Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022
Con provvedimento pubblicato il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022.
La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022.
Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31 dicembre 2024, oltre interessi o rivalutazione monetaria e alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
La decisione assume rilievo nel quadro della disciplina della dirigenza sanitaria delle amministrazioni centrali, riaffermando il principio di omogeneità di trattamento economico tra i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e quelli dell’AIFA, già riconosciuto dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva.
La motivazione della sentenza, il cui deposito è stato fissato entro 60 giorni dalla lettura del dispositivo, potrà offrire ulteriori elementi interpretativi sul rapporto tra disciplina legislativa e contrattazione collettiva nel pubblico impiego, nonché sui limiti delle differenziazioni retributive tra amministrazioni appartenenti al medesimo sistema professionale.
Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA non è surrogabile dall’insegnante di sostegno o dall’OEPAC, in funzione del carattere specialistico che riveste tale servizio. La pronuncia di accoglimento, con cui l’Amministrazione dovrà garantire il monte ore di CAA in conformità col PEI, si inserisce nel consolidato orientamento che attribuisce prevalenza alla garanzia effettiva dei diritti fondamentali dell’alunno con disabilità rispetto ai vincoli finanziari dell’ente locale.
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