Pubblicato in Istruzione

Ammissione giudiziale di candidati con laurea precedente al 1998 per l’accesso alla classe A 039 di geografia

by Claudia Palladino on23 Marzo 2014

La questione che ha determinato l’importante pronuncia del Tar Lazio di seguito commentata sorge dall’esclusione dalle prove di accesso al TFA di un candidato, laureatosi in scienze statistiche nell’anno accademico 1995/96, che non era in possesso dei requisiti stabiliti successivamente dal D.M. n. 39/1998 per l’insegnamento della disciplina della geografia nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

Il provvedimento ministeriale in questione richiedeva il possesso di una laurea tra quelle in geografia, economia e lettere nonché, in via provvisoria, di un qualsiasi titolo accademico purchè conseguito entro l’anno accademico 1993/94, mentre non prevedeva alcuna disciplina transitoria per i laureati tra il 1995 e il 1998.
Il ricorrente così, sebbene laureatosi in scienze statistiche nell’anno accademico 1995/96, pativa l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’accesso al TFA per la classe di concorso A 039 in geografia a causa del mancato possesso di uno dei titoli previsti dal detto D.M. emanato nel 1998.
Nel caso specifico il ricorrente, pur se laureato nel 1995, aveva inserito nel proprio piano di studi due corsi annuali di geografia ottenendo proprio in virtù di ciò, dopo la laurea, l’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei allo svolgimento delle supplenze (cd. terza fascia) in questa materia.
Il TAR del Lazio chiamato a decidere sulla questione ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia, Michele Bonetti e Letterio Donato sulla base dell’irragionevolezza del Bando di concorso e del presupposto D.M. nonché per contrasto con l’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Secondo il TAR, il D.M. nell’individuare i titoli di studio validi per l’ammissione ai concorsi a cattedre e i titoli di studio validi ai medesimi fini solo se conseguiti entro un determinato periodo, pregiudica la posizione di chi si fosse laureato precedentemente. Tale pregiudizio si manifesta ad avviso dei Giudici in relazione a quelle “classi di concorso (tra cui quella di geografia) per cui non è stato previsto un regime transitorio”. In questi casi, spiegano i magistrati della Terza Bis, una discriminazione di tal genere non sarebbe suffragata da “una reale esigenza di interesse pubblico”.
Paradossale, ad avviso del Giudicante, il fatto che al ricorrente, che già insegnava geografia in terza fascia con il meccanismo delle supplenze annuali, venisse impedito di accedere al tirocinio formativo attivo diretto ad abilitarlo proprio in geografia e a permettergli di uscire finalmente da una vita di precariato.  

Ultima modifica il 30 Marzo 2014