Ingresso al corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Il TAR ordina all’Amministrazione di inserire il ricorrente in graduatoria.
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Attraverso una domanda di urgenza, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole da parte dei Giudice della Terza Sezione del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di uno studente figurante come “rinunciatario”, in quanto sostanzialmente decaduto dalla graduatoria.

La questione è nata quando il giovane ricorrente non riusciva ad effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione nell’arco temporale di 4 giorni a causa di una condizione medica che proprio in quella settimana lo costringeva ad essere sottoposto a delicate cure familiari.

Per tale ragione, una volta accortosi che il sistema informatico aveva rubricato la sua posizione quale rinunciatario, attraverso un meccanismo automatico che, quindi, gli impediva di immatricolarsi, si rivolgeva al nostro Studio Legale per la cura dei propri interessi.

Il Collegio, nel valutare la questione ha ritenuto determinante la condizione dello studente che, a causa della propria condizione medica, era impossibilitato a svolgere le operazioni burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione. A tal proposito il Giudice ha rilevato che la predetta condizione medica costituisse un impedimento oggettivo tale da poter giustificare il ritardo nella procedura di immatricolazione.

In sostanza, grazie a tale impedimento oggettivo comprovato dalla documentazione depositata in atti, è stato possibile evitare gli effetti dirimenti della rinuncia, intervenuta per un automatico meccanismo del sistema informatico.

Commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia: “trattasi di una pronuncia molto importante perché il Giudice ha ritenuto dirimente la presenza di un concreto impedimento oggettivo che non ha consentito al ricorrente di espletare nel lasso temporale concessogli, le operazioni necessarie per il perfezionamento dell’immatricolazione presso l’Ateneo indicato. Tale pronuncia testimonia una apertura giurisprudenziale su un terreno particolarmente complesso. Altro aspetto interessante evidenziato dal Collegio è la differenza tra gli incombenti richiesti per la mera conferma di interesse e l’immatricolazione. Nonostante la diversità con la conferma di interesse, e la relativa decadenza in caso di omissione, non può non ribadirsi l’apertura del TAR su questi aspetti formali da cui scaturiscono dei veri e propri mutamenti e cambiamenti di vita dei giovani e delle loro famiglie, incidenti, anche, sui diritti costituzionali”.

Anche alla luce della più recente giurisprudenza – sempre negativa sul punto in primo grado – il reinserimento in graduatoria del ricorrente è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, e testimonia l’impegno profuso dal nostro Studio nell’analisi della controversia.

In allegato si rimette l’ordinanza favorevole.

IL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ONERI DECADENZIALI DELLE GRADUATORIE DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
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È stato pubblicato oggi un nuovo ed importantissimo provvedimento, a firma dell’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, con il quale si introduce un’importante apertura in tema di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria.

Trattasi di un’ordinanza cautelare in cui il Supremo Collegio prende posizione in maniera netta ed innovativa sulla nota questione della decadenza dalle graduatorie per non aver effettuato la conferma di interesse disciplinata dall’art. 10 del D.M. n. 337/2018.

La rilevanza del pronunciamento riguarda il fatto che trattasi di una nuova giurisprudenza del Supremo Consiglio di Stato, resa in grado di appello, che può aprire la strada ai ricorrenti che incolpevolmente risultano decaduti.

Con il provvedimento viene accolto il ricorso collettivo patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, consentendo l’immatricolazione con riserva ai ricorrenti con punteggio elevato conseguito ai test.

Il tema è sempre quello della mancata assegnazione dei posti disponibili e non banditi, già accolto con ordinanze e sentenze del G.A.

Nel caso di specie, viene affermato che “la Sezione tuttavia non ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all’onere di conferma dell’interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare da prova certa (…) prova che però nella specie non è stata data”.

