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Redazione
02 Settembre 2024
Il Consiglio di Stato dispone il riesame dell’istanza di visto per motivi di studio.
Il TAR Lazio rigettava la domanda della studentessa a cui l’Amministrazione aveva rifiutato il visto per motivi di studio in quanto considerava non applicabile al caso in concreto e alla materia del contendere il rimedio cautelare: “considerato che la eventuale sospensione dell’impugnato provvedimento di diniego non risulterebbe comunque suscettibile di determinare l’ingresso della parte ricorrente sul territorio nazionale, venendo in rilievo, nel caso di specie una utilità collegata all’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale”. Il Consiglio di Stato (con provvedimento n. 3242/2024) analizzando il caso concreto della ricorrente che si era attivata per l’ottenimento del visto per motivi di studio, ma non era riuscita ad ottenerlo per fatti a lei non addebitabili, ne accoglieva le richieste ed in maniera diametralmente opposta al Giudice di primo grado disponeva: “dalla documentazione versata in atti risulta confermato che plurimi appuntamenti erano stati fissati e poi cancellati su iniziativa dell’Amministrazione, sicché la circostanza ostativa al rilascio del titolo (lo slittamento dell’appuntamento a data successiva al 30 novembre) non è in alcun modo riconducibile alla parte istante e determina un esito ingiusto e illegittimo del procedimento”; pertanto il Consiglio di stato reputava che “sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza si fini di un…
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Redazione
30 Agosto 2024
Decisione n. 30 del 29 luglio 2024. Diritto di critica e di “opposizione”, funzione di vigilanza di un iscritto e di un consigliere dell’Ordine. Annullato il provvedimento disciplinare di un iscritto e Consigliere dell’Ordine.
Non si vedono ragioni che possano giustificare un procedimento disciplinare per chi, Consigliere di un Ordine territoriale, in fondo, non ha fatto altro che chiedere un colloquio col Presidente del Consiglio Nazionale, anche se questa iniziativa conteneva alcune critiche all'operato dell'Ordine locale. La decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale accoglieva il ricorso di un nostro assistito, commercialista e consigliere dell’ordine, ribaltando la decisione di orimo grado e disponendo: “D'altro canto, la funzione di vigilanza attribuita al CNDCEC può trovare anche nei rapporti coi Consiglieri "di minoranza" degli Ordini territoriali, e nelle loro segnalazioni, occasionale motivo per essere svolta; di tal che segnalazioni da parte di essi, sono attuate in forme che non contrastino col decoro della professione e le altre disposizioni del Codice deontologico, potrebbero apparire non solo tali da non ostacolare ma, addirittura, funzionali allo svolgimento della suddetta attività di vigilanza a da parte degli Organi nazionali professionali. Buona parte degli argomenti del provvedimento impugnato (pretesi - ma del tutto non dimostrati, neppure sotto il profilo di un pericolo di danno - danni, finalità sleali e scorrette del ricorrente volte a perseguire ambizioni personali e discredito dei Colleghi che sono attribuite al ricorrente dai suoi detrattori) non risultano affatto…
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