Pubblicato in Lavoro

NEL CONCORSO PUBBLICO DEI DOCENTI UNA SOGLIA DI 35 PUNTI SU 50 E’ ILLEGITTIMA

by on31 Gennaio 2014

Ancora una volta ci occupiamo dei c.d. Concorsi della scuola pubblica.
Un bando che prevedeva migliaia e migliaia di assunzioni di docenti precari e in cui era stata fissata una soglia di sbarramento di ben 35 punti su 50 nella prova preselettiva.
Il Tar Lazio, nella sentenza allegata, ha ritenuto manifestamente arbitraria ed illogica, oltreché irragionevole, la disposizione del bando concorsuale

nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva che, oltretutto, non concorreva alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.
Secondo il Tar, la censura dei ricorrenti sulla soglia dei 35 punti non era volta a saggiare le competenze dei candidati, ma aveva come fine ultimo quello di sfoltire la platea dei partecipanti al concorso.
Data la funzione di sfoltimento delle prove preselettive, la modalità di valutazione dei test doveva essere diversa e limitarsi solamente a stabilire una soglia minima di quesiti, ovvero un punteggio minimo al fine di ammettere i candidati che avessero superato detta soglia, come avviene, tra l’altro, in molte procedure concorsuali, ove detta soglia minima non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come nel caso di specie.
Il Collegio romano ritiene che debba essere invocato l’art. 400 del D. Lgs. n. 297/1994, norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente. Detta norma, difatti, non effettua alcun riferimento ad alcuna preselezione, ma prevede semplicemente, al comma 11, che la prova si intenda superata con il minimo di 6/10, con riferimento esclusivo alle prove scritte e non a quelle preselettive. La norma, pertanto, costituisce solo una istruzione per la commissione di concorso, la quale può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima non abbia raggiunto la sufficienza.
Anche qualora si volesse condividere la prospettazione secondo cui l’art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente, il Tar ritiene che detta disposizione sia comunque integrata dalle successive norme in materia di svolgimento dei concorsi, che riprendono, come l’art. 1, comma 2, D.P.R. 487/1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità ricavabili dal generale principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione anche per i concorsi di docenti.
Il bando del c.d. “Concorso di cui al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012” è stato così annullato all’art. 1 comma 6, nella parte in cui stabilisce che sono ammessi alla prova scritta solamente i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore ai 35/50.
Tramite il ricorso sono stati così annullati gli atti impugnati, specificatamente nella parte in cui non consentono il proseguimento del concorso ai ricorrenti che abbiano ottenuto un punteggio compreso tra 30 e 35 alla prova preselettiva.

Ultima modifica il 03 Febbraio 2014