà della valutazione operata dagli insegnanti, bensì si incardinava in un contesto ben più peculiare, contraddistinto, in base ai rilievi forniti dai genitori, da presunti reiterati maltrattamenti perpetrati da un professore a danno degli alunni. In considerazione degli stessi, i quali inevitabilmente si erano ripercossi negativamente sulla resa scolastica del ricorrente, i genitori avevano adito il TAR Basilicata chiedendo l’annullamento dei provvedimenti del Consiglio di classe che, tralasciando ogni valutazione sulla condotta del docente, si erano limitati a calcolare la media aritmetica dei voti del ragazzo senza considerare le variabili personali, temporali ed ambientali, e conseguentemente ne avevano disposto la bocciatura.
Il giudice di primo grado investito, però, aveva respinto le doglianze del ricorrente facendo leva sul rendimento scolastico insufficiente. Non veniva dunque presa in esame la peculiare situazione dell’alunno, le sevizie eventualmente subite e lo stato psicologico con cui lo stesso si sarebbe approcciato alla scuola proprio a seguito di quanto accaduto tra le mura dell’istituto. Anzi, tale situazione specifica passava del tutto in secondo piano, surclassata dalle risultanze del Consiglio di classe.
Secondo il TAR, la mera media aritmetica, oggettiva ed indefettibile, era l’unico dato rilevante ai fini della promozione o bocciatura dell’alunno, senza che le altre componenti psicologiche o ambientali potessero in alcun modo influire sulle prospettive future del ragazzo.
Avverso la sentenza di rigetto del giudice di prime cure si è adito il Consiglio di Stato che, con la pronuncia in argomento, ha ribaltato il punto di vista del TAR accordando al discente piena tutela.
Il giudice d’appello, difatti, ha preso le mosse proprio dalla situazione di turbamento e disagio paventata dal ricorrente e, anche in considerazione della denuncia querela formulata dai genitori e del successivo avviso di conclusione delle indagini preliminari (in base al quale il Tribunale di Matera ha proceduto nei confronti del professore per il delitto di cui agli arti. 81 cpv. e 572 c.p.), ha disposto un approfondimento istruttorio circa la consistenza dei fatti addebitati al docente.
Le vicissitudini richiamate all’interno della querela, invero, attenevano a condotte del professore particolarmente gravi, come punizioni fisiche agli alunni, reiterate mortificazioni degli stessi anche innanzi all’intera classe e addirittura episodi di maltrattamenti che terminavano con danni fisici ai ragazzi. Fatti che, laddove dovessero essere veritieri, non potrebbero non aver modificato, distorto, la percezione dell’adolescente sulla scuola, facendone plausibilmente un luogo di sofferenza e turbamento anziché uno di comprensione e formazione.
Non può tacersi, quindi, la portata degli episodi in trattazione che, in antitesi ai plurimi interventi di sensibilizzazione contro il bullismo ed il cyber bullismo dilagante negli istituti di istruzione, potrebbe aver costituito uno strumento di vero e proprio bullismo dell’insegnante sull’alunno.
Ebbene il giudice d’appello, sensibile ad una situazione tanto delicata, e nell’intento di approfondire quanto più possibile la veridicità degli episodi di maltrattamenti subiti dal ricorrente, disponeva un’ampia istruttoria, raccomandando all’amministrazione di fornire ogni elemento utile per chiarire i fatti ed altresì, d’ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che fossero nella disponibilità della pubblica amministrazione.
A differenza di quanto avvenuto in primo grado, quindi, veniva accordata un’importanza imprescindibile alla situazione specifica patita dall’alunno, su cui si chiedeva all’amministrazione di approfondire.
Se il TAR si era dimostrato sordo alla contestualizzazione della resa scolastica del ragazzo, come inevitabilmente influenzata dalle vicissitudini evidenziate, il Consiglio di Stato si è invece concentrato proprio su di esse, manifestando una preoccupazione viva, umana, su quanto accaduto tra le mura scolastiche.
