Istruzione

Istanza di trasferimento da altro Ateneo. Discrezionalità di valutazione dell’Università anche in caso di domanda fuori termine
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In riscontro ad un’istanza in via di autotutela presentata dallo studio legale Michele Bonetti & Parteners, un noto ateneo del centro Italia ha accolto la richiesta di trasferimento formulata nell’interesse di uno studente che non aveva inoltrato domanda di partecipazione allo specifico bando.  L’ateneo ha comunque autorizzato il trasferimento disponendo l’immatricolazione all’anno accademico di interesse, sulla scorta delle circostanze contingenti che caratterizzavano la situazione in parola. Il decreto rettorale emesso - con un inciso che apre anche per il futuro ad una interpretazione più elastica  degli avvisi e dei band pubblici emessi dalle Università - afferma che l’assunto previsto dalla normativa vigente secondo cui  “gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici” debba essere interpretato proprio nel senso che gli ateneiabbiano invece e  comunque la facoltà di istruire istanze meritevoli di attenzione anche se pervenute con modalità diverse da quelle previste nei relativi bandi. Ed infatti, l’Ateneo in parola, verificate le esigenze personali poste dallo studente a fondamento della propria richiesta ed accertato altresì il possesso in capo allo stesso dei requisiti di ammissione alla procedura di trasferimento, ha autorizzato il trasferimento anche in considerazione della disponibilità di posti per l’anno…
Decadenza dalle GM dei docenti di ruolo con riserva: il TAR dichiara nullo il decreto dell’USR
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Ancora un accoglimento da parte del TAR del Lazio in relazione ai ricorsi avverso la decadenza dei docenti di ruolo con riserva dalle graduatorie del concorso straordiario. Questa volta la questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza di una precedente sentenza di accoglimento dello stesso TAR. La questione, nel particolare, riguardava la vicenda di un’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale che, a seguito di ricorso giurisdizionale, era stata inserita con riserva in GAE e, nelle more della definizione del giudizio, aveva stipulato con riserva un contratto a tempo indeterminato superando l’anno di prova. In ragione della summenzionata riserva processuale, la ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario 2018, bandito proprio per far fronte alla drammatica situazione profilatasi con riferimento agli insegnanti in GAE con riserva, e si collocava in posizione utile per l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/2023. Poco prima delle convocazioni, tuttavia, l’USR per il Lazio pubblicava un provvedimento di decadenza della docente in quanto “di ruolo”, non tenendo conto non solo della circostanza che l’insegnante avesse il ruolo con riserva, ma neanche della sentenza del TAR (resa proprio nell’interesse della docente medesima) nella quale si legge che “l’immissione in ruolo e la conseguente stipula…
L'Istituto Superiore di Sanità conferma: i quiz del test di Medicina e Chirurgia erano errati. Accolta la tesi dello Studio Legale Bonetti & Delia
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I quiz del test di Medicina erano errati. Lo ha confermato l'Istituto Superiore di Sanità nominato dal Consiglio di Stato di provvedere alla verificazione accogliendo la richiesta degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founder di Bonetti & Delia Studio Legale. Il Ministero è stato condannato sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato, a rivalutare la posizione dei ricorrenti che, grazie a due delle domande contestate, hanno potuto ottenere l'immatricolazione.La storia riguarda il test di ammissione a Medicina e Odontoiaria svoltosi a settembre 2021 e che ha visto coinvolti 60.000 aspiranti.   Il Ministero, dopo qualche giorno dalle prove, si era affrettato a modificare la soluzione di ben 4 su 60 tra i quiz somministrati, ma, a fronte dei ricorsi presentati dai candidati esclusi, il T.A.R. aveva ritenuto sufficiente tale revisione. Bonetti & Delia avevano supportato le contestazioni su alcuni quesiti del test di ammissione, sulla base di perizie collegiali redatte da docenti esperti delle materie e della redazione dei quiz di ammissione che avevano fatto riferimento, per corroborare le proprie tesi, anche alle prove di ammissione degli anni passati ove il Ministero aveva, in situazioni analoghe, sposato proprio le tesi oggi sostenute. Il Consiglio di Stato, valorizzando…
Riconoscimento titoli esteri: Il TAR accoglie il ricorso riconoscendo la competenza del Ministero dell’Istruzione superando la mancanza di attestazione dell’autorità rumena.