Nell’interessante caso in esame si pone in capo all’Amministrazione l’onere di dimostrare che l’intervenuta decadenza sia imputabile al candidato che ha proposto ricorso, imponendo l’obbligo di un avviso formale ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Non basta dunque il semplice rilievo processuale dell’eccezione di decadenza “ed è appena il caso di rilevare che l’Amministrazione invoca la decadenza del candidato per la prima volta in questa sede, senza averla mai prima contestata all’interessata, in spregio dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990”.

Infine, in questo periodo molto particolare e alla luce della grave emergenza sanitaria, non mancano spunti di dibattito che portino a ridefinite molte delle norme che limitano l’accesso al mondo universitario.

CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO: TAR LAZIO E TAR CATANIA A FAVORE DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO".
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A distanza di pochi giorni con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’iter processuale avviato da alcuni studenti, i quali impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché Professioni Sanitarie di Tecniche di Radiologia Medica per Indagini.

Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in ultimo con la sentenza n. 5263 del 25 luglio 2019, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Pur sottolineando le differenze con il caso di specie, ove i ricorrenti ottenevano l’ammissione ad un corso di laurea e non un’abilitazione professionale, entrambi i TAR ha ritenuto sussistente in capo agli stessi ricorrenti “una situazione di affidamento” meritevole di un “trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis”. Dunque, il Giudice Amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione il percorso di studio effettuato dai ricorrenti, i quali avevano, nelle more della decisione di merito, superato un numero consistente di esami universitari ed ottenuto il passaggio ad anni successivi al primo.

Proprio in riferimento all’entità ed al numero degli esami si sostanziavano le differenze tra i due giudizi.

Nell’un caso, nelle more del giudizio, due ricorrenti su tre conseguivano validamente la laurea, la terza – pur nell’incertezza di un giudizio ancora pendente – portava avanti alacremente il proprio percorso di studi, conseguendo le materie sino al penultimo anno.

Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Catania, invece, il Collegio, richiamandosi ad alcune recenti pronunce rese sempre dal Consiglio di Stato (se. VI, nn. 2155/2019 e 2298/2014), ha ribadito la necessità che i giudici facciano ricorso alla “regola più giusta” da applicare al caso concreto, onde addivenire ad un contemperamento tra la normativa astrattamente applicabile e l’esigenza che da siffatta applicazione non scaturiscano “conseguenze incongruenti o asistematiche”. Tale precisazione in punto di giustizia sostanziale ha condotto alla pronuncia di improcedibilità con applicazione al caso di specie del precetto sopra richiamato di cui al co. 2 bis, dell’art. 4 (D.L. n.115/2005), pur non trattandosi di “conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo” così come previsto esplicitamente dalla norma.

Il Collegio del TAR Sicilia, infine, per avvalorare ulteriormente la propria tesi, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 108 del 9 aprile 2009, ribadendo fermamente la necessità di “evitare che gli esami si svolgano inutilmente” e di tutelare “l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame”.

Dunque, superando i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i T.A.R. in questione hanno definitivamente stabilizzato la carriera accademica dei ricorrenti, evidenziando come il percorso di studi medio tempore compiuto abbia un peso specifico non sottovalutabile, nella misura in cui rappresenta la prova tangibile di poter utilmente prender parte ai Corsi di Studi per i quali avevano sostenuto il test di selezione, oggetto di impugnativa.

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: ANCHE IL TAR PIEMONTE SI ESPRIME IN FAVORE DI UNA RICORRENTE.
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Importante pronuncia del TAR Piemonte sull’accesso al corso di laurea in Odontoiatria, chiamato a decidere sul ricorso di una studentessa che lamentava l’illegittimità del comportamento dell’Università di Torino nella gestione del bando per il trasferimento ad anni successivi al primo.

Nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale si deduceva come la domanda della studentessa, pur essendo iscritta presso un altro Ateneo italiano al II anno, fosse stata illegittimamente valutata dall’Ateneo piemontese come idonea ad ottenere il passaggio al IV anno, anziché al terzo. La decisione dell’Ateneo di Torino si era rivelata determinante per la ricorrente, non essendoci al IV anno un numero di posti disponibili sufficienti a consentirne l’immatricolazione.