E proprio l’inerzia immotivata dell’amministrazione sulle richieste del Consesso è posta a fondamento della decisione d’appello. Il significativo inadempimento processuale perpetrato dalla PA, difatti, è stato valutato ai sensi dell’art. 64 cpa, sia in ottemperanza al principio di non contestazione sia in termini di contegno della parte processuale. Va da sé evidentemente che, in mancanza di depositi in grado di smontare la tesi del ricorrente, debba presumersi l’inesistenza stessa di documenti, dati, informazioni che possano controbattere alle doglianze dell’alunno, soprattutto in considerazione del fatto che l’omesso deposito non è in alcun modo motivato dall’amministrazione.
L’inerzia immotivata su rilievi irrinunciabili ai fini della definizione del contenzioso, ha condotto all’accoglimento dell’appello con conseguente ammissione dell’alunno alla classe successiva.
Ancora una volta il Consiglio di Stato manifesta il proprio orientamento a garanzia dei singoli, confermando la preoccupazione ad emettere pronunce che siano il risultato di uno scrutinio rigoroso ed approfondito, di una visione d’insieme a 360 gradi atta a valutare tutte le componenti del contenzioso e ad accordare tutela a coloro i quali sono lesi da operatori che, in spregio ai principi posti a fondamento dell’attività amministrativa, abusano dei poteri loro forniti.
Ciò emerge a maggior ragione nel nostro caso, ove trattasi di ragazzi in erba, individui alla scoperta della propria identità e del proprio futuro, lesi proprio nel luogo preposto alla loro cura e formazione.
Senza interventi giurisprudenziali quali quello in esame gli alunni farebbero le spese di un sistema inefficiente, della carenza nei controlli, della condotta abusiva di alcuni individui. Si possono forse comprendere in tal senso le posizioni di coloro che premono per la fruizione ordinaria della didattica online, strumento oggi posto al centro dell’attenzione in virtù dell’emergenza pandemica, ma anche protagonista di un ampio dibattito sul futuro dell’insegnamento, le cui sorti sono immancabilmente legate alla propria duttilità al cambiamento secondo seri correttivi.
CONSIGLIO DI STATO: SÌ ALL’AMMISSIONE DEI MEDICI AI POSTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.
Il Consiglio di Stato prosegue ad accogliere i ricorsi dei medici specializzandi patrocinati dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, con plurimi provvedimenti favorevoli, si è espresso ai fini dell’ammissione dei medici ai posti delle scuole di specializzazione, da anni vacanti e mai riassegnati, riconoscendo dunque come non procrastinabile la necessità di procedere ad un aumento degli specializzandi.
Nei provvedimenti resi difatti appare diretto il riferimento all’attuale emergenza sanitaria Covid-19, che vede impegnato tutto il personale medico e sanitario del Paese, ed alla conseguente esigenza di reclutare immediatamente ulteriori medici. In particolare, il G.A. fa leva sul recente D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) che, all’art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda “al reclutamento delle professioni sanitarie, (…), nonché di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie (…), conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta”.
Altresì Palazzo Spada è giunto alla conclusione secondo cui, per effetto dell’art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti, “i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o “bruciate”, dovrà inevitabilmente essere rimodulato”.
Come dichiarato dalla Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn nel proprio comunicato, le anzidette pronunce del Consiglio di Stato che riassegnano i posti delle specializzazioni di anno in anno rimasti vacanti e non assegnati (circa 300 l’anno), rappresentano un importante traguardo, anche e soprattutto a motivo della contingente situazione che sta interessando l’Italia, e si auspica che le forze politiche si muovano nella direzione che possa condurre ad un aumento delle borse di specializzazione medica.
L’Avv. Bonetti così commenta: “Siamo lieti di aver ottenuto un altro provvedimento che in realtà attendevamo già prima del diffondersi dell’emergenza Covid-19. Non si può nascondere che il collasso che sta toccando il nostro SSN in questo tragico contesto di emergenza sanitaria rappresenti la conseguenza anche dell’aver trascurato per anni settori fondamentali quali la sanità pubblica, l’istruzione nonché la ricerca scientifica. Ritengo perciò che fondamentale l’apertura degli accessi non solo alla facoltà di Medicina ma anche alla formazione post lauream e dunque alle specializzazioni mediche. In tal modo si garantisce non solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, entrambi diritti costituzionalmente garantiti, dei cittadini che per anni hanno visto programmazioni sottostimate da parte degli Atenei e dai Ministeri dell’Università e della Salute”.