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Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso patrocinato dall'Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti e Delia, dichiarandol’illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento dell’abilitazione professionale conseguita in Romania dalla docente per cui veniva incardinato il ricorso. Il caso di specie concerneva il rigetto dell’istanza di riconoscimento della suddetta abilitazione avanzata nel 2019 da parte ricorrente all’allora MIUR; provvedimento che peraltro veniva successivamente annullato dal giudice amministrativo. Nonostante ciò, il MIUR rigettava nuovamente l’istanza. Dalla lettura del provvedimento i motivi del rigetto citato erano rinvenibili nella mancanza dell’attestazione del titolo da parte del Ministero rumeno e nella competenza in merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all’estero nell’alveo delle competenze del Ministero dell’Università e della Ricerca. In merito a quest’ultimo aspetto il giudice di prime cure ha rilevato che l’istanza è stata presentata dall’interessata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2019; anno in cui non vi era ancora stata la ripartizione delle competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, avvenuta nel 2020. Sulla scorta di ciò il giudice di prime cure ha affermato che “a fronte di un’istanza inoltrata all’allora unico Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,…
L’accertamento dell’idoneità fisica dell’insegnante può essere avviato prima del superamento dell’anno di prova.
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Il Tribunale Ordinario di Lanciano, in veste del Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare dell’insegnante per essere rimasta assente dall’attività di lavoro stante l’inidoneità lavorativa. In esecuzione della sentenza ad oggi la nostra ricorrente non solo è stata sottoposta a nuova visita medica collegiale con esito positivo, ma ha ottenuto la reintegra sul posto di lavoro e l’assegnazione alle differenti mansioni amministrative sino a nuovo accertamento medico. La ricorrente dopo aver sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato ed essere stata sottoposta a visita di accertamento medica veniva assegnata a mansioni alternative per due anni. Allo scadere del periodo indicato dalla Commissione medica, nonostante le numerose richieste, la dirigente scolastica reputava di non dover richiedere nuovo accertamento medico e chiedeva la prestazione lavorativa all’insegnate nonostante la non verifica delle idoneità fisica e nonostante le note condizioni di salute della stessa. L’insegnante veniva licenziata per non aver prestato servizio. In giudizio il Ministero difendeva l’operato del Dirigente scolastico in forza del dato letterale dell’articolo 3 del DPR 171/2011 e di precedenti giurisprudenziali, secondo cui la verifica dell’idoneità al servizio può essere attivata solo al termine del superamento del periodo di prova; per il Ministero quindi non sussisteva…
Ingresso al corso di Studi in Medicina e Chirurgia. Il TAR ordina all’Amministrazione di inserire il ricorrente in graduatoria.
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Attraverso una domanda di urgenza, il nostro Studio Legale è riuscito a ottenere una pronuncia favorevole da parte dei Giudice della Terza Sezione del TAR del Lazio, volta al reinserimento nella graduatoria nazionale di Medicina e Chirurgia di uno studente figurante come “rinunciatario”, in quanto sostanzialmente decaduto dalla graduatoria. La questione è nata quando il giovane ricorrente non riusciva ad effettuare tutte le procedure burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione nell’arco temporale di 4 giorni a causa di una condizione medica che proprio in quella settimana lo costringeva ad essere sottoposto a delicate cure familiari. Per tale ragione, una volta accortosi che il sistema informatico aveva rubricato la sua posizione quale rinunciatario, attraverso un meccanismo automatico che, quindi, gli impediva di immatricolarsi, si rivolgeva al nostro Studio Legale per la cura dei propri interessi. Il Collegio, nel valutare la questione ha ritenuto determinante la condizione dello studente che, a causa della propria condizione medica, era impossibilitato a svolgere le operazioni burocratiche necessarie ai fini dell’immatricolazione. A tal proposito il Giudice ha rilevato che la predetta condizione medica costituisse un impedimento oggettivo tale da poter giustificare il ritardo nella procedura di immatricolazione. In sostanza, grazie a tale impedimento oggettivo comprovato dalla documentazione…
Bocciatura illegittima: accolto il ricorso dell’Avvocato Bonetti. Ammesso il risarcimento del danno in sede di giurisdizione ordinaria.