Il TAR Piemonte, mediante l’ordinanza in allegato, ha ritenuto “irragionevole l’esclusione della ricorrente dall’iscrizione al terzo anno di corso” ed ha sottolineato il rischio di “compromettere irrimediabilmente i suoi progetti formativi e le sue future scelte professionali e di vita”.

Per tali motivi, ha disposto la “sua immediata ammissione con riserva e in sovrannumero rispetto agli iscritti al terzo anno di corso”. In particolare, ha concluso il TAR, l’accoglimento in sovrannumero “non è idoneo a pregiudicare né il diritto alla formazione degli altri studenti iscritti, né la complessiva organizzazione del corso di laurea a numero chiuso”, anche in considerazione della sussistenza di posti rimasti vacanti.

Il provvedimento del Giudice Amministrativo consentirà alla ricorrente di proseguire la propria carriera accademica nella sede ambita ed ha riaffermato il rispetto dei principi meritocratici che dovrebbero guidare ogni procedura amministrativa e che, nel caso di specie, non sono stati correttamente tutelati dall’Università di Torino.

CEPUS DEI. IL DECLINO DELLA CLASSE MEDICA: IL LIBRO INCHIESTA
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A chi giova il numero chiuso? Se lo chiedono gli autori del libro Cepus Dei che descrivono un tentativo di colpo di Stato nel campo dell’Istruzione pubblica e della Sanità 

Ad oggi ben quarantaquattromila studenti si recano all’estero a causa del “numero chiuso”. Ci siamo più volte occupati di questo tema in un nostro editoriale di apertura della rivista con particolare riferimento al caso dell’università albanese convenzionata con l’Ateneo di Tor Vergata.

Nonostante si sia ormai giunti alla fine di agosto e alla fine dei Percorsi Abilitanti Speciali, il Consiglio di Stato continua sulla linea di riformare, pur se in via cautelare, l’orientamento dei  TAR sulla nota vicenda dei Percorsi Abilitanti Speciali.

Immatricolazioni con riserva: salvi i nostri ammessi con riserva con punteggio superiore a 35,50
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Nei test d’ingresso per l’anno accademico 2012-2013 vigeva ancora un sistema con graduatorie locali. Si verificò quindi l’ipotesi logicamente pronosticabile per cui un candidato escluso da un determinato Ateneo sarebbe sicuramente entrato con il medesimo punteggio in altre sedi.

BONUS MATURITA’: LA PRIMA VITTORIA SUL CASO DELL’ASSENZA DEL PERCENTILE
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Primo sulla materia del numero chiuso, lo Studio Legale Avvocato Michele Bonetti & Partners incassa un’importante vittoria sulla questione dei c.d. percentili, ossia su quel contestato meccanismo in base al quale molti ragazzi con un voto di diploma superiore ad 80/100 non sono riusciti ad ottenere il bonus maturità previsto dal DM. 449/2013 (Vedi http://www.avvocatomichelebonetti.it/index.php/primo-piano/item/770 ).

La parabola evolutiva dell’europeizzazione del diritto amministrativo italiano: dai primi passi all’europeizzazione della cultura amministrativa. Intervista a Gabriele Pepe, avvocato e ricercatore
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Ad appena un mese dall’anniversario con cui si celebra ogni anno il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e nel giorno in cui è più viva la memoria di quel periodo che nel nostro Paese ha segnato l’inizio di un difficile percorso verso l’instaurazione di un ordinamento repubblicano e democratico, nell’autentico spirito di questa rivista riteniamo oggi opportuno soffermarci brevemente su una piccola rivoluzione in atto ormai da tempo e che sta coinvolgendo un settore vitale dell’espressione dell’autorità statale e nazionale di ogni Paese europeo.