I provvedimenti del Giudice di seconde cure si collocano così in linea e a supporto dell’emergenza che sta investendo il Paese e che ha comportato la necessità e l’urgenza nella richiesta di una forma di intervento repentina di ulteriori medici all’interno delle strutture sanitarie dislocate sull’intera penisola.
In allegato e di seguito i link in cui è reperibile la news:
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=82790
https://www.avvocatosantidelia.it/categoria/news/
Nella giornata di ieri, la Corte di Appello di Firenze, I sezione penale, ha rigettato l’appello proposto da due esponenti di Casapound, già condannati in primo grado dal Tribunale di Firenze, i quali, il 14 giugno 2015, aggredirono alcuni giovani appartenenti all’associazione Rete degli Studenti Medi, organizzazione studentesca, difesi durante il processo dall’Avv. Michele Bonetti e dall’Avv. Silvia Antonellis.
I giovani manifestanti erano stati aggrediti all’uscita da un convegno organizzato dalla CGIL durante l’evento “Le giornate del Lavoro”, nel centro storico del capoluogo toscano. Alcuni di essi avevano anche riportato lesioni con prognosi massima di 6 giorni.
La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna a sei mesi di reclusione dei due appellanti e al pagamento alle spese processuali per “lesioni personali e minacce” ai danni di cinque giovani, tra cui, all’epoca dei fatti, un minorenne. Secondo la ricostruzione emersa in primo grado, un gruppetto di 5 persone aveva aggredito senza alcuna motivazione gli studenti lanciandogli contro un bicchiere di vetro per poi sottrarre la bandiera dell'associazione e usare l'asta come arma contro i ragazzi. Infine i manifestanti erano stati schiaffeggiati, spintonati e minacciati di morte con frasi come: "Vi ammazziamo comunisti di m..." e "La Resistenza è morta". Del gruppo di cinque sono stati identificati solo in due, grazie ad alcune foto scattate da un turista americano, poi rinviati a giudizio.
Dunque, il Giudice del secondo grado non ha ritenuto che il comportamento tenuto dai militanti di destra fosse di particolare tenuità, tale da giustificare una sentenza di assoluzioneex art. 131 bis, né meritevole della concessione delle attenuanti generiche.
“La Corte d’Appello conferma la sentenza di condanna di primo grado del Tribunale,prendendo una posizione netta su un episodio di particolare gravità” – a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, che ha difeso tutte le parti civili, ovvero i giovani della Rete degli Studenti in primo ed in secondo grado – “Attendiamo ora le motivazioni della Corte di Appello, che verranno depositate entro i prossimi 75 giorni, per conoscere l’iter logico giuridico seguito dalla Corte di Firenze”.
IL Tar del Lazio accoglie, anche nel merito, il ricorso dello studente che si era sottoposto al test per l’accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in lingua Inglese e che si era visto non conteggiare una risposta corretta per un probabile “erroneo funzionamento del lettore ottico”, avallando la tesi dell’Avv. Michele Bonetti fondatore dello studio legale Michele Bonetti e Santi Delia.
Il Giudice Amministrativo dopo aver ammesso con riserva il ricorrente al corso di studi, con la sentenza pubblicata in data 9 gennaio 2020 accoglie nel merito il ricorso presentato dallo studente rilevando: “il preteso punteggio supplementare di 1.50 punti consentirebbe al ricorrente – attualmente al n. 1278 della graduatoria – di conseguire un punteggio complessivo di 36,90, con conseguente collocazione in posizione utile per l’accesso al corso di laurea per cui è causa nonché come egli, nel rispondere alla domanda n. 57 del proprio compito (corrispondente al n. 54 della matrice ministeriale) abbia apposto sulla propria scheda una croce in corrispondenza della casella “B” (effettivamente coincidente con la risposta corretta), toccandone i bordi e senza sfiorare le caselle attigue (in tal senso, quanto emerge dalla lettura della copia della scheda risposte depositata in atti).
Ne discende come non vi sia alcuna ragione per non attribuire al ricorrente anche il punteggio relativo a tale quesito – al quale egli ha, quindi, risposto correttamente – che, unitamente a quelli già riconosciuti per le altre risposte, egli avrebbe consentito di ottenere l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (in senso conforme, questo TAR, Sezione III n. 7676/2013 e sezione III bis n. 9014/2012)”.