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Nell’anno 2011, alla famiglia di una nostra cliente veniva comunicato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva a causa di un errato computo sulle assenze. Infatti, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico si rendeva conto dell’errore e decideva, di conseguenza, di agire autonomamente, senza coinvolgere il Consiglio di Classe, assegnando due crediti formativi all’alunna. Il D.S. adottava tale provvedimento pur non essendone legittimato, in quanto tale decisione spetta(va) al Consiglio di Classe. Avverso tale abuso perpetrato dal Dirigente, la famiglia della alunna decideva di incardinare ricorso per il risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, adducendo, tra gli altri, anche la responsabilità a titolo di culpa in vigilando. Il Giudice di prime cure, analizzando la questione, erroneamente rilevava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, lo Studio Legale presentava appello prospettando una tesi poi accolta dalla Corte di Appello di Roma. Difatti, il Collegio, assecondando le censure mosse dal Legale, riteneva che il caso di specie dovesse essere rubricato all’istituto del “risarcimento del danno ingiusto derivante dalla responsabilità diretta di una persona fisica”, anche se pubblico funzionario della pubblica amministrazione, in quanto “non rileva il…
ACCOLTO IL RICORSO GERARCHICO SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA DAGLI STUDI UNIVERSITARI
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Decadenza universitaria: L’ ateneo in via di autotutela, riammette al corso di laurea lo studente inizialmente dichiarato decaduto. Con provvedimento in via di autotutela, il Rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha accolto il nostro ricorso gerarchico, con contestuale richiesta di autotutela, accogliendo le tesi in materia di decadenza confermate dalla giurisprudenza amministrativa relativa a contenziosi da noi patrocinati clicca qui Nella vicenda in esame l’Ateneo, esaminata l’istanza, ha infatti emesso provvedimento amministrativo di rettifica, consentendo ad uno studente ingiustamente dichiarato decaduto per inattività, di proseguire il percorso di studi. Evidente come la decisione dell’Ateneo abbia consentito di evitare un inutile contenzioso, dall’esito certamente positivo per lo studente, evitando peraltro i tempi lunghi di un procedimento giudiziario. La Pubblica Amministrazione dunque è ritornata su una decisione già presa per rimuovere gli effetti del provvedimento originario, con efficacia retroattiva, risolvendo conflitti, attuali o potenziali, senza l'intervento di un giudice. Nello specifico, l’Ateneo in maniera del tutto illegittima aveva ritenuto che lo studente fosse incorso nella decadenza dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 32 del regolamento didattico “che prevede che lo studente, decade qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi”. Tuttavia, contrariamente da quanto…
Il Consiglio di Stato in data 19/07/2021 ha pubblicato un’importante sentenza, confermando il provvedimento del TAR Calabria rimesso sempre in allegato. Il TAR, afferma in primis la propria giurisdizione sulle doglianze preordinate a contestare la carenza nel P.E.I. del servizio di assistenza specialistica, e richiama poi le note del 17.09.2019 del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza secondo cui era necessario che fosse valutata dall’istituzione scolastica la relazione di un PEI con la fruizione di un servizio di assistenza specialistica nel numero massimo di ore previsto ex lege. Il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, e va rispettato con rigore ed effettività in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), e soprattutto per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e , Cost.. L’istruzione rappresenta difatti per il Consiglio di Stato uno dei fattori sociali dell’individuo e esprime la possibilità di affermazione professionale; il relativo diritto assume così natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di…