La voce del diritto (74)
Redazione
24 Giugno 2026
Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero. La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza. Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di…
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La voce del diritto
Redazione
10 Giugno 2026
ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3. Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private. La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma. Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di…
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