Il TAR Lazio ha confermato un orientamento giustamente garantista che si uniforma al principio conservativo ad alla predominanza della sostanza sulla forma.
Una differente interpretazione avrebbe privilegiato impunemente un principio rigidamente formalistico che oltre a penalizzare il candidato avrebbe frustrato i principi costituzionali sottesi all’attività amministrativa.
Nella decisione il G.A. sancisce in capo all’Amministrazione il dovere di riesaminare gli atti quando vi è una specifica contestazione delle risultanze date dal sistema informatico: “Ritiene, infatti il Collegio che – come già osservato in sede cautelare – se, come evidenziato dal Ministero, l’amministrazione, in linea generale, non possa che fare riferimento alle risultanze fornite dal sistema di lettura ottica, è pur vero che in caso di specifica contestazione di tali risultanze essa sia tenuta ad esaminare gli atti che vengono in rilievo, approdando, indipendentemente dall’esito dell’esame automatico dei sistemi ottici, alle conclusioni che ritiene più corrette”.
TFA: IL CDS SANCISCE IL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO. SONO VALIDI I TITOLI UNIVERSITARI CONSEGUITI
I titoli conseguiti con riserva processuale all’esito di percorsi universitari sono pienamente validi ed è “irreversibile l’effetto così creatosi, a prescindere dall’esito nel merito del processo”.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 8601/2019, ha definitivamente accolto l’appello proposto dai ricorrenti che avevano ottenuto l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per il conseguimento della specializzazione sul sostegno in forza di un provvedimento cautelare.
Secondo l’Avv. Michele Bonetti - founder dello studio legale Bonetti Delia - “con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato apre nuovi scenari in merito alla piena validità dei percorsi accademici ed universitari, giunti al termine o svolti in maniera parziale, riconoscendo l’irreversibilità degli effetti prodotti in costanza di un provvedimento cautelare”.
Il massimo organo della Giustizia Amministrativa, in tal modo, estende ai titoli universitari il principio sancito dall’art. 4 comma 2 della L. 168/2005 in materia di abilitazioni professionali precisando che l’effetto prodotto dalla norma discende direttamente dall’acquisizione del titolo, a prescindere dal fatto che questo sia rilasciato o meno con riserva di definizione del procedimento nel merito.
Si amplia, dunque, la giurisprudenza formatasi sulla valenza degli esami di maturità e di abilitazione professionale a tutti gli esami propriamente detti, anche di natura universitaria, tutelando non solo l’affidamento del privato che si è sottoposto con profitto alle prove d’esame ma anche, più in generale, gli effetti dell’azione amministrativa.
Ma vi è di più.
Nella sentenza in parola il Consiglio di Stato argomenta ulteriormente sui percorsi universitari in corso e non ancora completati, precisando che “la norma è espressione di un principio generale valido per i corsi di studio ampiamente intesi, ritenendola applicabile anche a chi abbia iniziato e proseguito con profitto un corso universitario superando parte degli esami previsti”.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E GIUDIZI DI INIDONEITA’ ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
In data 03 gennaio 2020 il T.A.R. del Lazio pubblica un’importante sentenza di merito, ancora una volta, relativa al concorso nazionale per l’abilitazione a professori universitari.
La sentenza, tra i primissimi provvedimenti del nuovo anno, pone l’accento sulla necessarietà di un’adeguata motivazione del provvedimento adottato dalle Commissioni, dunque su uno dei requisiti dell’atto amministrativo, nei giudizi per conseguire l’abilitazione nazionale.
Secondo il Tribunale di Roma la valutazione adottata dal MIUR sarebbe stata viziata da una “palese parzialità”, avendo la Commissione giudicato solo su alcuni aspetti del curriculum scientifico della candidata in questione e senza una congrua motivazione imposta dalla legge.
