Istruzione

Scorrimenti e preferenze di sede: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso patrocinato dagli Avvocati Bonetti e Delia
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In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero. La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza. Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di…
In data 23 giugno, il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento in materia di scorrimenti del cosiddetto “semestre filtro”, accogliendo la domanda cautelare proposta dallo studente e ordinando al Ministero dell’Università e della Ricerca di rideterminarsi in merito all’assegnazione della sede, disponendo, ove necessario, l’ammissione in soprannumero. La vicenda riguarda uno studente che si era immatricolato già al primo scorrimento utile in virtù del punteggio conseguito. Successivamente, a seguito del secondo e ultimo scorrimento, il ricorrente, assistito dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, ha dimostrato che erano stati immatricolati studenti con punteggi inferiori al proprio e presso sedi da lui indicate con priorità maggiore. Il Consiglio di Stato ha quindi confermato il proprio orientamento favorevole agli studenti in casi analoghi, rilevando che, in base al punteggio ottenuto e al corretto funzionamento del meccanismo di assegnazione, il ricorrente avrebbe dovuto essere destinato con priorità al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, indicata come prima preferenza. Con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha altresì disposto la riforma del capo della decisione del TAR relativo alle spese di lite del primo grado, accogliendo la domanda cautelare e ordinando alle Amministrazioni appellate di…
ASN, nuova valutazione per il candidato: illegittimo il criterio aggiuntivo sul finanziamento del progetto.
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Con sentenza n. 10087/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, annullando parzialmente il giudizio di non idoneità reso nei confronti di un candidato alla Abilitazione Scientifica Nazionale di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3. Il candidato aveva contestato il mancato riconoscimento di alcuni titoli valutabili ai fini dell’abilitazione. Il TAR ha ritenuto fondata, in particolare, la censura relativa al titolo concernente la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private. La Commissione aveva escluso la rilevanza di un progetto COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, valorizzando la mancata prova dell’ottenimento del finanziamento. Secondo il Collegio, però, tale requisito non era previsto dal criterio fissato dalla stessa Commissione nel verbale iniziale. Il TAR ha quindi chiarito che, anche nelle procedure caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica, la Commissione non può introdurre in sede applicativa parametri ulteriori rispetto a quelli previamente stabiliti. Né l’Amministrazione può integrare successivamente la motivazione del giudizio attraverso le difese depositate in giudizio, trattandosi di una non consentita motivazione postuma. Per tali ragioni, il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in sentenza e ha ordinato al Ministero di…
ASN, il TAR Lazio accoglie il ricorso: il travisamento del profilo professionale vizia la valutazione dei titoli
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Con sentenza n. 10158/2026, il TAR Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti Delia, annullando il giudizio di non idoneità reso nei confronti di una candidata alla Abilitazione Scientifica Nazionale di seconda fascia per il settore 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica. La candidata, pur avendo superato tutti e tre i valori soglia e ottenuto una valutazione positiva sulle pubblicazioni presentate, era stata dichiarata non abilitata per il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli richiesto dalla disciplina ASN. Il TAR ha però rilevato un vizio decisivo nell’istruttoria: la Commissione aveva ricostruito in modo errato il profilo professionale della ricorrente, descrivendola come libera professionista già borsista e contrattista, mentre dagli atti risultava il suo stabile inquadramento presso l’Università, quale dipendente a tempo pieno e indeterminato nell’area delle elevate professionalità del settore tecnico-scientifico. Secondo il Collegio, tale errore non costituisce una mera imprecisione, ma incide sulla legittimità dell’intera valutazione dei titoli, poiché la corretta ricostruzione del percorso professionale è essenziale per apprezzare la natura, la continuità e la collocazione istituzionale delle attività dichiarate. Il TAR ha quindi annullato il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non…
Taglia idonei, il TAR apre la strada: accoglimento cautelare e rimessione alla Corte Costituzionale.
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Arriva la prima significativa apertura del TAR Lazio sul tema del cosiddetto “taglia idonei”. Con ordinanza pubblicata il 25 maggio 2026, la Sezione I Bis ha accolto in via cautelare il ricorso promosso da alcuni candidati del concorso RIPAM Difesa 2024, disponendo la sospensione degli atti impugnati ai fini dell’inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei, disponendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La pronuncia assume particolare rilievo poiché rappresenta uno dei primi interventi che riconosce espressamente la fondatezza delle censure sulla legittimità costituzionale in relazione all’art. 4, comma 9, del D.L. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dall’applicazione della deroga al limite del 20% i concorsi banditi nel 2024 ma con graduatorie approvate nel 2026. Secondo il TAR, la disciplina appare potenzialmente in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., poiché determina una disparità di trattamento tra candidati inseriti in procedure concorsuali sostanzialmente omogenee, facendo dipendere l’applicazione del “taglia idonei” da un elemento meramente temporale e casuale quale la data di approvazione della graduatoria. Il Collegio ha inoltre evidenziato come tale sistema possa produrre differenze di trattamento persino all’interno del medesimo concorso, laddove graduatorie relative a profili differenti vengano approvate in anni diversi, consentendo solo ad…
Voto di lista e voto al candidato: il T.A.R. fa chiarezza sulla volontà dell’elettore e sulla prevalenza in caso di errori.
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Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore. Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960. Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto. “Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse. Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”. Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in…
Il TAR Abuzzo sulla questione del consolidamento e del legittimo affidamento sulle procedure concorsuali: dichiara improcedibile il ricorso ma tiene fermi gli effetti medio tempore conseguiti
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L’accesso ai corsi universitari a numero programmato torna al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto e consolidato l’iscrizione di alcuni studenti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia. La vicenda trae origine dal bando emanato dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM-51) per l’anno accademico 2024/2025. A seguito della riapertura dei termini per la copertura dei posti residui, diversi candidati – pur in possesso dei requisiti e con punteggi utili – venivano esclusi dalla graduatoria finale. Gli studenti proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, contestando, tra l’altro, la legittimità delle modalità di selezione adottate dall’Ateneo, fondate sulla valutazione del curriculum anziché sul previo superamento di una prova selettiva, in presunta violazione della normativa vigente. In sede cautelare il TAR accoglieva le istanze dei ricorrenti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate e disponendo l’ammissione con riserva degli stessi al corso di laurea. Il giudice adito specificava infatti che “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”,…
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…