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Redazione
09 Marzo 2026
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
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09 Marzo 2026
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
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09 Marzo 2026
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
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09 Marzo 2026
Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022
Con provvedimento pubblicato il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022. La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro. Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022. Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31…
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23 Febbraio 2026
Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA…
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03 Febbraio 2026
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di ... Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla modalità di redazione "a libretto". Annullata l’esclusione dei ricorrenti.
Il Consiglio di Stato in relazione al concorso pubblico per 146 magistrati tributari ha ribadito che la stesura dell’elaborato secondo il c.d. “metodo a libretto” non integra un segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Pronunciatosi sul merito della questione, il Supremo Consesso amministrativo ha difatti escluso che la modalità di redazione consistente nello scrivere sulle sole prime due facciate dei fogli protocollo possa, di per sé, assumere rilievo quale elemento identificativo del candidato, atteso che la violazione dell’anonimato, come correttamente riconosciuto dai giudici, “richiede la presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti ad indentificare l’autore della prova”. È stato evidenziato come tale tecnica redazionale non presenti caratteri di oggettiva anomalia né sia connotata da una intenzionalità funzionale alla riconoscibilità dell’elaborato, trattandosi di una modalità di scrittura logicamente giustificabile e astrattamente utilizzabile da una pluralità di candidati. È stata altresì confermata l’illegittimità di esclusioni fondate su criteri non previsti dalla lex specialis del concorso e non previamente conoscibili, in violazione dei principi di legalità, affidamento e parità di trattamento, che devono presidiare lo svolgimento delle procedure selettive pubbliche. Questa pronuncia assume un rilievo di particolare importanza sistematica, poiché afferma l’orientamento secondo cui il principio dell’anonimato non può essere…
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15 Dicembre 2025
Esame avvocato: voto numerico “sufficiente” e nodo processuale sull’assorbimento dei motivi. L’ultima parola spetta alla Plenaria.
Con sentenza non definitiva n. 9734/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha riunito quattro appelli del Ministero della Giustizia contro altrettante decisioni del TAR Lombardia relative alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione forense. Il Collegio conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nelle valutazioni concorsuali (e quindi anche nella correzione degli scritti dell’esame avvocato), il punteggio numerico sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e “contiene ex se” la motivazione, salvo l’ipotesi limite di contraddizione manifesta tra criteri predeterminati, elementi obiettivi e voto attribuito. Ne consegue la riforma dell’impostazione del TAR che aveva ritenuto oggi “insufficiente” il solo voto numerico per mutamenti di contesto (riduzione candidati, semplificazione prove): per il Consiglio di Stato le ragioni a base della regola sono di principio, non meramente organizzative. Accertata la tenuta del voto numerico, emerge il profilo processuale decisivo: il TAR aveva accolto i ricorsi solo sul tema della motivazione “numerica”, assorbendo (senza esaminarle) le censure “sostanziali” sulla valutazione (illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento, violazioni procedurali). Il Consiglio di Stato dubita che tale modus procedendi sia conforme ai criteri (e ai limiti) dell’assorbimento delineati dalla Plenaria n. 5/2015, evidenziando che l’omesso esame dei motivi sostanziali può incidere sull’effettività…
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10 Dicembre 2025
Concorso per 146 Magistrati Tributari – Il TAR Lazio accoglie i nostri ricorsi. Annullata l’esclusione basata su segni di riconoscimento
Con ordinanza cautelare del 9 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto i ricorsi patrocinati dall’Avv. Michele Bonetti, annullando l’esclusione disposta nell’ambito del concorso pubblico per 146 magistrati tributari e disponendo il riesame delle prove scritte dei ricorrenti. La vicenda trae origine dall’annullamento delle prove di alcuni candidati, estromessi dalla procedura concorsuale per aver utilizzato una particolare modalità di redazione degli elaborati, comunemente definita “metodo a libretto”, consistente nello scrivere esclusivamente sulle prime due facciate di ciascun foglio protocollo. Tale modalità era stata ritenuta, in via astratta, un possibile segno di riconoscimento idoneo a ledere il principio dell’anonimato. Tutti i candidati che versino in una situazione similare a quella appena delineata possono valutare di contattare lo Studio legale per agire tempestivamente anche in via non necessariamente giurisdizionale. Nel ricorso proposto al TAR Lazio è stata evidenziata l’assenza di qualsiasi segno di riconoscimento, la mancanza di intentionalità, nonché la violazione della lex specialis e del legittimo affidamento dei candidati, posto che né il bando di concorso né le istruzioni operative prevedevano divieti o prescrizioni sulle modalità di utilizzo dei fogli protocollo. L’esclusione si fondava, pertanto, su una regola non preesistente e non conoscibile. Il TAR…
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25 Novembre 2025
“Mi amo da morire”: la violenza economica e la Costituzione, gli strumenti legali per restituire i diritti.
Parlare oggi di violenza di genere, e in particolare di violenza economica, significa confrontarsi con un fenomeno che attraversa il diritto penale, civile, del lavoro, dell’amministrazione pubblica e persino il Governo della professione forense. È una violenza che non lascia lividi sulla pelle, ma li lascia nelle opportunità negate. Una violenza che non si vede, ma che produce effetti devastanti e che per decenni è rimasta non studiata, non nominata, non riconosciuta. Solo da poco la letteratura, anche internazionale, ha iniziato a considerarla come forma autonoma di abuso. Oggi, la nozione di "violenza economica" ha trovato pieno riconoscimento normativo, ad esempio nella disciplina dell'ammonimento del questore per violenza domestica, che la definisce come uno o più atti di violenza che si verificano all'interno della famiglia (ex multiisTribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara sente. num. 503 del 2022). I dati ISTAT 2024 ci dicono che nel 64% dei casi la dipendenza economica, l’assenza di autonomia è uno dei principali motivi per cui non viene sporta denuncia. La cornice costituzionale: il primo argine alla violenza. La nostra Costituzione ha costruito un sistema di garanzie formalmente incompatibile con qualunque forma di sopraffazione economica. L’Art. 2:tutela i diritti inviolabili della…
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