La candidata, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, aveva ottenuto un giudizio negativo frutto di un’apodittica comparazione tra il proprio curriculum scientifico- professionale e quello di un’altra candidata. Per i due candidati, di cui venivano posti a confronto i curricula, i medesimi lavori frutto della ricerca scientifica, anche svolta in collaborazione, venivano valutati in maniera opposta, concedendo l’abilitazione solo ad una delle due. La commissione di concorso non aveva opportunamente valutato parte delle pubblicazioni in cui era ricavabile il contributo personale della ricercatrice, fermandosi al solo confronto negativo su alcuni lavori.
La parzialità della motivazione resa comporta l’illegittimità del giudizio e l’annullabilità del provvedimento amministrativo, integrando la violazione di legge e, nello specifico, dell’art. 3 della legge n. 241/90.
Nel caso delle procedure abilitative in questione, ha sottolineato il Giudice Amministrativo, “occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo”.
È evidente che quanto opportunamente evidenziato dall’Organo di Giustizia Amministrativa sia frutto di una molteplicità e varietà di problematiche riscontrabili in una procedura tanto complessa, come quella che ha riguardato la pronuncia qui in esame. Da tali problematiche non è insolito ricavare vizi della procedura che possano comportare l’annullamento con l’effetto di una nuova e corretta valutazione.
ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: ANCHE IL TAR PIEMONTE SI ESPRIME IN FAVORE DI UNA RICORRENTE.
Importante pronuncia del TAR Piemonte sull’accesso al corso di laurea in Odontoiatria, chiamato a decidere sul ricorso di una studentessa che lamentava l’illegittimità del comportamento dell’Università di Torino nella gestione del bando per il trasferimento ad anni successivi al primo.
Nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale si deduceva come la domanda della studentessa, pur essendo iscritta presso un altro Ateneo italiano al II anno, fosse stata illegittimamente valutata dall’Ateneo piemontese come idonea ad ottenere il passaggio al IV anno, anziché al terzo. La decisione dell’Ateneo di Torino si era rivelata determinante per la ricorrente, non essendoci al IV anno un numero di posti disponibili sufficienti a consentirne l’immatricolazione.
Il TAR Piemonte, mediante l’ordinanza in allegato, ha ritenuto “irragionevole l’esclusione della ricorrente dall’iscrizione al terzo anno di corso” ed ha sottolineato il rischio di “compromettere irrimediabilmente i suoi progetti formativi e le sue future scelte professionali e di vita”.
Per tali motivi, ha disposto la “sua immediata ammissione con riserva e in sovrannumero rispetto agli iscritti al terzo anno di corso”. In particolare, ha concluso il TAR, l’accoglimento in sovrannumero “non è idoneo a pregiudicare né il diritto alla formazione degli altri studenti iscritti, né la complessiva organizzazione del corso di laurea a numero chiuso”, anche in considerazione della sussistenza di posti rimasti vacanti.
Il provvedimento del Giudice Amministrativo consentirà alla ricorrente di proseguire la propria carriera accademica nella sede ambita ed ha riaffermato il rispetto dei principi meritocratici che dovrebbero guidare ogni procedura amministrativa e che, nel caso di specie, non sono stati correttamente tutelati dall’Università di Torino.
ILLEGITTIMO IL DEPENNAMENTO DALLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE CON GIUDIZI PENDENTI, LA SENTENZA DEL TAR LECCE
Gli insegnanti con diploma di maturità magistrale inseriti in GAE non possono essere depennati se non a seguito di sentenza definitiva di merito in quanto, “ai fini della mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado”.
È quanto afferma il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, che, con sentenza breve, ha riammesso definitivamente una ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento a seguito dell’illegittimo depennamento intervenuto da parte dell’USR.
Nello specifico la ricorrente, era inserita in GAE tramite provvedimento cautelare del TAR Lazio e, per il solo fatto di non essere in possesso di un provvedimento definitivo, era stata esclusa dall’ambita graduatoria e reinserita in II fascia.
Il G.A., a seguito dell'impugnazione intervenuta per il tramite degli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, nell’annullare il provvedimento dell’Amministrazione, ha rilevato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con decreto n. 374 del 24 aprile 2019, ha fornito indicazioni a livello nazionale circa l’inserimento in graduatoria dei docenti, precisando che “devono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1: (…) b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 8” (art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e prevedendo, al predetto art. 1, comma 8, che in “forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento”.
Ad avviso dell’On.le Giudicante il predetto decreto M.I.U.R. deve essere interpretato nel senso che possono essere esclusi dall’aggiornamento delle graduatorie solo quei docenti che abbiano ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli”, cioè soggetti con situazioni coperte da giudicato, come emerge dalla combinata lettura degli artt. 1, comma 8, e 6, comma 1, lett. b), del cit. decreto.
In tale ottica il D.M. fornisce, per converso, la chiara istruzione di mantenere in graduatoria, con riserva, quei docenti la cui situazione non sia ancora definita dall’autorità del giudicato (v. art. 6, comma 1, lett. b, cit. decreto) e, in definitiva, ai fini del mantenimento in graduatoria con riserva, è sufficiente la pendenza di un giudizio, in primo o in secondo grado.
La procedura pubblica relativa ai servizi bar/ristoro all’interno degli istituti scolastici deve qualificarsi come concessione di servizi. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato (confermando la sentenza emessa dal TAR del Lazio) con l’ordinanza del 6.12.2019.
Il contenzioso ci ha visto protagonisti in difesa di una società attiva nell’ambito food, ristorazione e catering; qualificando la gara quale concessione di servizi, abbiamo richiesto l’applicazione degli obblighi ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 relativamente ai costi per la manodopera ed agli oneri di sicurezza.
La gestione del punto ristoro all’interno degli Istituti, difatti, non può che discendere da un contratto strettamente correlato alle esigenze di continuità della presenza in sede del personale nonché degli utenti del vero e proprio servizio pubblico. Trattasi dunque di un servizio strumentale ed ulteriore rispetto a quello istituzionale ma che nondimeno va a implementarne l’efficienza.
Non può quindi dimenticarsi che l’utilizzo del bene pubblico, identificato nei locali adibiti all’esercizio del servizio bar, è meramente strumentale ed accessorio rispetto all’attività di ristoro effettuata a disposizione della struttura scolastica, e pertanto non in grado di alterare la natura giuridica della concessione presupposta.
In base a tale qualificazione è quindi inevitabile l’applicazione dei limiti e degli obblighi sanciti all’interno del cd. codice dei contratti pubblici, in particolare in riferimento all’inserimento degli oneri di sicurezza e dei costi di manodopera all’interno delle offerte economiche.
È proprio l’art. 164 d.lgs. 50/2016 a disporre che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative (tra l’altro) ai criteri di aggiudicazione di cui al citato art. 95 cod. contr. pubbl.
A ciò si aggiunge che, in ottemperanza alla più ampia giurisprudenza in proposito (ex plurimis Ad. Pl., 24 gennaio 2019, n. 3), l’amministrazione non potrebbe neppure procedere all’integrazione della documentazione relativa ai costi suddetti poiché l’articolo 83, comma 9, d.Lgs. 50/2016 espressamente esclude l’utilizzo di tale rimedio per le violazioni relative al contenuto dell’offerta economica.
Il Consiglio di Stato ha condiviso la nostra tesi, rigettando il gravame e marcando così la linea di confine tra concessione di servizi pubblici e concessione di usufrutto di bene demaniale anche in ambito scolastico. L’alto Consesso ha quindi ribadito l’obbligatorietà dell’indicazione dei costi di sicurezza e manodopera la cui omissione comporta l’esclusione dalla procedura pubblica senza possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio.
La procedura per ottenere l’abilitazione a Professore Universitario di nuovo al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Trattiamo, in questa sede, di una procedura concorsuale che è stata al centro di una profonda innovazione negli ultimi anni ma, non per questo, risulta essere esente da critiche e vizi di forma.
Ad essere analizzata è un’ultima sentenza pubblicata dal T.A.R. del Lazio, ove l’intervento dei Giudici veniva invocato a seguito di un giudizio negativo sulla domanda di abilitazione a professore ordinario di un noto e stimato docente e ricercatore nel panorama italiano.
Il contenzioso, instaurato con il patrocinio dello Studio Legale Bonetti & Delia con ricorso giurisdizionale dinanzi al predetto Tribunale romano, vedeva contestati i giudizi resi da una Commissione di cinque membri designati dal Ministero dell’Istruzione, incaricati della valutazione delle domande sottoposte da diversi candidati.
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